Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8965 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 8965 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/04/2024
BRUNELLO COGNOME NOME
-intimato- avverso la sentenza n. 295 /2017 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Ancona, depositata in data 30.10.2017, N.R.G. 306/2016.
OGGETTO: PUBBLICO IMPIEGO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14744/2018 R.G. proposto da: rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO, con domicilio
NOME COGNOME, digitale come da pec Registri giustizia;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente-
nonché contro
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.02.2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
La Corte di Appello di Ancona, pronunciando sull’impugnazione principale di NOME COGNOME e su quelle incidentale di NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Ancona che aveva rigettato la domanda proposta dallo COGNOME nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, volta ad ottenere la reintegrazione nella funzione precedentemente svolta di ‘Responsabile RAGIONE_SOCIALE‘Area Pensioni, prestazioni a sostegno del reddito, credito e welfare ‘ presso la Direzione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ha riformato tale statuizione solo in punto di condanna RAGIONE_SOCIALEo COGNOME al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite nei confronti del COGNOME.
La Corte territoriale ha ritenuto infondata la richiesta di estromissione dal giudizio formulata dal COGNOME, in quanto le previsioni contenute negli artt. 108 e 109 cod. proc. civ. sono tassative; ha inoltre ritenuto la necessità che la decisione facesse stato anche nei confronti del COGNOME, in quanto titolare RAGIONE_SOCIALE‘incarico nel quale lo COGNOME aveva chiesto di essere reintegrato, evidenziando che a seguito di un’eventuale pronuncia di condanna, il COGNOME avrebbe visto leso il suo diritto a svolgere la funzione dirigenziale che gli era stata assegnata.
Ciò premesso, ha escluso che in base al contratto stipulato con lo COGNOME l’Amministrazione fosse obbligata ad attendere l’esito definitivo RAGIONE_SOCIALEa ristrutturazione RAGIONE_SOCIALE‘intero ente per revocargli l’incarico; ha quindi ritenuto che a fronte RAGIONE_SOCIALEa temporaneità e RAGIONE_SOCIALEa precarietà RAGIONE_SOCIALE‘incarico conferito allo COGNOME, l’Amministrazione fosse legittimata ad applicare l’art . 1, comma 18, del d.l. n. 138/2011.
In particolare ha ritenuto sussistenti le ragioni organizzative indicate dal citato art. 1 comma 18, individuate nella situazione di esubero dei dirigenti venutasi a creare in seguito alla determinazione generale n. 87 del 8.9.2014, che aveva limitato a 12 l’organico dirigenziale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con la conseguente legittimità RAGIONE_SOCIALEa anticipata cessazione RAGIONE_SOCIALEo COGNOME dall’incarico dirigenziale a lui temporaneamente affidato .
Il giudice di appello ha in particolare evidenziato che allo COGNOME era stato attribuito l’incarico di staff presso la direzione regionale, in quanto all’esito RAGIONE_SOCIALE‘interpello non aveva conservato il precedente incarico, e che per assumere un autonomo incarico dirigenziale lo COGNOME aveva dato la sua disponibilità per il trasferimento ad altra regione; in assenza di un comportamento illecito RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione, ha escluso la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa risarcitoria avanzata dal medesimo.
Ha comunque rilevato che le statuizioni RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado relative al rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda risarcitoria non erano state impugnate ed ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata rispetto all’art. 1, comma 18, del d.l. n. 138/2011, conv. dalla legge n. 148/2011.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello NOME COGNOME ha proposto ricorso prospettando quattro motivi.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
NOME COGNOME è rimasto intimato.
CONSIDERATO CHE
Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 102 cod. proc. civ. , per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto la sussistenza di un litisconsorzio con NOME COGNOME.
Il secondo motivo di ricorso denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione de ll’art. 19, commi 1 bis e 2, d. lgs. n. 165/2001, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 18, d.l. n. 138/2011, conv. dalla legge n. 148/2011, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1218 cod. civ.
Lamenta che la Corte territoriale ha erroneamente interpretato l’atto di incarico Critica la sentenza impugnata per avere giustificato la condotta RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE senza considerare la durata triennale RAGIONE_SOCIALE‘incarico, la necessità di una motivazione specifica ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 18, d.l. n. 138/2011, conv. dalla legge n. 148/2011, e l’ins u ssistenza RAGIONE_SOCIALEe ‘motivate esigenze organizzative’, atteso che la situazione di esubero non coinvolgeva il ricorrente.
Il terzo motivo di ricorso denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1183 cod. civ.
Evidenzia che in base al contratto l’incarico aveva una durata triennale e che essendo stato conferito per il tempo minimo inderogabilmente stabilito non necessitava di alcuna giustificazione; sostiene pertanto che il riferimento alla riorganizzazione non comportava alcuna precarietà.
Addebita inoltre alla sentenza impugnata di non avere interpretato l’atto di conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico tenendo presente il contenuto complessivo RAGIONE_SOCIALEe clausole e di avere privato di effetto la clausola relativa alla durata triennale.
Il quarto motivo di ricorso denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., la violazione del minimo costituzionale.
Lamenta che la Corte territoriale non ha esaminato le allegazioni relative al mantenimento RAGIONE_SOCIALE‘Area dirigenziale assegnata alla responsabilità del ricorrente e all’assenza di modifiche organizzative riguardanti il posto assegnato al COGNOME.
Critica la sentenza impugnata per la manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE‘ iter argomentativo, evidenziando la mancata deduzione RAGIONE_SOCIALEa circostanza che gli incarichi diversi da quello conferito al ricorrente avessero una durata superiore ai tre anni o contenessero una clausola
di rinnovo automatico; rimarca inoltre che la precisa indicazione del termine finale RAGIONE_SOCIALE‘incarico esclude la precarietà RAGIONE_SOCIALE‘incarico stesso.
5. Il primo motivo è infondato.
Dopo avere rilevato che il giudice di primo grado ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME quale soggetto medio tempore titolare RAGIONE_SOCIALE‘ufficio dirigenziale rivendicato dallo COGNOME ), la sentenza impugnata ha evidenziato che a seguito di un’eventuale pronuncia di condanna, il COGNOME avrebbe visto leso il proprio diritto a svolgere la funzione dirigenziale a lui assegnata, in quanto l’Amministrazione dovrebbe restituire l’incarico allo COGNOME e spogliarn e il COGNOME per ottemperare il dictum giudiziale.
Tali statuizioni sono conformi all’orientamento di questa Corte (v. Cass. n. 30425/2019), secondo cui il litisconsorzio e correlativamente l’ampiezza del contraddittorio si misurano nel concreto con riguardo alle domande proposte e agli effetti che l’eventuale accoglimento RAGIONE_SOCIALEe domande produce nella sfera di altri soggetti coinvolti, con la conseguenza che questi dovranno necessariamente partecipare al processo ogni volta che la pronuncia domandata abbia effetti sulla posizione giuridica di questi ultimi e ciò anche nell’interesse RAGIONE_SOCIALEa parte attrice ad ottenere una pronuncia utiliter data , ovverosia tale da poter essere efficacemente opposta a tutti coloro cui la vicenda giuridica è inscindibilmente comune.
Questa Corte ha peraltro chiarito che in materia di selezioni concorsuali, qualora l’attore chieda la riformulazione RAGIONE_SOCIALEa graduatoria al fine di conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, che va esclusa solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati RAGIONE_SOCIALEa selezione (Cass.28766/2018, 988/2017, 15981/2016, 13968/2010, 15912/2009, 14914/2008).
Inoltre, il giudice di appello ha correttamente ritenuto che le ipotesi di estromissione sono tassative.
L’istituto RAGIONE_SOCIALE‘estromissione non ha infatti portata generale, essendo stabilite dalla legge soltanto determinate ipotesi: l’art. 108 cod. proc. civ., che prevede l’estromissione del garantito nel caso in cui il garante compaia ed accetti di assumere la causa in luogo di quello e le altre parti non si oppongano; l’art. 109 cod. proc. civ., che prevede l’estromissione RAGIONE_SOCIALE‘obbligato nel caso in cui quest’ultimo si dichiari pronto ad eseguire la prestazione a favore di chi ne ha diritto ed effettui il deposito RAGIONE_SOCIALEa cosa o RAGIONE_SOCIALEa somma dovuta, ordinato dal giudice; l’art. 111, comma terzo, cod. proc. civ., che prevede l’estromissione RAGIONE_SOCIALE‘alienante del diritto controverso o del successore universale, nel caso in cui il successore a titolo particolare del diritto controverso intervenga o sia chiamato e le altre parti vi consentano.
Vi sono, poi, ulteriori disposizioni contenute nel codice civile; si osserva al riguardo che si tratta di fattispecie speciali che, secondo taluni, non darebbero luogo ad ipotesi di estromissione in senso proprio (l’art. 1586 , comma 2, cod. civ. prevede l’estromissione del conduttore, nel caso in cui i terzi che pretendano di avere diritti sulla cosa locata agiscano in via giudiziale ed il locatore sia chiamato nel processo; l’art. 1777 , comma 2, cod. civ. prevede l’estromissione del depositario, nel caso in cui quest’ultimo sia convenuto in giudizio da chi rivendica la proprietà RAGIONE_SOCIALEa cosa o pretende di avere diritti su di essa e sempre che il depositario indichi la persona del depositante e abbia previamente denunciato la controversia al medesimo).
Nel caso di specie la richiesta di estromissione era comunque ricollegata all’eccezione di carenza di legittimazione passiva, ed esulava dunque dall’ambito RAGIONE_SOCIALEe ipotesi normative di estromissione dal processo di cui agli artt. 108, 109 e 111 cod. proc. civ.
Il secondo, il terzo ed il quarto motivo, da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono inammissibili.
Infatti tali motivi tendono alla rivisitazione del fatto, prospettando le modalità con cui l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nel 2014 ha effettuato il riassetto del quadro dei dirigenti di seconda fascia , evidenziando il mantenimento RAGIONE_SOCIALE‘area dirigenziale del ricorrente e proponendo una diversa lettura RAGIONE_SOCIALE‘atto di incarico RAGIONE_SOCIALEo COGNOME e RAGIONE_SOCIALEa determina n. 87 RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (messaggio n. 6924 del 10.9.2014) rispetto a quelle contenute nella sentenza impugnata.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).
Inoltre, i motivi non si confrontano con le statuizioni RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata che hanno valorizzato l’eccedenza complessiva di dirigenti rispetto alla nuova dotazione.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1 quater , del d.P.R. n.115 del 2002, RAGIONE_SOCIALE‘obbligo, per il ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 3. 500,00 per competenze professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge, in favore di ciascuno dei controricorrenti.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 20 febbraio 2024.