Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26833 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 26833 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/10/2024
SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, soggetta alla procedura di concordato preventivo (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del suo liquidatore giudiziario pro -tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentate e difese, giusta procura in
R.G.N. 14528/21 U.P. 19/9/2024
Pagamento somma di denaro -Eredi -Accettazione con beneficio d’inventario
calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, nel cui studio in INDIRIZZO, INDIRIZZO, hanno eletto domicilio;
-controricorrenti –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3902/2020, pubblicata il 18 novembre 2020;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 settembre 2024 dal AVV_NOTAIO relatore NOME COGNOME;
viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal AVV_NOTAIO.M. ex art. 378, primo comma, c.p.c., in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo, con l’assorbimento dei rimanenti motivi; conclusioni ribadite nel corso dell’udienza pubblica;
letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse delle controricorrenti, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c.
FATTI DI CAUSA
1. -Con decreto ingiuntivo n. 167/2009, depositato il 23 febbraio 2009, notificato il 19 marzo 2009, il Tribunale di Benevento ingiungeva il pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE e a carico di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME, pro quota ex art. 752 c.c., della somma complessiva di euro 139.697,07, oltre interessi al tasso convenzionale del 16%, a titolo di anticipazione su crediti in conto corrente per le obbligazioni contratte dalla fallita RAGIONE_SOCIALE
S.n.c. e dal suo amministratore, socio e fideiussore COGNOME NOME.
Con atto di citazione notificato il 6 aprile 2009, proponevano opposizione COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME mentre, con atto di citazione notificato il 12 maggio 2009, spiegava opposizione COGNOME NOME.
Le opponenti, tra l’altro, eccepivano che avevano accettato l’eredità di COGNOME NOME con beneficio d’inventario.
Si costituiva nei giudizi di opposizione la RAGIONE_SOCIALE, la quale chiedeva il rigetto delle opposizioni e la conseguente conferma del provvedimento monitorio opposto, deducendo che l’accettazione con beneficio d’inventario era intervenuta tardivamente, poiché gli eredi erano nel possesso dei beni, e che comunque, quand’anche fosse intervenuta tempestivamente, gli eredi erano decaduti dal beneficio d’inventario, non avendo iniziato la procedura entro il termine trimestrale di decadenza.
Le cause erano riunite.
Nel corso del giudizio decedeva COGNOME NOME, sicché la causa era proseguita dagli eredi COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, con atto di costituzione volontaria del 24 gennaio 2011 (mentre l’erede COGNOME NOME rinunciava all’eredità della NOME).
Successivamente era assunta la prova orale ammessa ed erano espletate una consulenza tecnica d’ufficio grafologica e una contabile.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 1808/2014, depositata il 18 luglio 2014, accoglieva parzialmente le opposizioni proposte e, per l’effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto e
condannava le opponenti intra vires al pagamento della somma di euro 94.718,41, oltre interessi, nonché della somma di euro 37.029,96, a titolo di sconto delle cambiali presentate, sostenendo che gli eredi di COGNOME NOME dovevano considerarsi accettanti dell’eredità con beneficio d’inventario, in mancanza di alcuna decadenza dal predetto beneficio derivante dalla tardività della realizzazione dell’inventario.
2. -Con atto di citazione notificato il 3 ottobre 2015, proponeva appello avverso tale pronuncia la RAGIONE_SOCIALE, la quale lamentava: 1) l’erroneo rilievo circa la carenza di prova dell’accettazione tacita dell’eredità, in esito al tardivo compimento dell’inventario, a fronte della dimostrazione in atti del possesso dei beni ereditari, circostanza non contestata dalle controparti; 2) l’erronea esclusione della dedotta decadenza dal beneficio d’inventario, per difetto dell’inizio delle operazioni entro il termine previsto, ai fini di poterne disporre la proroga; 3) la carenza di qualsiasi valenza decisoria del provvedimento di proroga, quale atto di volontaria giurisdizione non opponibile al terzo creditore.
Si costituivano nel giudizio di impugnazione COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME, le quali preliminarmente eccepivano che l’appello non era stato notificato agli eredi di COGNOME NOME con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza nei confronti di tali eredi e la produzione dell’effetto favorevole della limitazione di responsabilità, derivante dal beneficio d’inventario, anche a vantaggio degli altri eredi -e, nel merito, instavano per la declaratoria di inammissibilità dell’appello ovvero per il suo rigetto.
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava integralmente la pronuncia impugnata.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a ) che -benché l’atto di appello fosse stato notificato anche a COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi sia di COGNOME NOME sia di COGNOME NOME, già costituite nel processo di prime cure, la mancata specificazione, nell’atto di gravame, della qualità rivestita da tali appellate, quali eredi anche di COGNOME NOME, non aveva rilievo alcuno -la medesima considerazione non poteva essere svolta per l’altro erede di COGNOME NOME, COGNOME NOME, volontariamente costituitasi nel giudizio di prime cure, ma non costituitasi nel giudizio di gravame (e non destinataria della notifica dell’atto d’appello); b ) che -poiché l’azione per il pagamento di un debito ereditario non determinava, in presenza di una pluralità di eredi, un’ipotesi di litisconsorzio necessario, non sussistendo un rapporto unico e inscindibile, atteso che ogni erede era tenuto a soddisfare i debiti ereditari pro quota -la predetta mancata notifica dell’appello ad uno degli eredi importava il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti di COGNOME NOME e l’impossibilità per l’appellante di ottenere, in caso di esito positivo del giudizio d’appello, il pagamento della quota del predetto; c ) che specificamente il passaggio in giudicato della sentenza, nei riguardi di COGNOME NOME, incideva sulla qualificazione di tale erede come accettante con beneficio d’inventario, così come disposto dalla sentenza di primo grado, che aveva condannato gli opponenti, compresa COGNOME
NOME, intra vires ; d ) che, attesa l’immodificabilità dello status di erede beneficiato in capo a COGNOME NOME, anche gli altri eredi, a norma e per gli effetti dell’art. 510 c.c., si sarebbero giovati del beneficio, se lo avessero voluto, dovendo, in tal caso, il giudice rilevare d’ufficio, in favore anche degli altri eredi, l’eccezione fondata su tale fatto impeditivo della maggior pretesa, con l’estensione a tutti dell’effetto favorevole della limitazione di responsabilità; e ) che l’estensio ne del beneficio era subordinata ad una manifestazione di volontà del chiamato, espressa in maniera chiara e univoca, che non esigeva le forme indicate dall’art. 484 c.c., essendo sufficiente che il chiamato avesse resistito e avesse invocato il beneficio e la qualità di erede, come concretamente era avvenuto, a cura degli appellati, nella vertenza; f ) che, inoltre, non si rinvenivano decadenze dal beneficio nei confronti degli appellati, poiché -pur ammettendo che alcuni eredi si fossero trovati nel possesso dei beni ereditari, con la necessità di effettuare l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione -nondimeno l’inventario medesimo era stato realizzato secondo le tempistiche normativamente previste, tenuto conto della proroga all’ultimazione delle operazioni concessa dal Tribunale di Benevento; g ) che il sindacato sulla legittimità o meno della proroga non era esperibile da un terzo, quale la RAGIONE_SOCIALE, essendo le relative valutazioni di merito esclusivamente affidate all’autorità giudiz iaria; h ) che non risultava provata la circostanza dedotta dall’appellante, secondo cui alla data del 27 febbraio 2001 le operazioni di inventario non sarebbero state neppure iniziate, convergendo in senso opposto, sia il verbale notarile redatto in
pari data -che testualmente parlava di sospensione delle operazioni di inventario -, sia l’istanza di proroga avanzata dal AVV_NOTAIO al Tribunale di Benevento.
-Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, soggetta alla procedura di concordato preventivo.
Hanno resistito, con controricorso, le intimate NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378, primo comma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.
All’esito, le controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione degli artt. 102 e 331 c.p.c., con error in procedendo e nullità della sentenza impugnata per omessa integrazione del contradditorio, nonché la falsa applicazione dell’art. 752 c.c., per avere la Corte di merito escluso una situazione di litisconsorzio necessario, richiamando il principio secondo cui ogni erede è tenuto a soddisfare i debiti ereditari pro quota , nonostante l’oggetto del contendere fosse rappresentato dall’accertamento della circostanza relativa alla qualità di eredi puri e semplici, ovvero beneficiati, di COGNOME NOME e degli altri eredi di COGNOME NOME.
Obietta l’istante che, rispetto a tale accertamento, una volta verificatosi il decesso di COGNOME NOME, sarebbe esistita una situazione di litisconsorzio necessario, dovendosi necessariamente accertare, in contraddittorio con tutti gli eredi di COGNOME NOME, se quest’ultima fosse da considerarsi erede puro e semplice di COGNOME NOME, per avere proceduto tardivamente all’accettazione beneficiata o per essere decaduta dal beneficio.
2. -Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 510, 485 e 487 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario si estendesse anche agli altri coeredi, senza tenere conto del fatto che il beneficio non avrebbe potuto spiegare effetti rispetto a coloro che avessero accettato puramente e semplicemente o che fossero decaduti dal beneficio.
Osserva l’istante che l’eventuale passaggio in giudicato della sentenza, nei confronti di uno degli eredi, sarebbe stato irrilevante rispetto agli altri, i quali avevano accettato puramente e semplicemente o erano decaduti dal beneficio.
3. -Con il terzo motivo la ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 24 Cost. e la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2907 e 2909 c.c., per avere la Corte distrettuale erroneamente escluso che i creditori avessero il diritto, da far valere in sede contenziosa, di chiedere l’accertamento della qualità di erede puro e semplice o della decadenza dal beneficio d’inventario degli eredi del debitore.
Ad avviso dell’istante, la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto del fatto che i provvedimenti adottati in sede di volontaria
giurisdizione non avrebbero avuto carattere decisorio e non sarebbero stati idonei ad acquistare autorità di giudicato; e ciò con specifico riferimento al provvedimento adottato sulla richiesta di proroga della procedura beneficiata.
4. -Con il quarto motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., l’omessa pronuncia, l’ error in procedendo e la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., la motivazione apparente o il difetto del ‘minimo costituzionale’ di motivazione, per avere la Corte del gravame mancato di affrontare la questione specificamente posta dall’appellante, secondo cui l’inventario consiste nell’elencazione, descrizione e stima dei beni ex art. 775 c.p.c. e può dirsi iniziato solo quando il AVV_NOTAIO/cancelliere abbia effettivamente cominciato l’inventario dei beni.
Sicché non avrebbe potuto considerarsi iniziato ove il AVV_NOTAIO si fosse limitato, come nella specie, a prendere atto dell’oggettiva impossibilità di procedere ad una sollecita ed immediata redazione dell’inventario e della necessità di far precedere il medesimo dalla razionale pianificazione delle modalità di individuazione dei beni.
5. -Con il quinto motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 775 c.p.c. e 487 c.c., per avere la Corte d’appello reputato che la procedura d’inventario fosse iniziata, nonostante il mero rinvio delle operazioni ad una data successiva alla scadenza del termine, con la conseguente decadenza degli eredi dal beneficio e la loro qualificazione quali eredi puri e semplici.
6. -Il primo motivo è fondato.
Ed invero, il coerede che sia stato convenuto in giudizio per il pagamento di un debito ereditario è tenuto ad eccepire la propria qualità di obbligato pro quota , in virtù dell’esistenza di altri coeredi, mentre, laddove tale qualità sia sopravvenuta all’inizio di un processo originariamente introdotto nei confronti del de cuius , tra i coeredi si instaura una condizione di litisconsorzio necessario processuale, applicandosi conseguentemente la regola di cui all’art. 754 c.c., secondo la quale ciascuno di essi risponde, nei confronti del creditore, nei limiti della propria quota ereditaria (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3391 del 03/02/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 28447 del 15/12/2020; Sez. 6-3, Ordinanza n. 24639 del 05/11/2020; Sez. 1, Sentenza n. 23765 del 17/09/2008; Sez. 2, Sentenza n. 20874 del 28/10/2004; Sez. 1, Sentenza n. 9418 del 12/07/2001; Sez. 2, Sentenza n. 8437 del 03/09/1997).
Nella fattispecie la morte della parte COGNOME NOME, a sua volta evocata in causa quale erede di COGNOME NOME, è avvenuta nel corso del giudizio di primo grado, con l’effetto che tale evento interruttivo ha determinato la trasmissione della sua legittimazione processuale attiva e passiva agli eredi, che si sono venuti a trovare nella posizione di litisconsorti necessari per ragioni processuali (indipendentemente, cioè, dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale), sicché, in fase di appello, doveva essere ordinata, d’ufficio, l’integrazione del contraddittorio nei confronti di COGNOME NOME, che non si è costituita nel giudizio di gravame, diversamente dalle altre eredi COGNOME NOME e COGNOME NOME.
7. -In conseguenza delle considerazioni esposte, il primo motivo del ricorso deve essere accolto mentre i residui, dipendenti, motivi sono assorbiti.
Va dunque dichiarata la nullità, per violazione dell’art. 331 c.p.c., della sentenza impugnata, con la relativa cassazione e il rinvio alla Corte d’appello di Napoli che, in diversa composizione, facendo applicazione del suindicato disatteso principio, dovrà procedere a nuovo esame, previa integrazione del contraddittorio verso l’erede di COGNOME NOME, COGNOME NOME.
Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti i rimanenti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, dichiara la nullità del giudizio d’appello in ordine al difetto di integrazione del contraddittorio verso NOME, quale erede di COGNOME NOME, e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda