Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1971 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1971 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14195/2022 R.G.
proposto da
NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di procuratore speciale di NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO
– ricorrenti –
contro
NOME DEL GALLO DI ROCCAGIOVINE
– intimato –
avverso la sentenza n. 3313/2022 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 02/03/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/12/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
-in data 9/10/2017 NOME COGNOME e NOME COGNOME proponevano opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. avverso il decreto di trasferimento emesso in data 4/10/2016 nella procedura di espropriazione immobiliare promossa nei confronti di NOME COGNOME di Roccagiovine;
-gli opponenti chiedevano che fosse dichiarata la nullità parziale dell ‘ atto traslativo (e, cioè, la riduzione proporzionale del prezzo e la restituzione della somma di Euro 1.979.000,00) in quanto plurime illegittimità urbanistiche -non risultanti dalla perizia di stima, dall ‘ avviso di vendita e dal decreto -riguardavano l ‘ immobile di cui si erano resi aggiudicatari, con conseguente applicabilità della disciplina dell ‘ art. 1489 cod. civ. o, in alternativa, del c.d. aliud pro alio ;
-l ‘ opposizione era proposta in pendenza della fase di distribuzione del ricavato (dunque, prima della conclusione della procedura), sebbene una parte di questo fosse già stato provvisoriamente attribuito, ex art. 41 TUB, al creditore fondiario (Banca Finmat Euramerica) e anticipatamente restituito all ‘ esecutato; con provvedimento dell ‘ 11/10/2017, il giudice dell ‘ esecuzione sospendeva la distribuzione del ricavato in attesa della definizione della presente controversia;
-il giudizio di merito veniva introdotto dagli opponenti soltanto nei confronti dell ‘ esecutato NOME COGNOME di Roccagiovine;
-il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 3313 del 2/3/2022, respingeva l ‘ opposizione;
-avverso tale decisione NOME COGNOME, anche in qualità di procuratore speciale del coniuge NOME COGNOME, proponeva ricorso per cassazione, basato su due motivi;
-nessuna difesa svolgeva l ‘ intimato NOME COGNOME di Roccagiovine;
-il Procuratore Generale (AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO), con le conclusioni scritte ex art. 380bis .1, comma 1, secondo periodo, cod. proc. civ., chiedeva il rigetto del ricorso;
-i ricorrenti depositavano memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 7/12/2023, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
-è superfluo illustrare i motivi dell ‘ impugnazione, in quanto il grado di merito della presente controversia risulta inficiato da una nullità processuale che è indispensabile in questa sede rilevare ex officio ;
-infatti, il contraddittorio non risulta integro ab origine , perché non ha preso parte al processo il creditore procedente (secondo quanto risulta dalla sentenza, gli altri creditori avevano rinunciato agli atti esecutivi, ex art. 629 cod. proc. civ., prima della proposizione dell ‘ opposizione de qua );
-in base alla sentenza impugnata, «Gli attori rappresentavano, inoltre, che il ricavato della vendita era già stato in gran parte distribuito: € 447.786,43 erano stati direttamente corrisposti ex art. 41 TUB al creditore fondiario (Banca Finmat Euramerica Spa), € 1.000.000,00 erano stati restituiti al debitore esecutato, rimanevano da distribuire € 13.729,29 a Banca Finmat Euramerica Spa, € 9083,37 all’IVG, € 8120,52 all’ AVV_NOTAIO quale professionista delegato, ulteriori € 1.081.274,73 al debitore e secutato per un totale di € 1.112.981,71. Come si dà atto anche nel piano di riparto, RAGIONE_SOCIALE aveva presentato rinuncia agli atti esecutivi in data 09.11.2015; RAGIONE_SOCIALE aveva presentato rinuncia in data 11.05.2017 e finanche Banca RAGIONE_SOCIALE Euramerica Spa aveva presentato rinuncia in data 6.03.2018. La distribuzione definitiva era stata sospesa con provvedimento dell ‘ 11.10.2017. Nella fase sommaria della presente opposizione era stato chiesto al G.E. di ordinare al debitore esecutato di restitui re la somma già versatagli di € 1.000.000,00, richiesta che il Giudice dell ‘ opposizione rinviava all ‘ esito della decisione nel giudizio di merito e comunque in sede distributiva. Per tale ragione il giudizio di merito veniva introdotto solo nei confronti del debitore NOME COGNOME di Roccagiovine, non contestandosi le spese in prededuzione riconosciute agli ausiliari.»;
-la motivazione addotta per giustificare la non integrità del contraddittorio -essendo tutte le parti della procedura litisconsorti necessari nell ‘ opposizione agli atti esecutivi (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4503 del 24/02/2011, Rv. 616875-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25427 del 02/12/2014, Rv. 633516-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11268 del 12/06/2020, Rv. 658143-01) -è destituita di fondamento: infatti, «Nelle opposizioni agli atti esecutivi, la necessità di integrare il contraddittorio con tutti i soggetti controinteressati rispetto all ‘ azione spiegata dall ‘ opponente, nel rispetto della regola del litisconsorzio necessario, deve essere verificata con riferimento al momento della proposizione della domanda» (Cass., Sez. 3 Sentenza n. 17441 del 28/06/2019, Rv. 654355-01), sicché alla data del 9/10/2017 doveva farsi riferimento per individuare i litisconsorti;
-ne deriva che è del tutto irrilevante la successiva rinuncia del creditore procedente (in data 6/3/2018), viepiù perché l ‘ eventuale accoglimento dell ‘ opposizione determinerebbe la regressione del processo esecutivo ad una fase anteriore all ‘ alienazione, peraltro con conseguente caducazione dell ‘ assegnazione provvisoria eseguita in favore del creditore fondiario, la cui rinuncia, anteriore al riparto finale, inciderebbe pure sulla distribuzione;
-la non integrità del contraddittorio derivante dalla pretermissione del creditore comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, ex artt. 383, comma 3, e 354, cod. proc. civ., al Tribunale di Roma (in persona di diverso giudice), affinché il giudizio sia ripetuto a contraddittorio integro;
-si rimette al giudice del rinvio la regolazione delle spese, anche del presente giudizio di legittimità;
p. q. m.
la Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona