Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1496 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1496 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2023
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 15302/20 proposto da:
-) Comune di Narni , elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
-) NOME COGNOME , elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale di Terni 7 ottobre 2019 n. 756; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 novembre 2022 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, essendo munito di titolo esecutivo giudiziale non definitivo, nel 2015 iniziò l’esecuzione forzata nei confronti del comune di Narni.
Il giudice dell’esecuzione, accogliendo l’eccezione sollevata dall’amministrazione comunale, con ordinanza 18 marzo 2016 dichiarò improcedibile l’esecuzione, in quanto iniziata senza rispettare il termine dilatorio stabilito dall’articolo 14 del decreto legge 669/14.
Oggetto: opposizione all’esecuzione
Avverso tale ordinanza NOME COGNOME propose opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c.
Il giudice dell’esecuzione sospese ‘ l’efficacia esecutiva dell’ordinanza ‘ di improcedibilità dell’esecuzione e fissò il termine per l’introduzione della fase di merito.
Pendente la fase di merito dell’opposizione agli atti esecutivi, il titolo esecutivo in base al quale NOME COGNOME iniziò l’esecuzione forzata venne riformato in sede di appello. Conseguentemente il creditore procedente desistette dal coltivare la procedura esecutiva, la quale venne dichiarata estinta dal giudice dell’esecuzione.
Per quanto in questa sede ancora rileva, con sentenza 7 ottobre 2019 n. 756 il Tribunale di Terni, a conclusione del giudizio di opposizione agli atti esecutivi introdotto da NOME COGNOME, condannò il Comune di Narni a pagare ad NOME COGNOME le spese processuali relative alla fase sommaria, compensando quelle della fase di merito.
La suddetta sentenza è stata impugnata per cassazione dal Comune di Narni con ricorso fondato su un solo motivo.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata da NOME COGNOME, secondo cui la sentenza del Tribunale si sarebbe dovuta impugnare con l’appello.
Il presente giudizio ha infatti ad oggetto una opposizione agli atti esecutivi, non una opposizione all’esecuzione; in difetto di diversa qualificazione da parte del giudice che ha pronunciato la sentenza, quindi, l’unica impugnazione consentita dall’art. 618, secondo comma, c.p.c. era il ricorso per cassazione.
Con l’unico motivo di ricorso il Comune di Narni lamenta, ai sensi dell’articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione di cinque diverse disposizioni del codice di rito, ed in particolare dell’articolo 91 c.p.c..
Nella illustrazione del motivo si sostiene che, una volta caducato il titolo esecutivo posto a fondamento dell’esecuzione, per effetto della sua riforma in grado di appello, il debitore esecutato non poteva essere condannato a rifondere al creditore esecutato le spese della fase sommaria del giudizio di opposizione, introdotto dal creditore stesso.
Deduce che la condanna alle spese presuppone la soccombenza, e non può essere ritenuta ‘soccombente’ la parte che abbia subito un’esecuzione rivelatasi illegittima.
È superfluo esaminare tale motivo nel merito, in quanto rileva preliminarmente il Collegio che nel presente giudizio è stato pretermesso un litisconsorte necessario.
Il presente giudizio, infatti, ha ad oggetto una opposizione agli atti esecutivi avverso un provvedimento del giudice dell’esecuzi one, pronunciato nel corso di una espropriazione di crediti.
È orientamento ormai consolidato di questa Corte che nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi, proposti nel corso di una espropriazione di crediti, sia litisconsorte necessario il terzo pignorato ( ex permultis, Sez. 3, Sentenza n. 18422 del 8.6.2022; Sez. 3, Ordinanza n. 18333 del 7.6.2022; Sez. 3, Sentenza n. 18113 del 6.6.2022; Sez. 3 – , Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021; Sez. 3 – , Sentenza n. 13533 del 18/05/2021).
Nel presente giudizio il terzo pignorato non risulta avere partecipato al giudizio di merito: tale omissione è causa di nullità dell’intero giudizio, e comporta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice dell’unico grado di merito.
Né rileva che, per effetto della estinzione del giudizio, il terzo pignorato possa avere perduto ogni interesse all’esito di esso. L’integrità del contraddittorio, infatti, va valutata ex ante al momento dell’introduzione della lite, e non ex post , al momento della sua conclusione.
Non può quindi esaminarsi il merito della controversia, ma spetterà al giudice del rinvio risolverla tenendo nel debito conto il principio di diritto
affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno stabilito che ‘ in caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione (…) importa che il giudizio di opposizione all’esecuzione per altri motivi proposto vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell’opposizione, e le spese processuali regolate, per conseguenza, secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione ‘ (Sez. U – , Sentenza n. 25478 del 21/09/2021, Rv. 662368 – 01; in senso conforme, ex multis, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9899 del 28/03/2022, Rv. 664455 01).
Pertanto, in tutti i casi in cui venga a cadere il titolo sulla base del quale era iniziata l’opposizione, il giudice di merito non può limitarsi ad accordare all’opponente la rifusione delle spese della fase sommaria del giudizio di opposizione, ma deve valutare ‘virtualmente’ la fondatezza dell’opposizione, con giudizi o ex ante ; e senza che rilevi, di per sé sola, la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo posto a base dell’intrapresa esecuzione.
Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.
P. q. m.
(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Terni, in persona di altro magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile