Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19532 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19532 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2899/2021 R.G. proposto da :
COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata, difesa dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
COGNOME NOMECOGNOME difesa dall’avvocato COGNOME
-controricorrente-
nonché
NOME
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO SALERNO n. 725/2020 depositata il 23/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La controversia concerne l’esecuzione di interventi edilizi da parte di NOME COGNOME su un immobile di sua proprietà, situato in un cortile. I coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME, proprietari di una porzione confinante dello stesso cortile, deducono di esserne comproprietari e lamentano che la COGNOME abbia realizzato opere in parte difformi rispetto al titolo edilizio.
Il Tribunale di Nocera Inferiore accoglie parzialmente la domanda, condannando la convenuta tra l’altro al pagamento di un risarcimento di € 5.000 . La Corte distrettuale ha accolto parzialmente l’appello proposto da NOME COGNOME, riducendo tra l’altro il risarcimento a € 3.000.
Rileva per il giudizio di cassazione la circostanza che la causa era stata riassunta da NOME COGNOME nei confronti delle due eredi (NOME e NOME COGNOME) , dopo l’interruzione dovuta al decesso degli attori originari nel corso del processo di secondo grado. Solo NOME si era costituita in giudizio.
Ricorre in cassazione l’altra coerede, NOME COGNOME con tre motivi, illustrati da memoria. Resiste NOME COGNOME con controricorso e memoria. Rimane intimata la parte convenuta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 140 e 143 c.p.c., assumendo la nullità del procedimento e della sentenza per essere stata la notifica del ricorso per riassunzione e del decreto di fissazione dell’udienza eseguita ai sensi dell’art. 143 c.p.c., anziché ai sensi dell’art. 140 c.p.c., sebbene l’indirizzo d ella ricorrente fosse conosciuto e corrispondente alla residenza anagrafica risultante da certificato. Si afferma inoltre che la notifica sia stata eseguita oltre il termine perentorio fissato dalla Corte di appello per la notificazione ai successori dei de cuius, e che non risulti provata l’irreperibilità assoluta del la destinataria, né risultino documentate nella relata le ricerche imposte dall’ordinaria diligenza.
Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c., nonché dell’art. 24 Cost., per avere la Corte di appello pronunciato la sentenza solo nei confronti di NOME COGNOME pur essendo a conoscenza della qualità di coerede anche di NOME COGNOME la quale era stata destinataria di una notifica nulla e non si era costituita. Si censura pertanto la violazione del litisconsorzio necessario, in quanto trattandosi di domanda proposta da soggetti poi deceduti, il processo doveva proseguire nei confronti di tutti i coeredi, non potendosi decidere nei confronti di uno solo di essi.
Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 163 bis co. 1 c.p.c., per essere intercorsi solo 60 giorni tra la notifica del ricorso per riassunzione e il decreto di fissazione dell’udienza, e la data dell’udienza stessa, anziché i 90 giorni previsti dalla legge, tenendo conto che, trattandosi di notifica ex art. 143 c.p.c., essa si perfeziona per il destinatario solo al ventesimo giorno successivo al compimento delle formalità prescritte.
-È da anteporre l’esame del secondo motivo , che è fondato.
Infatti -pur essendosi il processo interrotto nel corso del giudizio di secondo grado per decesso dei coniugi appellati, la sentenza di appello non menziona affatto NOME COGNOME, nemmeno come parte contumace . L’intestazione reca solo, quale parte appellata : «COGNOME NOME (quale erede del coniugi COGNOME Salvatore e COGNOME NOME)». Il dispositivo reca pronuncia solo nei confronti della coerede costituita, NOME; vi si legge infatti: «condanna NOME COGNOME al pagamento in favore di NOME COGNOME NOME, nella qualità di erede dei defunti genitori ». La sentenza è dunque emessa solo nei confronti della coerede presente ed ignora completamente l ‘esistenza dell’attuale ricorrente , coerede e quindi litisconsorte necessaria.
L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento del primo e del terzo motivo.
4. -La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara l’assorbimento del primo e del terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara l’assorbimento del primo e del terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 28/05/2025.