Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6762 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 6762 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13419/2024 R.G. proposto da: COGNOME NOMECOGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME
PASQUALINO
-ricorrente-
contro
NOME
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 8004/2023 depositata il 13/12/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.-NOME COGNOME ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 8004/2023 della Corte d’appello di Roma, pubblicata il 13 dicembre 2023.
Le intimate NOME COGNOME e NOME COGNOME non hanno svolto attività difensive.
La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello avanzato da NOME COGNOME e NOME COGNOME contro la sentenza n. 47/2018 del Tribunale di Cassino, pubblicata in data 11 gennaio 2018. È stato così confermato anche in appello il rigetto della domanda proposta dalle medesime NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti di NOME e NOME COGNOME, volta ad accertare il diritto di servitù di attingimento d’acqua e di passaggio in favore delle attrici-appellanti, rispettivamente, sul pozzo e sul fondo, ora foglio 24, part. 1187, di proprietà delle signore NOME e NOME COGNOME e, per l’effetto, a condannare le convenute -appellate al ripristino dello stato dei luoghi, mediante rifacimento del pozzo e riapertura del preesistente passaggio sul terreno di loro proprietà, nonché al risarcimento del danno.
3. -Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380 -bis c.p.c., ravvisando la ‘inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso’.
La proposta è stata comunicata in data 1° ottobre 2024 al difensore della ricorrente avvocato NOME COGNOME
In data 12 novembre 2024, ore 18:31 (atto accettato in data 13 novembre 2024, ore 09:19) l’avvocato COGNOME depositava ‘ istanza di integrazione del contraddittorio ‘ in favore di NOME COGNOME ‘ onsiderato che sia la sentenza di primo grado che quella di appello sono state rese anche nei confronti dell’altra parte attrice/appellante COGNOME NOME COGNOME e chiedendo ‘ di valutare se
trattasi di causa inscindibile e quindi sia necessaria l’integrazione del contraddittorio anche con la suddetta parte ‘.
In data 12 novembre 2024, ore 22:14, il consigliere delegato depositava decreto di estinzione, ai sensi dell’art. 380 -bis , comma 3, c.p.c., non essendo stata chiesta la decisione entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta.
In data 18 novembre 2024 il difensore della ricorrente ha quindi depositato atto denominato ‘ Impugnazione del decreto di estinzione del giudizio con richiesta di fissazione udienza ‘, nel quale si lamenta la mancata valutazione della istanza di integrazione del contraddittorio e si osserva che non risulta nel fascicolo telematico la delega del Presidente al Consigliere delegato, ‘ per cui la sua intera attività non appare sorretta da alcun atto giuridico ‘, concludendosi ‘ con richiesta, ove necessario, di fissazione dell’udienza ‘.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L’istanza depositata dal difensore della ricorrente in data 18 novembre 2024 può qualificarsi come richiesta di fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 c.p.c., norma operante per il procedimento ex art. 380bis c.p.c. in forza del richiamo contenuto nell’ultima parte del secondo comma di tale diposizione.
La giurisprudenza di questa Corte interpreta il terzo comma dell’art. 391, in forza del quale ‘l decreto ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione dell’udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione’, come sollecitazione, soggetta all’indicato termine perentorio, alla fissazione dell’udienza per la decisione collegiale, non avente natura di impugnazione del provvedimento, quanto di atto che rimette alla Corte di valutare se l’estinzione sia stata correttamente dichiarata e, in caso contrario, di elidere qualsiasi valore del decreto di estinzione ai fini della
definizione del giudizio di cassazione (Cass. Sez. Unite n. 29842 del 2024, n. 9611 del 2024 e n. 19980 del 2014; Cass. Sez. 2° n. 26629 e n. 19234 del 2024).
-L’estinzione deve dirsi correttamente dichiarata con il decreto pronunciato dal Consigliere delegato in data 12 novembre 2024.
2.1. -La ricorrente non prospetta compiutamente la sussistenza di una situazione di litisconsorzio necessario tale da imporre la integrazione del contraddittorio mediante notificazione del ricorso a NOME COGNOME, parte dei pregressi gradi del giudizio.
Per quanto si evince dall’esposizione dei fatti di causa contenuta nel ricorso e dalla sentenza impugnata, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno agito in confessoria servitutis nei confronti di NOME e NOME COGNOME per far riconoscere il proprio diritto di attingimento d’acqua e di passaggio sul fondo delle convenute ed ottenere il ripristino dei luoghi.
L’ actio confessoria dà luogo a litisconsorzio necessario soltanto se, appartenendo il fondo servente o dominante pro indiviso a più proprietari, essa sia diretta anche ad una modificazione della cosa comune (Cass. n. 22835 del 2024; n. 6622 del 2016; n. 2449 del 1981).
Non si configura, pertanto, un litisconsorzio necessario dal lato attivo tra le attrici in confessoria NOME COGNOME e NOME COGNOME. Ne consegue che, trattandosi di causa scindibile e non avendo NOME COGNOME depositato entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta istanza di decisione ex art. 380bis , comma 2, c.p.c., il ricorso doveva perciò considerarsi efficacemente rinunciato, con conseguente estinzione del processo di cassazione.
2.2. -Non costituisce, poi, possibile ragione di invalidità del decreto di estinzione il fatto che esso sia stato pronunciato dal consigliere delegato, espressamente contemplato dall’art. 380 -bis c.p.c., e non
dal presidente, come dispone l’art. 391 c.p.c., trattandosi, al più, di questione non di competenza, ma di distribuzione degli affari all’interno del medesimo ufficio giudiziario in base alle tabelle di organizzazione.
Peraltro, il Consigliere NOME COGNOME è munito di apposita delega anche all’adozione dei provvedimenti di estinzione ex art. 380bis c.p.c., conferitagli dal Presidente di Sezione coordinatore dell’Area 3 della Seconda Sezione civile con provvedimento organizzativo del 26 aprile 2023.
Il riscontro della sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento di estinzione del presente giudizio comporta che il Collegio debba dichiararne l’estinzione. Non deve provvedersi sulle spese, in quanto le intimate non hanno svolto attività difensive.
P. Q. M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione