Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33235 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33235 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n.09337/2020 R.G., proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del procuratore speciale; elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende, unitamente agli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, in virtù di procura in calce al ricorso; con domiciliazione digitale ex lege ;
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME ; elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende, unitamente agli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, in virtù di procura in calce al controricorso; con domiciliazione digitale ex lege ;
-controricorrente e ricorrente incidentale condizionatoe nei confronti di
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ;
-intimati-
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa CORTE d’APPELLO di MILANO n. 3483/2019 pubblicata il 19 agosto 2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 17 dicembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
udìto il AVV_NOTAIO Ministero, in persona del AVV_NOTAIO , che ha chiesto l’accoglimento de l secondo, del terzo e del sesto motivo del ricorso principale , con l’ integrale rigetto del ricorso incidentale condizionato; udìto l’AVV_NOTAIO per la ricorrente principale;
udìto l’AVV_NOTAIO per il controricorrente e ricorrente incidentale.
Rilevato che:
con citazione notificata il 23 settembre 2009, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (poi divenuta RAGIONE_SOCIALE e successivamente confluita nel RAGIONE_SOCIALE) convenne in giudizio NOME COGNOME dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, deducendo che:
i sigg.ri NOME COGNOME (amministratore delegato RAGIONE_SOCIALE‘istituto di RAGIONE_SOCIALE) , NOME COGNOME (amministratore finanziario) e NOME COGNOME (ex dirigente e procuratore), con la collaborazione di alcuni clienti (cc.dd. ‘clienti privilegiati’) , avevano posto in essere, con varie modalità, condotte dirette a sottrarre alla banca disponibilità finanziarie e a farle confluire sui conti di tali clienti, per poi ripartirle tra loro in esecuzione di un accordo di spartizione stipulato con il cliente di volta in volta privilegiato;
-tra i clienti cc.dd. ‘privilegiati’ , che avevano partecipato a queste condotte illecite e alla spartizione RAGIONE_SOCIALEe disponibilità sottratte alla banca, figurava NOME COGNOME, il quale era titolare di un rapporto di conto corrente bancario, di un contratto di deposito, custodia e amministrazione titoli e di un contratto per la negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini e mediazione di strumenti finanziari (tutti stipulati nei primi mesi del 2000), nonché di un affidamento, deliberato dall’allora amministratore delegato NOME COGNOME , pari ad oltre 2.000.000 di Euro, utilizzato interamente per effettuare operazioni in strumenti finanziari depositati nel dossier titoli e concesso senza la prestazione di alcuna garanzia;
dalle verifiche eseguite dai rinnovati organi RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE erano emersi due ordini di operazioni anomale in relazione ai rapporti bancari intestati al sig. COGNOME;
un primo ordine era costituito da tre ingiustificati accrediti di somme, ricevuti tra il settembre 2000 e il marzo 2003, derivanti da vendite di titoli non presenti sul dossier del cliente, che avevano generato per la banca un danno complessivamente pari a Euro 1.617.525,66, con corrispondente illecito vantaggio per il cliente; per il terzo di tali accrediti, tra l’altro, il convenuto era stato anche sottoposto a procedimento penale per reato di appropriazione indebita aggravata in concorso con i citati esponenti aziendali, conclusosi con sentenza di applicazione RAGIONE_SOCIALEa pena ex art.444 cod. proc. pen.;
un secondo ordine di operazioni (posto in essere nell’agosto 2001) era costituito da una vendita di titoli (precisamente 160.000 azioni RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE) in contropartita diretta con l’ RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, per un prezzo (di Euro 15 per azione) superiore a quello di mercato (pari ad Euro 10,70 per azione), per un importo complessivo di Euro 2.398.796,00, da cui era scaturito per la banca (con corrispettivo vantaggio illecito per il cliente) un danno quantificabile nella somma di Euro 688.000,00, pari alla differenza tra l’importo versato e quello che sarebbe stato pagato se fosse stato corrisposto il prezzo corrente;
sulla base di queste deduzioni -e rappresentando altresì che NOME COGNOME, a seguito degli ingiustificati accrediti sopra richiamati, aveva effettuato prelievi di contanti per un importo complessivo di Euro 1.193.817,27 e aveva chiesto l’emissione di ventuno assegni circolari a proprio favore per complessivi Euro 611.900,00 -l ‘attrice domandò che, accertatane la responsabilità per gli illeciti posti in essere in concorso con i succitati esponenti aziendali, il convenuto fosse condannato a pagarle, a titolo di risarcimento del danno, la somma complessiva di Euro 2.305.525,66, oltre rivalutazione ed interessi; in via subordinata, ne chiese la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEa medesima somma a tito lo di ripetizione RAGIONE_SOCIALE‘indebito ex art. 2033 cod. civ. e, in via ulteriormente subordinata, a titolo di ingiustificato arricchimento, ex art. 2041 cod. civ.;
si costituì in giudizio NOME COGNOME, il quale, in via pregiudiziale di rito, eccepì il difetto di legittimazione attiva RAGIONE_SOCIALEa banca e il proprio difetto di legittimazione passiva e, in via preliminare di merito, la prescrizione del diritto ex adverso azionato;
nel merito, invocò il rigetto RAGIONE_SOCIALEe domande, disconoscendo, tra l’altro, la propria sottoscrizione su numerosi documenti prodotti in giudizio dalla banca;
il convenuto, inoltre -allegata la sua estraneità alla gestione del conto corrente e del collegato dossier titoli , nonché l’inefficacia probatoria in sede civile RAGIONE_SOCIALEa sentenza di patteggiamento emessa nei suoi confronti per appropriazione indebita -chiese e ottenne di essere autorizzato a chiamare in causa NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, per sentirne dichiarare la esclusiva responsabilità per i fatti oggetto di controversia e domandò, in via riconvenzionale, oltre all’accertamento del concorso di colpa RAGIONE_SOCIALEa banca, ex art. 1227 cod. civ., anche la sua condanna, ai sensi degli artt. 2049 e 1228 cod. civ., al risarcimento dei danni causatigli dalle condotte poste in essere dai predetti esponenti RAGIONE_SOCIALE‘ istituto di RAGIONE_SOCIALE;
nella contumacia di NOME COGNOME e NOME COGNOME, si costituì in giudizio NOME COGNOME, il quale si associò all’eccezione di difetto di legittimazione attiva RAGIONE_SOCIALE‘ attrice e, nel merito, resistette a sua volta alle domande svolte nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘originario convenuto ;
alla prima udienza del 23 aprile 2010, la banca formulò domanda di manleva contro i sigg.ri COGNOME, COGNOME e COGNOME in ordine alla domanda risarcitoria proposta dal convenuto nei suoi confronti; questa domanda fu rinunciata, alla successiva udienza del 6 ottobre 2010, nei soli confronti di NOME COGNOME, con conseguente declaratoria di estinzione del relativo rapporto processuale;
con sentenza non definitiva del 20 agosto 2013, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE accertò la titolarità del rapporto dedotto dalla banca attrice e rigettò l’eccezione di nullità RAGIONE_SOCIALEa chiamata in causa di NOME COGNOME da essa sollevata, ordinandole, con separata ordinanza, l’esibizione in giudizio degli atti transattivi stipulati con i terzi chiamati, avendo il convenuto dichiarato di voler profittare, in particolare, di quelli conclusi con NOME COGNOME e NOME COGNOME;
con sentenza definitiva del 22 luglio 2015, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE rigettò le domande attoree e dichiarò assorbite le domande proposte dal convenuto nei confronti dei terzi chiamati;
avverso questa sentenza, RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) propose appello con atto notificato il 22 febbraio 2016, citando, dinanzi alla Corte territoriale di Milano , sia l’ originario convenuto che i terzi da quegli chiamati in causa;
nella contumacia degli altri appellati, si costituì nel secondo grado di giudizio NOME COGNOME che resistette all’impugnazione, spiegò appello incidentale (censurando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva accertato la sua legittimazione passiva rispetto alle domande formulate dalla banca e rigettato l’eccezione di prescrizione ) e ripropose le domande riconvenzionali dichiarate assorbite dal giudice di primo grado, insistendo altresì affinché fosse dato atto RAGIONE_SOCIALEa propria dichiarazione di volere profittare, ex art. 1304, primo comma, cod. civ., anche RAGIONE_SOCIALEa transazione stipulata dalla banca con NOME COGNOME, da reputarsi, al pari di quelle concluse da NOME COGNOME e NOME COGNOME, di portata interamente satisfattiva rispetto a qualunque pretesa RAGIONE_SOCIALE‘istituto di RAGIONE_SOCIALE, con effetto totalmente estintivo RAGIONE_SOCIALEa sua obbligazione, quand’ anche reputata sussistente, risarcitoria o restitutoria che fosse;
a ll’udienza del 14 novembre 2017, fissata per la precisazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni, fu constatato l’avvenuto decesso di NOME COGNOME e fu conseguentemente dichiarata l’interruzione del processo ; in seguito alla riassunzione RAGIONE_SOCIALEa causa effettuata dall’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE appellante si costituì nuovamente il solo NOME COGNOME, notificando il proprio atto di costituzione con il gravame incidentale a NOME COGNOME, a NOME COGNOME e agli eredi di NOME COGNOME, che furono dichiarati contumaci;
c on sentenza 19 agosto 2019, n. 3483, la Corte d’appello di Milano ha rigettato sia l’impugnazione principale proposta da RAGIONE_SOCIALE , sia l’impugnazione incidentale proposta da NOME COGNOME, compensando interamente le spese tra le parti costituite;
avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE, sulla base di dieci motivi;
ha risposto con controricorso NOME COGNOME, proponendo -anche nei confronti di NOME COGNOME, di NOME COGNOME e degli eredi di NOME COGNOME -ricorso incidentale condizionato, sorretto da sei motivi;
al ricorso incidentale condizionato ha replicato l’ RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con controricorso;
le parti intimate non hanno svolto difese in sede di legittimità;
la trattazione del ricorso, inizialmente fissata in adunanza camerale (in vista RAGIONE_SOCIALEa quale le parti costituite avevano depositato memoria), è stata rinviata alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria 20 marzo 2025, n. 7460;
in data 12 novembre 2025, la difesa del controricorrente (nonché ricorrente incidentale) ne ha depositato il certificato di morte, chiedendo a questa Corte di assumere i provvedimenti conseguenziali in funzione RAGIONE_SOCIALE‘interruzione del processo o RAGIONE_SOCIALE‘integrazione del contraddittorio nei confronti dei chiamati all’eredità RAGIONE_SOCIALEa parte deceduta ;
il Pubblico Ministero presso la Corte, in persona del AVV_NOTAIO, ha depositato memoria con conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del secondo, del terzo e del sesto motivo del ricorso principale, con l’integrale rigetto del ricorso incidentale condizionato ;
sia la parte ricorrente che la parte controricorrente, nonché ricorrente incidentale, hanno depositato ulteriore memoria per l’udienza .
Considerato che:
in via preliminare, va osservato che nel giudizio di cassazione, che è dominato dall’impulso d ‘ ufficio, non trova applicazione l ‘ istituto RAGIONE_SOCIALEa interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 ss. cod. proc. civ., onde, una volta instauratosi il giudizio, il decesso di uno dei ricorrenti, comunicato dal suo difensore, non produce l ‘ interruzione del processo (Cass., Sez. Un., n. 14385 del 2007 e succ. conf.);
escluso che al decesso del controricorrente possa dunque attribuirsi efficacia interruttiva del giudizio di legittimità, non è tuttavia necessario illustrare i motivi del ricorso, dovendosi ordinare all’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ricorrente di procedere a notifica RAGIONE_SOCIALEo stesso a NOME COGNOME, a NOME COGNOME e agli eredi di NOME COGNOME (o, in mancanza, al curatore RAGIONE_SOCIALEa sua eredità giacente);
nel proprio controricorso, NOME COGNOME, oltre a resistere nel merito ai motivi del ricorso principale e a proporre i motivi di ricorso incidentale condizionato, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso principale « per omessa proposizione e notificazione a tutte le parti del processo »;
precisamente, dopo avere evidenziato la carenza RAGIONE_SOCIALEa proposizione e RAGIONE_SOCIALEa notificazione del ricorso ai terzi chiamati, già contumaci nel processo d’appello, il controricorrente ha dedotto che, nella fattispecie, il difetto di integrità del contraddittorio non potrebbe essere sanato in applicazione degli artt. 331 e 332 cod. proc. civ., imponendosi la declaratoria di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘atto introduttivo del giudizio di legittimità;
a tale eccezione l’istituto di RAGIONE_SOCIALE, ricorrente in via principale , ha risposto nel proprio controricorso, deducendo che la mancata notifica del ricorso ad alcune RAGIONE_SOCIALEe parti del giudizio di legittimità non ne implicherebbe l’inammissibilità, ma imporrebbe esclusivamente l’integrazione del contraddittorio in confronto RAGIONE_SOCIALEe parti pretermesse; poiché, nelle cause scindibili, la necessità RAGIONE_SOCIALE‘integrazione del contraddittorio troverebbe fondamento, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 332 cod. proc. civ., nell’ esigenza di evitare che avverso la medesima sentenza si svolgano separati giudizi di impugnazione, essa integrazione, nella fattispecie, non sarebbe necessaria, essendo ampiamente decorso il termine per impugnare la sentenza d’ appello da parte (e nei confronti) dei terzi chiamati;
in ogni caso -ha poi evidenziato la banca anche nella memoria illustrativa -essa, avendo impugnato solo i capi RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello relativi ai rapporti con NOME COGNOME, aveva omesso di notificare il ricorso ai sig.ri COGNOME e COGNOME, nonché al curatore RAGIONE_SOCIALE‘eredità giacente del sig. COGNOME, ma aveva loro notificato il controricorso in risposta al ricorso incidentale proposto dall’originario convenuto, in quanto parti destinatarie del controricorso proposto da quest’ultimo ;
invitate, in sede di discussione, a prendere posizione sulla questione sollevata con l’ eccezione in esame, le parti private sono rimaste sulle proprie posizioni, mentre il Pubblico Ministero ha aderito a quella espressa dall’ RAGIONE_SOCIALE
di RAGIONE_SOCIALE ricorrente, sul presupposto del ritenuto carattere scindibile RAGIONE_SOCIALEe cause su cui avrebbe pronunciato la sentenza impugnata;
il Collegio reputa invece non corretto in iure il rilievo svolto dalla banca nel controricorso proposto in replica al ricorso incidentale di NOME COGNOME, secondo il quale, nella fattispecie, la sentenza d’ appello sarebbe stata pronunciata in cause scindibili, sicché sarebbe esclusa la necessità RAGIONE_SOCIALEa notifica del ricorso agli originari terzi chiamati (per i quali il termine di impugnazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza sarebbe ampiamente decorso), atteso che l ‘esigenza di integrare il contraddittorio , in tale ipotesi, si porrebbe, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 332 cod. proc. civ., soltanto nei confronti di quelle, tra le parti pretermesse, per le quali l’impugnazione non sia ancora preclusa o esclusa, avuto riguardo al fondamento RAGIONE_SOCIALE‘istituto, costituito dall’esigenza di assicurare il simultaneus processus in sede di gravame;
in contrario, va infatti osservato che, costituendosi nel giudizio di primo grado, NOME COGNOME aveva chiamato in causa NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, per sentirne dichiarare l ‘ esclusiva responsabilità per i fatti oggetto di controversia e che la chiamata dei terzi quali unici responsabili era stata ribadita in appello mediante l’ impugnazione incidentale RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado e la riproposizione RAGIONE_SOCIALEe domande di cui il primo giudice aveva dichiarato l’ assorbimento;
secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in materia di procedimento civile, con la chiamata in causa del terzo quale unico responsabile si viene a determinare una situazione di litisconsorzio necessario processuale per inscindibilità RAGIONE_SOCIALEe cause, che, permanendo la contestazione in ordine all ‘ individuazione RAGIONE_SOCIALE ‘ obbligato, non può essere sciolta neppure in sede d ‘ impugnazione, con conseguente necessità di integrazione del contraddittorio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 331 cod. proc. civ. (Cass. n. 17482 del 2012; Cass. n. 25417 del 2017; Cass. n.4722 del 2018; Cass. n. 35257 del 2023; Cass.n.33145 del 2024);
poiché, nella fattispecie in esame, il diniego RAGIONE_SOCIALE‘ accertamento RAGIONE_SOCIALEa responsabilità esclusiva dei terzi chiamati è stato oggetto di impugnazione o contestazione in appello, sono persistite le condizioni di inscindibilità RAGIONE_SOCIALEe cause,
sicché non era consentita la pretermissione degli stessi in sede di ricorso per cassazione, dovendosi quindi, in questa sede, ordinare l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti.
Per Questi Motivi
La Corte dispone rinvio a nuovo ruolo, ordinando a RAGIONE_SOCIALE, ricorrente in via principale, di procedere a notifica del ricorso a NOME COGNOME, a NOME COGNOME e agli eredi di NOME COGNOME (ovvero, in caso di inesistenza degli stessi, al curatore RAGIONE_SOCIALEa sua eredità giacente) nel termine di 40 giorni dal deposito RAGIONE_SOCIALEa presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione Civile, in data 17 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME