Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 7428 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 7428 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2024
SENTENZA
sul ricorso 12236/20 R.G. proposto da:
NOME (C.F. CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) e NOME (C.F. CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE) ed elettivamente domiciliati in INDIRIZZO INDIRIZZO presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE COGNOME, giusta procura in atti;
-ricorrenti –
contro
COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliato presso lo studio RAGIONE_SOCIALE in INDIRIZZO INDIRIZZO, giusta procura in atti;
-controricorrente –
COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE) -intimato-
avverso la sentenza n. 1325/2020 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata in data 16/04/2020; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del
16/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale COGNOME NOME ha concluso per il rigetto del ricorso; per la parte ricorrente l’AVV_NOTAIO. COGNOME NOME, con delega scritta, riportandosi agli scritti difensivi già depositati, ha insistito per l’accoglimento del ricorso; per la parte resistente l’AVV_NOTAIO COGNOME NOME, con delega scritta, riportandosi agli scritti difensivi già depositati, ha insistito per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME convenne in giudizio NOME COGNOME perché fosse condannato a rilasciare il proprio immobile e a demolire il locale ‘cavedio’, che l’attrice affermava essere stato costruito su area condominiale. Il convenuto, oltre al rigetto RAGIONE_SOCIALEa pretesa, avanzò domanda riconvenzionale.
Il Tribunale, per quel che ancora qui rileva, condannò il convenuto alla consegna <> RAGIONE_SOCIALE‘attrice e a risarcire il danno a costei procurato, liquidato nella somma di € 1.549,37. Condannò, a sua volta, la COGNOME a pagare al convenuto la somma di € 11.940,66 <>.
NOME e NOME COGNOME, successori ‘mortis causa’ di NOME COGNOME, impugnarono la sentenza di primo grado e NOME COGNOME, NOME e NOME, successori ‘mortis causa’ di NOME, resistettero.
La Corte d’appello di Napoli, constatata la violazione del litisconsorzio necessario, essendo stata avanzata domanda di
demolizione di un immobile senza che fossero stati presenti in giudizio tutti i comproprietari, disattesa l’istanza di una declaratoria parziale di nullità, dichiarò l’integrale nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza appellata, rimettendo le parti davanti al Tribunale e compensò per intero fra le parti le spese dei due gradi.
Gli appellanti proponevano ricorso sulla base di due motivi.
Resisteva con controricorso NOME COGNOME.
Il Relatore, cui la causa era stata assegnata, giudicati manifestamente infondati entrambi i motivi, propose, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘allora vigente art. 380 bis cod. proc. civ., trattarsi la controversia <>.
Entrambe le parti depositano memorie illustrative.
Con l’ordinanza interlocutoria n. 18153/2021, depositata il 21/6/2021, la Sesta Sezione, all’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio disponeva rimettersi la causa alla pubblica udienza, evidenziando, in particolare che <>.
All’approssimarsi RAGIONE_SOCIALEa fissata pubblica udienza, pervenute le conclusioni del P.G., con le quali è stato chiesto il rigetto del ricorso, entrambe le parti hanno depositato nuove memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 102, 112 e 354 cod. proc. civ.
Si assume che la Corte di Napoli, piuttosto che dichiarare la nullità di tutta la sentenza di primo grado, avrebbe dovuto, previa separazione RAGIONE_SOCIALEe cause, rimettere al primo giudice solo quella concernente la domanda di demolizione, in ordine alla quale si era registrato il difetto di contraddittorio.
Il motivo deve essere disatteso.
2.1. Da una corretta ricostruzione giuridica si dipartono i ricorrenti laddove riportano il principio sulla base del quale questa Corte ha circoscritto la regressione del processo limitatamente alla causa in ordine alla quale si sia registrato il difetto di contraddittorio.
Il principio risulta ancorato a una oramai risalente pronuncia (Sez. 2, n. 2302, 16/04/1981), alla quale hanno fatto séguito decisioni più recenti. Così si è affermato: Quando il giudice d’appello rilevi che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio, la rimessione al primo giudice è limitata alle sole ipotesi di litisconsorzio necessario, ex art. 354 c.p.c., perché la violazione del precetto di cui all’art. 102 c.p.c. dà luogo alla pronuncia di sentenza “inutiliter data”, per l’oggettiva inidoneità RAGIONE_SOCIALEa decisione a produrre effetti nei confronti di tutti i soggetti coinvolti in una situazione giuridica unitaria e plurilaterale, evenienza che non ricorre, invece, nel caso in cui venga omessa la chiamata del terzo in garanzia, atteso che l’iniziativa ex art. 106 c.p.c. dà origine a causa scindibile (Sez. 3, n. 18496, 21/09/2015, Rv. 637032).
Successivamente si è applicato il principio alla ipotesi in cui una domanda riconvenzionale affianchi quella principale e solo a riguardo di quest’ultima sussista la violazione RAGIONE_SOCIALE‘integrità del contraddittorio, nei termini di cui alla massima seguente: In presenza di due domande autonome tra loro, una soltanto RAGIONE_SOCIALEe quali decisa in primo grado in violazione del principio del contraddittorio, per essere stato pretermesso un litisconsorte necessario, il giudice d’appello deve disporre la separazione RAGIONE_SOCIALEe cause e rimettere al giudice di primo grado unicamente quella rispetto alla quale si è verificato il detto vizio (nella specie, la S.C. ha annullato la decisione di merito che, in presenza di due domande, principale e riconvenzionale, volte alla demolizione di
fabbricati eretti a distanza non legale, aveva rimesso entrambe al giudice di primo grado, nonostante solo la prima fosse stata esaminata a contraddittorio non integro, perché proposta nei confronti di uno solo dei comproprietari RAGIONE_SOCIALE‘immobile e difettasse, al contempo, la prova che le distanze tra gli edifici fossero reciprocamente condizionate) -Sez. 2, n. 19210, 28/09/2016, Rv. 641562 -.
In epoca recente si è compiutamene definita e circoscritta la ‘regola iuris’ da applicare, nei termini seguenti: In presenza di più domande proposte dalle parti del giudizio, alcune RAGIONE_SOCIALEe quali soggette al litisconsorzio necessario ed altre no, tra le quali non si ravvisi un rapporto di pregiudizialità, né alcun profilo di necessario collegamento logico-giuridico, la remissione RAGIONE_SOCIALEa causa al giudice di prime cure, a cagione RAGIONE_SOCIALEa mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di uno o più litisconsorti pretermessi in primo grado, si giustifica solo in relazione alle domande soggette a tale regime; ne consegue che, in siffatta evenienza, il giudice di secondo grado deve separare le cause, rimettendo al primo grado solo le domande assoggettate a litisconsorzio necessario, mentre deve esaminare i motivi di impugnazione relativi alle altre domande (Sez. 2, n. 21610, 28/07/2021, Rv. 662056).
L’aspirazione alla massima speditezza processuale, che impone la separazione, trova limite invalicabile nella presenza di un rapporto di pregiudizialità o anche un profilo di necessario collegamento tra le plurime domande proposte dalle parti.
La ragione del limite risiede nell’esigenza, peraltro evidente, di scongiurare l’insorgere di sentenze fra loro in conflitto, scaturite dalla separazione di cause fra loro condizionate da un rapporto di pregiudizialità o anche solo collegate sul piano logico-giuridico, con l’effetto, a parte ogni altra considerazione -che investe la propensione RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento a evitare incertezze giuridiche e
l’insorgere di nuovi conflitti, di causare, invece che la veloce definizione giudiziale RAGIONE_SOCIALEa lite, il suo irragionevole protrarsi.
2.2. Nel caso in esame, per vero, i COGNOME impugnarono davanti alla Corte d’appello la sentenza di primo grado, la quale, se per un verso, aveva dato parzialmente ragione alla loro dante causa, NOME COGNOME, condannando NOME a consegnare le chiavi per accedere al proprio immobile; per altro verso, aveva condannato l’attrice, in parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda riconvenzionale, al rimborso RAGIONE_SOCIALEa somma di € 11.940,66 <>.
La Corte di Napoli riporta che <>.
Di conseguenza, il diritto al conseguimento del saldo degli effettuati lavori di ricostruzione <> – quindi anche di quelli occorsi per il contestato manufatto – è subordinato al vaglio RAGIONE_SOCIALEa domanda proposta dalla COGNOME e oggi proseguita dai di lei eredi. Se infatti il manufatto venisse riconosciuto illegittimo, e perciò di esso ne fosse ordinata la demolizione, gli eredi di NOME COGNOME, non solo non avrebbero diritto al rimborso di somma alcuna, riferita, ovviamente, ai lavori di messa in opera del predetto manufatto, ma anzi dovrebbero assicurare pieno ripristino ex ante.
Ne deriva che la separazione RAGIONE_SOCIALEe cause non era consentita, in quanto la domanda riconvenzionale, o parte di essa (il che non muta la conclusione) risulta condizionata dall’epilogo RAGIONE_SOCIALEa domanda principale, nel senso che è condizionata da quella.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 91, co. 1, 100 e 354 cod. proc. civ.,
assumendo che, dovendosi addebitare a colpa degli appellati la mancanza d’integrità del contraddittorio, male aveva fatto la Corte d’appello a decidere sulle spese anche del primo grado.
4. La doglianza è infondata.
Questa Corte ha, in epoca recente, affermato il principio secondo il quale, in presenza RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di nullità RAGIONE_SOCIALEa decisione di prime cure, il giudice di appello è tenuto ad esaminare nel merito la domanda, comportandosi, di fatto, come giudice di unico grado, sicché è impossibile confermare alcuna statuizione RAGIONE_SOCIALEa pronuncia ritenuta nulla, ivi inclusa quella sulle spese del primo grado, dovendosi procedere ad una nuova liquidazione RAGIONE_SOCIALEe stesse relativamente al doppio grado di merito (Sez. 2, n. 23132, 9/08/2021, Rv. 662070).
In ogni caso, nel passato si è più volte chiarito che il giudice di appello, qualora annulli la sentenza impugnata per difetto di contraddittorio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 354 cod. proc. civ., deve provvedere in ordine alle spese del processo di appello. Inoltre, qualora ritenga di avere sufficienti elementi per stabilire a quali RAGIONE_SOCIALEe parti debba essere attribuita l’irregolarità che ha dato luogo alla rimessione RAGIONE_SOCIALEa causa al primo giudice, può provvedere anche sulle spese del giudizio di primo grado, senza necessità di rimettere la relativa decisione al giudice nuovamente investito RAGIONE_SOCIALEa causa (Sez. 2, n. 16765, 16/07/2010, Rv. 614173; conf. già Cass. n. 6762/2003 e successivamente Cass. n. 11865/2021).
La tesi di parte ricorrente si adagia su un orientamento, espresso dalle decisioni nn. 13550/2006 e 1711/1980, in precedenza (Cass. nn. 2344/1975, 2273/1985, 11668/2000) e successivamente (come si è visto) contraddetto e poi superato consapevolmente dalla Corte.
Anche ove non si volesse aderire al più radicale indirizzo inaugurato con la decisione n. 23132/2021, non v’è dubbio che il Giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello era in possesso di solidi elementi per attribuire
la irregolare costituzione del contraddittorio alla parte attrice. Ad essa, infatti, compete di individuare correttamente il proprio contraddittore, senza che possa assumere rilievo la sede ove la irregolarità venga accertata.
Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, a carico dei ricorrenti e in favore dei controricorrenti, siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e RAGIONE_SOCIALEa qualità RAGIONE_SOCIALEa causa, nonché RAGIONE_SOCIALEe attività espletate, con distrazione in favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che si è dichiarato anticipatario.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore dei controricorrenti, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge, distratti in favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 gennaio