Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 12109 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 12109 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20884/2022 R.G., proposto da
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione , in persona del liquidatore NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato,
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALEa. ,
-intimata – per la cassazione della sentenza n. 77/2022 del Tribunale di Massa pubblicata il 28.1.2022;
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del l’11 .2.2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RAGIONE_SOCIALE convenne dinanzi al Giudice di Pace di Massa RAGIONE_SOCIALE e ne chiese la condanna al pagamento di euro 2.700,00 a titolo di risarcimento dei danni patiti da NOME COGNOME a seguito
Responsabilità da circolazione stradale -Risarcimento diretto Responsabile del danno -Litisconsorzio necessario -Omessa integrazione del contraddittorio -Nullità della sentenza
del sinistro stradale verificatosi il 2.4.2016 in Massa, quando l’autovettura da lui condotta rimase danneggiata a causa dello scontro con altro automezzo per fatto imputabile al conducente di tale secondo veicolo. Precisò l’attrice che si era resa cessionaria del credito vantato da NOME COGNOME.
Con sentenza n. 188/2017 il Giudice di Pace di Massa respinse la domanda con l’aggravio delle spese in capo all’attrice.
Il Tribunale di Massa con sentenza pubblicata il 28.1.2022 rigettò l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE gravandola delle spese del grado.
Osservò il giudice di seconde cure che gli elementi di prova addotti dall’appellante , tra cui il modulo di constatazione amichevole del sinistro sottoscritto dai conducenti delle autovetture coinvolte, compreso ‘ quello del veicolo assicurato dall’appellata’ sentito nel corso dell’istruttoria , non avrebbero consentito l’accoglimento della domanda . In particolare, il contenuto confessorio del ridetto modulo era privo del carattere vincolante e la valutazione era rimessa alla discrezionalità del giudice. Le dichiarazioni rese nel corso dell’istruttoria dal conducente dell’autovettura antagonista non avevano natura di dichiarazione testimoniale per difetto di terzietà, ma di confessione giudiziale ex art. 2733, comma terzo, cod. civ. non vincolante nei confronti ‘dell’assicuratore di detto soggetto’ .
A conforto di tale confessione non adiuvavano neppure gli esiti della disposta C.T.U., ‘in quanto di contenuto assolutamente negativo dal punto di vista della verifica diretta dei mezzi e del teatro del sinistro ai fini della possibile ricostruzione della dinamica del sinistro’ . Da ultimo, la richiesta di prova orale, disattesa in primo grado e ribadita in sede di impugnazione, non sarebbe stata idonea al riscontro del fatto costitutivo della pretesa attorea, poiché il teste non era stato indicato nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, né era stata indicata una giustificazione per tale mancata indicazione.
Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Massa ricorre RAGIONE_SOCIALE sulla base di tre motivi. RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380bis .1. cod. proc. civ..
Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è censurata , ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 246 e 100 cod. proc. civ. e dell’art. 153 cod. ass.
Lamenta la ricorrente che il Tribunale erroneamente: a) ha qualificato l’azione come proposta in base all’ art. 153 cod. ass., mentre essa andava inquadrata ai sensi degli artt. 145 e 149 cod. ass.; b) ha considerato il teste COGNOME come conducente del veicolo assicurato presso Groupama Assicurazioni s.p.a. , mentre egli era alla guida dell’autovettura antagonista del suo dante causa, e, quindi, non lo si sarebbe potuto considerare quale litisconsorte necessario. Tanto premesso, la ricorrente si duole che, del pari erroneamente, il Tribunale, ritenuto il teste i ncapace ai sensi dell’art. 246 cod. proc. civ. in quanto portatore di un interesse in causa, abbia qualificato le dichiarazioni rese da questi come ‘presunta confessione’ ai sensi dell’art. 2733 cod. civ.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 246 e 100 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.
Sempre con riferimento all’audizione del teste COGNOME la ricorrente censura la sentenza, perché in assenza della debita eccezione di nullità della parte convenuta, sollevata successivamente all’escussione del teste, il Tribunale ha rilevato d’ufficio la nullità della testimonianza ai sensi dell’art. 246 cod. proc. civ. 3. Con il terzo motivo la ricorrente prospetta la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.
RAGIONE_SOCIALE si duole per la mancata ammissione, già disattesa in primo grado, del teste NOME COGNOME poiché integra vizio di nullità della sentenza la decisione di rigetto della domanda per difetto di prova, a fronte della mancata ammissione delle istanze tese alla dimostrazione del fatto costitutivo della pretesa.
Preliminarmente rispetto all’esame dei motivi di impugnazione , osserva la Corte che il giudizio è stato promosso da RAGIONE_SOCIALE quale cessionaria del credito di NOME COGNOME la cui autovettura in data 2.4.2016 entrò in collisione con quella di proprietà di RAGIONE_SOCIALE COGNOME e condotta da NOME COGNOME il quale, secondo quanto riportato nel ricorso, è stato sentito nel corso del giudizio di primo grado in qualità di testimone.
È corretta la puntualizzazione fatta dalla ricorrente a proposito del tipo di azione promossa in primo grado ai sensi dell’art. 14 9 cod. ass. e, non, come erroneamente riportato nella sentenza impugnata , ai sensi dell’art. 153 cod. ass. (‘Danneggiati residenti nel territorio della Repubblica’) , riguardante l’azione promuovibile da parte di soggetti residenti nel territorio della Repubblica, che sono danneggiati da sinistri della circolazione stradale provocati da veicoli stazionanti abitualmente e assicurati in un altro Stato membro e accaduti in uno degli Stati aderenti al sistema della carta verde. In altri termini, RAGIONE_SOCIALE non è stata convenuta quale assicuratore della R.C.A. del veicolo condotto dal COGNOME , ma dell’autovettura di proprietà del COGNOME , dante causa della ricorrente.
Deve essere, tuttavia, osservato che in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di «risarcimento diretto» di cui all’art. 149 cod. ass. promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall’art. 144, comma terzo, cod. ass. (v. Cass., 20 settembre 2017, n. 21896; 8 aprile 2020, n. 7755; 22 novembre 2016, n. 23706). Detto litisconsorzio, tra il responsabile del danno e l’assicuratore della R.C.A. del soggetto danneggiato, a seguito dell’interpretazione resa dal diritto vivente, è diretto a rafforzare la posizione processuale dell’assicuratore , consentendogli di opporre l’accertamento di responsabilità al primo al pari di quanto previsto nell’ipotesi di azione diretta ex art. 144, comma terzo, cod. ass.
Tale condizione non è stata rilevata nel corso del giudizio, posto che, sebbene nella sentenza impugnata a pagina 2 si legga di ‘responsabilità dei
convenuti rimasti contumaci’, il giudizio risulta promosso sin dal primo grado nei confronti della sola Groupama RAGIONE_SOCIALE s.p.a., senza che in quella sede si sia provveduto all’integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario dell’autovettura antagonista condotta dal COGNOME. Né, ai fini di cui all’art. 354 cod. proc. civ., il giudice dell’appello ebbe a rilevare l’omessa integrazione del contraddittorio, disponendo la rimessione dinanzi al giudice del primo grado.
Come reiteratamente osservato da questa Corte, le ipotesi di cui all’art. 354 cod. proc. civ. hanno carattere di “pregiudizialità assoluta”, e ricorrendone i presupposti “il giudice di appello deve limitarsi ad emettere la relativa declaratoria, essendogli precluso l’esame del merito della pretesa al fine di garantire il doppio grado di giurisdizione al litisconsorte pretermesso e la posizione di assoluta uguaglianza di tutte le parti del processo con la rinnovazione a contraddittorio pieno di tutte le attività invalidamente svolte in primo grado” (v, tra le tante, Cass., sez. III, 28 novembre 2022, n. 34897; 22 febbraio 2021, n. 4665; sez. lav., 14 gennaio 2003, n. 432).
Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, cod. proc. civ., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma terzo, cod. proc. civ. (v., oltre le già citate, Cass. 34897/2022; 4665/2021; Cass., sez. II, 23 ottobre 2020, n. 23315; sez. 6-3, 13 marzo 2018, n. 6644; sez. I, 26 luglio 2013, n. 18127; sez. III, 13 aprile 2007, n. 8825).
La sentenza impugnata va dunque cassata, disponendo il rinvio al Giudice di Pace di Massa, in persona di diverso giudice, ai sensi dell’art. 383, comma terzo, cod. proc. civ. per la decisione nel merito, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile NOME COGNOME oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio (v., Cass. 4665/2021 cit.).
La Corte cassa la sentenza impugnata, rinviando, ex art. 383, comma terzo, cod. proc. civ., al Giudice di Pace di Massa, in persona di diverso giudice, per la decisione nel merito, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile della Corte