Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3134 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3   Num. 3134  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al numero 26665 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da
NOME COGNOME
, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
20, presso lo S tudio dell’AVV_NOTAIO ( ), dal quale è rappresentata e difesa;
-ricorrente – nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE , BANCA d’ITALIA ;
-intimate – a vverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI ROMA emessa in data 13 ottobre 2022 nel procedimento civile iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO del R.G.;
sulle conclusioni scritte del P.G., in persona della Sostituta Procuratrice Generale  AVV_NOTAIO COGNOME, che  ha  chiesto  l’annullamento dell’ordinanza impugnata ex art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rimessione RAGIONE_SOCIALE parti dinanzi al Tribunale di Roma; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME  COGNOME  intraprese,  in  danno  di  RAGIONE_SOCIALE, espropriazione presso terzi per ottenere l’assegnazione di Euro 2.053,01, come indicati nell’atto di precetto;
la  debitrice esecutata  spiegò  opposizione  all’esecuzione, all’esito della quale il Tribunale di Roma dichiarò la sussistenza del diritto della COGNOME di procedere ad esecuzione forzata limitatamente alla somma di Euro 548,28;
riassunta dalla creditrice la procedura esecutiva, RAGIONE_SOCIALE ha nuovamente proposto opposizione all’ esecuzione eccependo, per un verso, la compensazione con un controcredito di Euro 685,79, in forza della sentenza n. 3625/2019 del Tribunale di Ro ma; per l’a ltro, l’impossibilità di corrispondere le somme dovute, avendo vincolato, in veste di terzo pignorato, la somma di Euro 2.268.983,00 nell’esecuzione esattoriale intrapresa da RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art.72 del d.P.R. n. 602/1973;
NOME COGNOME, costituendosi, ha invocato il rigetto dell’opposizione e, nel frattempo, ha intrapreso in danno di RAGIONE_SOCIALE altra espropriazione presso terzi per ottenere l’assegnazione di Euro 1.731,55, come indicati nell’atto di precetto;
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione ex art.615 cod. proc. civ. anche contro questa esecuzione eccependo, per un verso, la compensazione  con  un  controcredito  di  Euro  3.188,24,  in  forza
dell ‘ ordinanza n. 23629 della Corte di cassazione; per l’a ltro, nuovamente, l’impossibilità di corrispondere le somme dovute, avendo vincolato,  in veste di terzo pignorato, la somma di Euro 2.268.983,00 nell’esecuzione esattoriale  intrapresa  da  RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art.72 del d.P.R. n. 602/1973 , oltre alla non debenza di parte RAGIONE_SOCIALE somme indicate in precetto;
NOME COGNOME, costituendosi, ha invocato il rigetto anche di questa opposizione;
riunite le due procedure e sospesa l’esecuzione, il giudizio di merito è  stato  instaurato  dalla  creditrice  opposta,  la  quale,  oltre  al  rigetto dell’opposizione, ha chiesto al Tribunale di Roma di « dichiarare che la medesima  è  creditrice  della  RAGIONE_SOCIALE  di  una  somma superiore a quella opposta in compensazione dall’istituto  bancario  e comunque pari ad almeno €. 5.100,00 »;
con l’ordinanza in epigrafe indicata, l’adito giudicante, su eccezione dell’opponente (convenuta in sede di giudizio di merito), ha declinato la propria competenza per valore in favore di quella del Giudice di pace;
NOME COGNOME propone regolamento di competenza, sulla base di un unico motivo, articolato in due sub-motivi ed illustrato da memoria; non svolge attività difensiva in questa sede la società intimata;
il  P.G.  ha  depositato  conclusioni  scritte  con  le  quali  chiede l’annullamento  dell’ordinanza  impugnata  ex  art.  383,  terzo  comma, cod. proc. civ., con rimessione RAGIONE_SOCIALE parti dinanzi al Tribunale di Roma.
Considerato che:
1. n on è necessario procedere all’illustrazione dei motivi del ricorso, i quali non possono essere esaminati, dovendosi riscontrare una nullità processuale invalidante  l’intero  corso  del  giudizio  di  merito  (e,  per conseguenza, l’ordinanza  gravata), celebratosi  a  contraddittorio  non
integro, che impone la rimessione RAGIONE_SOCIALE parti al Tribunale di Roma  (art. 383, terzo comma, cod. proc. civ.);
invero, nelle opposizioni del debitore (sia che la causa si sussuma entro la fattispecie dell’opposizione all’esecuzione, sia che si riporti al paradigma dell’opposizione agli atti esecutivi), nonché nelle controversie distributive, sussiste litisconsorzio processuale necessario sia nei confronti del condebitore esecutato (Cass. 21/07/2000, n. 9645; Cass. 29/09/2003, n. 14463; Cass. 28/04/2011, n. 9452), sia nei confronti di tutti i creditori procedenti o intervenuti al momento della proposizione dell’op posizione (Cass.12/06/2020, n. 11268), sia, infine, nei confronti del terzo pignorato, ove l’opposizione riguardi una espropriazione presso terzi (Cass. 18/05/2021, n. 13533; Cass. 14/12/2021, n. 39973);
con particolare riguardo al giudizio di opposizione innestato nell’ambito di una esecuzione presso terzi, questa Corte (Cass. 18/05/2021, n. 13533, cit. ) ha affermato il principio, successivamente più volte ribadito (tra le altre, Cass. 08/03/2022, n. 7577 e Cass. 15/11/2022, n. 33631), secondo cui il litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato si configura in ogni caso « senza distinzioni di sorta », trovando esso fondamento in ragioni sistematiche, di rispondenza ai canoni di semplicità, chiarezza e trasparenza dell’attività interpretativa, nonché di coerenza ;
sotto il profilo sistematico -si è osservato -il terzo pignorato ha sempre un  interesse  giuridicamente  rilevante  ad  interloquire  sulla fondatezza o meno dell’opposizione, atteso che la legge prevede a suo carico una serie di obblighi (di astenersi da certe attività o di compierne altre:  artt.  545  e  546  cod.  proc.  civ.),  la  cui  persistenza  dipende dall’esito dell’opposizione eventualmente proposta, che quindi non può mai dirsi ‘indifferente’ per il terzo pignorato ;
sotto il profilo della rispondenza al canone di trasparenza, chiarezza e semplicità dei risultati dell’interpretazione RAGIONE_SOCIALE norme processuali (canone che trova il suo fondamento nei sovraordinati principi del giusto processo e della sua ragionevole durata: artt. 111 Cost.; 6 CEDU), la soluzione volta a ritenere configurabile in ogni caso il litisconsorzio necessario nei confronti del terzo pignorato -si è soggiunto -assicura certezza nell’applicazione RAGIONE_SOCIALE predette norme, prevenendo soluzioni contrastanti e prolungamenti indebiti dei giudizi; sotto il profilo della coerenza -si è concluso -l’orientamento tradizionale, secondo cui non sempre il terzo pignorato debba ritenersi litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione, è stato progressivamente svuotato, nel corso del tempo, di concreto spazio applicativo, in ragione del progressivo ampliamento, nella giurisprudenza di questa Corte, RAGIONE_SOCIALE fattispecie di processi oppositivi litisconsortili;
avuto riguardo a tale evoluzione giurisprudenziale, la necessaria partecipazione del terzo pignorato al giudizio di opposizione costituisce, nel diritto vivente, la regola e non l’eccezione ;
l a perpetuazione dell’affermazione del contrario principio secondo cui il terzo pignorato ‘di regola’ non è litisconsorte necessario, salvo che abbia un interesse, appare allora non coerente con la logica formale e con le necessarie indicazioni di chiarezza che legittimamente si attendono dalla Corte di cassazione, nelle cui concrete statuizioni il predetto ‘interesse’ del terzo pignorato viene in realtà riconosciuto in termini così ampi da erodere ogni ambito applicativo al summenzionato principio tradizionale;
nelle opposizioni esecutive, la necessità di integrare il contraddittorio con tutti i soggetti controinteressati rispetto all’azione spiegata  dall’opponente,  nel  rispetto  della  regola  del  litisconsorzio
necessario, deve essere verificata con riferimento al momento della proposizione della domanda (Cass. 28/06/2019, n. 17441);
ove il giudizio di opposizione sia definito senza che un litisconsorte necessario  vi  sia  stato  convenuto  e  senza  che  sia  stata  ordinata l’integrazione  del  contraddittorio  nei  suoi  confronti,  la  sentenza, pronunciata in contraddittorio non integro, è nulla (Cass. 29/12/2011, n. 29748);
Nel caso di specie, è pacifico (ed emerge dagli atti di causa) che al  presente  giudizio  –  avente  ad  oggetto  opposizione  esecutiva proposta in seno ad un’espropriazione presso terzi – non hanno ab initio partecipato i terzi pignorati (Banca d’Italia e Poste Italiane S.p.A.);
la  nullità  del  procedimento  per  non  integrità  originaria  del contraddittorio, in ragione dell’indebita pretermissione di litisconsorti necessari,  è  rilevabile  d’ufficio  anche  per  la  prima  volta  in  sede  di legittimità, con necessità di provvedere ai sensi degli artt. 383, terzo comma,  e  354  cod.  proc.  civ.  (Cass.  28/04/2011,  n.  9452, cit. ; Cass.19/02/2019, n.4763; Cass.18/05/2021, n. 13533; Cass. 06/09/2022, n. 26211);
tale  rigoroso  principio  trova  applicazione  anche  in  sede  di regolamento di competenza, in quanto « la declaratoria di competenza di  uno  dei  giudici  di  merito  determinerebbe  un  inutile  ritardo  nella definizione del giudizio », inevitabilmente destinato a concludersi con una pronuncia inutiliter data ;
d’altra parte, deve ritenersi superata la risalente affermazione per cui  in  sede  di  regolamento  di  competenza  il  compito  della  Corte  di cassazione sarebbe limitato all’indicazione del giudice competente, il che escluderebbe la possibilità di esaminare, in tale sede, qualunque altra  questione  di  natura  processuale  o  sostanziale:  si  tratta  di un’affermazione già in astratto criticata, proprio con riguardo all’ipotesi
dell’eventuale pretermissione di un litisconsorte necessario (cfr. Cass. 22/02/2016, n. 3387) e confutata quanto alla regolarità della instaurazione del contraddittorio, dal momento che la questione della corretta costituzione del rapporto processuale va esaminata prima di quella concernente la competenza, la quale presuppone pur sempre l’instaurazione di un valido contraddittorio tra le parti, con la conseguenza che la decisione del giudice del merito, dichiaratosi incompetente non ostante una RAGIONE_SOCIALE parti non fosse stata regolarmente convenuta, è censurabile con il mezzo del regolamento di competenza poiché anche l’integrità del contraddittorio attiene «in modo diretto e necessario alla competenza» (Cass. 12/03/2020, n. 7055);
ne discende necessariamente la dichiarazione di nullità del giudizio di merito e, per l’effetto, l’annullamento del provvedimento sulla competenza impugnato in questa sede, con rimessione RAGIONE_SOCIALE parti, ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., davanti al giudice originariamente adito affinché, previa regolarizzazione del contraddittorio, sia rinnovata l’attività processuale svolta invalidamente, ivi inclusa quella relativa alla verifica della competenza del predetto giudice: prima di una nuova pronuncia in proposito, occorrerà regolarizzare il contraddittorio e consentire a tutti i litisconsorti necessari di svolgere le proprie difese, anche con riguardo a tale preliminare questione (in tal senso, in vicende in tutto sovrapponibile a quella in scrutinio, Cass. 01/02/2023, n. 2986 e Cass. 19/05/2023, n. 13847);
Il  giudice  della  rimessione  provvederà  anche  sulle  spese  del presente giudizio di legittimità.
Per Questi Motivi
La Corte, decidendo sul ricorso per regolamento di competenza, dichiara la nullità del giudizio di merito, annulla l ‘ordinanza impugnata
e rimette le parti dinanzi al Tribunale di Roma, in persona di diverso