Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 18350 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 18350 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/07/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 20323-2023 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1116/2023 della CORTE DI APPELLO di BRESCIA, depositata il 28/06/2023;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 25.1.2014 COGNOME NOME evocava in giudizio RAGIONE_SOCIALE innanzi il Tribunale di Bergamo, invocando l’accertamento dell’inesistenza del diritto del convenuto di transitare su un’area costituente il tratto iniziale di una via privata e di usarla per accedere alla sua proprietà.
Si costituiva il RAGIONE_SOCIALE, resistendo alla domanda e spiegando domanda riconvenzionale per l’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione del diritto di transito sull’area controversa, o comunque per la costituzione di servitù coattiva, pedonale e carrabile, a fronte dell’interclusione del fondo del convenuto.
Con sentenza n. 1671/2020 il Tribunale rigettava la domanda principale, accogliendo invece la domanda subordinata di usucapione del diritto di passaggio.
Con la sentenza impugnata, n. 1116/2023, la Corte di Appello di Brescia dichiarava la nullità della sentenza per omessa evocazione in giudizio di COGNOME NOME, comproprietario del fondo servente e ritenuto contraddittore necessario, e disponeva la remissione degli atti al giudice di prime cure.
Propone ricorso per la cassazione di tale pronuncia NOME, erede di NOME, affidandosi ad un solo motivo.
Resiste con controricorso COGNOME NOME.
In prossimità dell’adunanza camerale, ambo le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 102 e 354 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo
comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ravvisato la sussistenza del litisconsorzio necessario nei confronti del comproprietario del fondo servente, senza considerare che la domanda riconvenzionale accolta in prime cure aveva ad oggetto il solo accertamento dell’intervenuta costituzione della servitù di passaggio, pedonale e carrabile, per usucapione, e non anche l’esecuzione di opere implicanti una modifica dello stato dei luoghi.
Sulla questione proposta dal motivo in esame si rileva un contrasto giurisprudenziale interno alla sezione.
Da un lato, infatti, si è affermato il principio secondo cui ‘L’actio confessoria o negatoria servitutis dà luogo a litisconsorzio necessario passivo solo se, appartenendo il fondo servente pro indiviso a più proprietari, l’azione sia diretta anche ad una modificazione della cosa comune che altrimenti non potrebbe essere disposta od attuata pro quota in assenza di uno dei contitolari del diritto dominicale, mentre, ove l’azione sia diretta soltanto a far dichiarare, nei confronti di chi ne contesti o ne impedisca l’esercizio, l’esistenza della servitù o a conseguire la cessazione delle molestie, non è configurabile un litisconsorzio necessario, né dal lato attivo, né da quello passivo’ (Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 6622 del 06/04/2016, Rv. 639635; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8261 del 07/06/2002, Rv. 554957 e Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17663 del 05/07/2018, Rv. 649384).
Dall’altro lato, si è invece ritenuto che ‘Rispetto ad una domanda di accertamento dell’acquisto per usucapione di una servitù di passaggio su un fondo in comunione sussiste litisconsorzio necessario nei confronti dei partecipanti alla comunione, essendo la servitù un diritto reale indivisibile, che comporta un accertamento (positivo o negativo) nei confronti di tutti i comproprietari del bene dedotto come servente’ (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 941 del 26/01/1995, Rv.
489992; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11709 del 18/09/2001, Rv. 549287). Tale secondo orientamento è stato ripreso nella recente evoluzione giurisprudenziale della sezione, laddove si è ribadito che, in ogni caso, quando viene in rilievo una domanda finalizzata all’accertamento o alla costituzione di una servitù di passaggio, tutti i proprietari del fondo servente hanno diritto di partecipare al giudizio (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10732 del 03/05/2017, non massimata, in motivazione, pag. 5; nonché Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3836 dell’08/02/2019, non massimata, in motivazione, pag. 5).
Poiché dunque non si rinviene uniformità di visione in relazione alla questione, concernente la sussistenza, o meno, del litisconsorzio necessario tra tutti i proprietari del fondo servente, in relazione alla causa nella quale si controverta dell’esistenza di un diritto di servitù a carico del fondo medesimo, il Collegio ravvisa l’opportunità di rinviare il ricorso a nuovo ruolo, affinché esso sia trattato in udienza pubblica.
PQM
la Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo, affinché esso sia trattato in udienza pubblica.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda