Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 14527 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 14527 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19041/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che la rappresenta e difende.
–
ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso l’indirizzo Pec dei difensori, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME e COGNOME.
–
contro
ricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 4408/2022 depositata il 25/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2025 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda trae origine dalla opposizione di RAGIONE_SOCIALE al decreto emesso a favore di RAGIONE_SOCIALE, con il quale le veniva ingiunto, in solido con RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE, il pagamento del corrispettivo di un servizio di trasporto, oltre interessi previsti dal d.lgs. n. 231/2002.
Riunita la causa all’altra, di opposizione al medesimo decreto ingiuntivo, proposta da RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 19734/2016 il Tribunale di Roma accoglieva l’opposizione di RAGIONE_SOCIALE mentre confermava il monitorio e la relativa condanna di RAGIONE_SOCIALE al pagamento dei costi della spedizione.
Avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 5717/2018.
1.1. Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione e questa Suprema Corte, con sentenza n. 19185 del 15 settembre 2020, accoglieva il ricorso e cassava con rinvio l’impugnata sentenza, affermando che: ‘Incontestato che le cose siano pervenute alla società destinataria che le ha ritirate, quest’ultima deve ritenersi, per ciò stesso, obbligata a corrispondere il compenso di trasporto al vettore’ .
Riassunto il giudizio, con sentenza n. 4408 del 25 giugno 2022 la Corte d’Appello di Roma, quale giudice del rinvio, accoglieva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE e, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n.19734/2016, rigettava l’opposizione della RAGIONE_SOCIALE e la condannava, nella sua qualità di destinataria del trasporto, a
pagare al vettore RAGIONE_SOCIALE il corrispettivo dovuto.
Avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE.
Il consigliere delegato formulava proposta di definizione accelerata, a cui il difensore della ricorrente motivatamente si opponeva, instando per la decisione del ricorso, che quindi era avviato alla trattazione in adunanza camerale, all’esito della quale – rilevata in via preliminare la pendenza avanti alle Sezioni Unite della questione se il consigliere, redattore della proposta di definizione accelerata successivamente opposta con richiesta di decisione, possa o meno essere nominato relatore o comunque possa o meno far parte del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. ex art. 380 -bis1. cod. proc. civ. – il Collegio pronunciava ordinanza interlocutoria di rinvio della causa a nuovo ruolo.
A seguito della decisione n. 9611/2024 resa dalle Sezioni Unite di questa Corte – secondo cui il presidente della sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis .1, non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4 e 52 cod. proc. civ., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa -il ricorso è stato nuovamente avviato alla trattazione in adunanza camerale.
La società ricorrente ha depositato memoria illustrativa; la
società resistente ha depositato memoria illustrativa sia in prossimità della prima adunanza camerale sia in relazione alla seconda adunanza camerale, fissata all’esito della pronuncia delle Sezioni Unite.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società ricorrente denunzia ‘Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 392, 393, 332, 335, 274, 101, 102, 161 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. e/o all’art. 360 n. 4 c.p.c.’.
Deduce che la corte territoriale ha errato nel non rilevare che il giudizio di rinvio, promosso da RAGIONE_SOCIALE in seguito all’ordinanza n. 19185/2020 di questa Suprema Corte di Cassazione, e definito con la sentenza oggi impugnata, è stato incardinato e si è svolto senza la evocazione di RAGIONE_SOCIALE, parte del giudizio di cassazione a quo e dei precedenti gradi di merito, e pertanto litisconsorte necessario.
3. Il motivo è fondato.
Come si evince dal ricorso, formulato nel rispetto degli oneri di specificità e di localizzazione di cui all’art. 366, n.6, cod. proc. civ., tutti i gradi di giudizio, ivi incluso il giudizio per cassazione all’esito del quale è stato disposto rinvio ex art. 392 cod. proc. civ., poi definito con la qui impugnata sentenza, hanno visto quale parte processuale anche RAGIONE_SOCIALE
Ne consegue che RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto procedere alla riassunzione del giudizio ex art. 392 cod. proc. civ. mediante evocazione e notificazione diretta dell’atto introduttivo non soltanto ad RAGIONE_SOCIALE ma anche ad RAGIONE_SOCIALE, nella sua qualità di litisconsorte necessario.
Tale è infatti il consolidato principio di diritto secondo cui ‘Tra ‘judicium rescindens’ e ‘judicium rescissorium’ vi è perfetta correlazione quanto al rapporto processuale e perciò, annullata la sentenza in Cassazione e disposto il rinvio per nuovo esame della
causa, non può ritenersi istituito tale rapporto avanti al giudice di rinvio se non vengano chiamate in giudizio tutte le parti nei confronti delle quali sono state pronunciate la sentenza di annullamento e quella cassata con rinvio. Dalla mancata riassunzione nei confronti di qualcuna delle parti non deriva l’estinzione del processo, o la necessità della cassazione senza rinvio, con passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ma la sola necessità della integrazione del contraddittorio, da disporsi da altro giudice di rinvio’ (v. già Cass., 17/03/1971 n. 742). E ciò avviene ‘in quanto la citazione in riassunzione in sede di rinvio non integra un atto di impugnazione, bensì un atto di impulso processuale in forza del quale la controversia, per il carattere e i limiti del giudizio di rinvio, dà luogo a litisconsorzio necessario processuale fra gli stessi soggetti che furono parti nel processo di cassazione’ (Cass., 14/04/1980 n. 2422).
In epoca più recente è stato inoltre precisato che la sentenza che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio con il litisconsorte necessario pretermesso, non è, tuttavia, passata in giudicato in quanto oggetto di ricorso per cassazione proprio sotto questo profilo, per cui non si è consumato il potere/dovere del giudice di rinvio di ordinare l’integrazione del litisconsorzio necessario processuale nel giudizio di rinvio, che peraltro si può ritenere validamente instaurato con la citazione di anche una soltanto delle parti entro il termine di legge (v. Cass., 28333/2024).
Ne deriva, dunque, che se il giudizio, dopo la cassazione con rinvio della sentenza di merito, è tempestivamente riassunto nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti necessari, non si verifica l’estinzione del processo, essendo dovere del giudice ordinare l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’articolo 102 c.p.c.; e soltanto ove tale ordine non sia tempestivamente eseguito potrà essere dichiarata l’estinzione del processo (v. già
Cass., 19/03/2012 n. 4370; Cass., 08/09/2014 n. 18853).
Alla fondatezza nei suindicati termini del primo motivo di ricorso, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo nonché il secondo motivo , consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, e in applicazione del principio secondo cui ‘ il giudizio di rinvio deve svolgersi tra tutte le parti nei confronti delle quali vennero pronunciate la sentenza di cassazione e quella cassata, con la conseguenza che, vertendosi in tema di litisconsorzio necessario, la tempestiva riassunzione della causa nei confronti di uno solo dei litisconsorti è sufficiente ad impedire l’estinzione del processo ex art. 393 cod. proc. civ., la quale si verifica solo in caso di mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio che il giudice è tenuto ad assegnare ai sensi dell’art. 102, comma 2, cod. proc. civ.’ provvederà ai fini de ll’ integrazione del contraddittorio nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE litisconsorte necessario pretermesso.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia , anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 24 gennaio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME