Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 14977 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 3 Num. 14977 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/05/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 12744/2020 R.G. proposto da:
NOME COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ AVV_NOTAIO COGNOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende, con domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ AVV_NOTAIO COGNOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende, con domicilio digitale come in atti
– controricorrente –
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 19172/2019 depositata il 08/10/2019.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 27/03/2024, dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
rilevato che:
NOME COGNOME ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 19172 del 2019 del Tribunale di Roma, esponendo che:
aveva proceduto a pignoramento, presso terzi, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, che si era opposta, eccependo in compensazione un controcredito derivante dalla liquidazione delle spese giudiziali effettuata da una sentenza di prime cure;
ella aveva resistito controdeducendo che non era definitiva la sentenza su cui si fondava l ‘ asserito controcredito, e quest ‘ ultimo non era comunque opponibile perché a sua volta già pignorato e poi perfino assegnato ai sensi dell ‘ art. 553 cod. proc. civ.;
all ‘ esito della fase sommaria, in cui il giudice dell ‘ esecuzione respingeva l ‘ istanza di sospensione, il Giudice di pace di Roma, davanti al quale il giudizio era riassunto, accoglieva l ‘ opposizione e, in correlazione all ‘ eccepita compensazione, condannava la condannava a pagare alla RAGIONE_SOCIALE un ‘ ulteriore somma di denaro;
il Tribunale di Roma, in sede di appello, con la sentenza n. 19172 del 8/10/2019, rilevava che il titolo giudiziale, in forza del quale era stata promossa l ‘ esecuzione forzata oggetto dell ‘ opposizione, era stato annullato, sicché era cessata la materia del contendere, mentre, sulla statuizione relativa all ‘ opposta compensazione, non poteva pronunciarsi per mancanza di specifica impugnazione; resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE;
avverso la sentenza n. 19172 del 8/10/2019 del Tribunale di Roma ricorre NOME COGNOME;
risponde con controricorso RAGIONE_SOCIALE;
la causa è stata chiamata alle adunanze camerali, la prima, non partecipata dinanzi alla Sezione VI -3, del 27/01/2022, la seconda
del 28/03/2023 e la terza in data 28/11/2023 e rinviata, rispettivamente, con ordinanze interlocutorie n. 10942 del 5/04/2022, n. 14985 del 29/05/2023 e n. 34809 del 12/12/2023, in attesa della risoluzione della questione nomofilattica relativa alla validità della procura speciale alle liti;
fissata da ultimo la pubblica udienza, il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso;
la parte controricorrente ha depositato memoria;
all ‘ udienza del 27/03/2023 il AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME ha concluso per il rigetto del ricorso, riportandosi alle conclusioni scritte già depositate;
il difensore della ricorrente, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, per delega dell ‘ AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha concluso per l ‘ accoglimento del ricorso e comunque per la remissione della causa al primo giudice, per non integrità del contraddittorio;
il difensore della controricorrente, AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME, per delega dell ‘ AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha concluso per il rigetto dell ‘ impugnazione;
il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Considerato che
con l ‘ unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 360 n. 5, cod. proc. civ., avendo il Tribunale errato poiché, con l ‘ atto di appello, era stata espressamente impugnata la condanna pronunciata dal giudice di primo grado;
in via preliminare il Collegio ritiene che, a seguito della pronuncia nomofilattica di Sez. U n. 36057 del 9/12/2022, la procura rilasciata dalla ricorrente, NOME COGNOME, per questa sede di legittimità, in favore dell ‘ AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, pur non contenendo uno specifico riferimento alla sentenza impugnata e pur essendo riferita anche ad attività tipiche delle fasi di merito, è da ritenersi conforme ai requisiti di legge, stante il principio di diritto
enunciato dalla sentenza del massimo consesso, del seguente tenore: « A seguito della riforma dell ‘ art. 83 cod. proc. civ. disposta dalla legge n. 141 del 1997, il requisito della specialità della procura, richiesto dall ‘ art. 365 cod. proc. civ. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica; nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all ‘ atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso. Tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione; tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall ‘ art. 1367 cod. civ. e dall ‘ art. 159 cod. proc. civ., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all ‘ atto di produrre i suoi effetti» ;
ciò premesso, superata la questione relativa all ‘ ammissibilità del ricorso, deve rilevarsi che nelle fasi di merito non sono state evocate in causa né la Banca d ‘ Italia, né la RAGIONE_SOCIALE, che hanno, entrambe e senza alcuna contestazione tra le parti, veste processuale di terze pignorate;
a tanto consegue che deve essere rilevata, come pure prospettato in sede di discussione dal difensore della ricorrente, la mancata integrità del contraddittorio, trattandosi di fattispecie di litisconsorzio necessario, secondo la oramai consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass n. 13533 del 18/05/2021 Rv. 661412 -01; Cass. n. 32445 del 03/11/2022 Rv. 666112 – 01);
trattandosi di nullità che avrebbe dovuto essere rilevata dal giudice d ‘ appello, ossia dal Tribunale, che avrebbe dovuto, quindi,
rimettere gli atti al Giudice di pace, trattandosi di ipotesi tassativa di rimessione al primo giudice, a tanto deve provvedersi in questa sede;
la Corte, pertanto, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e, ai sensi dell ‘ art. 383 cod. proc. civ., comma 3 e dell ‘ art. 354 cod. proc. civ., rimette la causa al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso magistrato persona fisica, al quale è