Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2653 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2653 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16942/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) -controricorrente e ricorrente in via incidentale-
nonchè
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende -ricorrente incidentale-
avverso ORDINANZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 6469/2018 depositata il 27/03/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal Consigliere COGNOME NOME.
Rilevato che:
-nel corso del giudizio d’appello, avente ad oggetto l’applicazione RAGIONE_SOCIALE misura di prevenzione patrimoniale nei confronti di NOME COGNOME, la Corte d’appello di Roma nominò come perito la dott.sa NOME COGNOME, alla quale conferì il seguente incarico ‘accertare i tempi e le modalità di acquisizione delle società oggetto di ablazione, la provenienza delle provviste utilizzate per la costituzione e l’acquisto di altre società e successivi finanziamenti ed incrementi patrimoniali, e sulla base di tali elementi quali siano le evidenze da indicare e ritenere la riferibilità di dette società a COGNOME NOME e/o l’incapacità di acquisire o incrementare da parte dei soci apparenti. Evidenzi inoltre il rilevante elemento di sproporzione ravvisabile nel patrimonio sottoposto a confisca a fronte dei redditi e delle rendite di accertata provenienza lecita con particolare riferimento alla moglie COGNOMENOME;
-nel giudizio di primo grado, il Tribunale di Roma aveva disposto la confisca delle quote societarie di novanta società che aveva ritenuto riferibili al proposto;
-la Corte d’appello liquidò al perito la somma di € 401.340,50, applicando i minimi tariffari previsti dall’art.2 RAGIONE_SOCIALE tabella allegata al DM 30.5.2002, ponendo le spese a carico RAGIONE_SOCIALE procedura e, solo in caso di incapienza, a carico dell’Erario in applicazione dell’art.4 DPR 115/2002;
-in seguito all’opposizione proposta da NOME COGNOME, ex art.170 DPR 115/2002, il Presidente Delegato ha riformato il decreto di liquidazione, ponendo le spese a carico dell’Erario e riducendo il compenso del perito perché ha ritenuto applicabile l’art. 3 RAGIONE_SOCIALE tabella allegata al DM 30.5.2002;
-per quel che rileva in questa sede, il giudice dell’opposizione ha rilevato che il ricorso non era stato notificato alla società RAGIONE_SOCIALE, ma non ha disposto la rinotifica, come richiesto dal difensore dell’opponente all’udienza camerale del 28.2.2019, perché ha ritenuto che si trattasse di litisconsorte processuale facoltativo;
-per la cassazione RAGIONE_SOCIALE predetta ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME sulla base di un unico motivo;
-ha resistito con controricorso NOME COGNOME, che ha proposto ricorso incidentale condizionato sulla base di un unico motivo;
-anche il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso incidentale sulla base di un unico motivo;
–NOME COGNOME ha resistito con controricorso al ricorso incidentale del RAGIONE_SOCIALE;
-il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.;
-in prossimità RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno depositato memorie illustrative;
Ritenuto che:
-deve essere dichiarata la nullità dell’ordinanza impugnata e dell’intero procedimento relativo al giudizio di opposizione, per omessa notifica del ricorso in opposizione nei confronti RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE, nei cui confronti la consulenza
tecnica espletata nel giudizio di merito può avere riflessi patrimoniali;
-nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico d’ufficio, ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, le parti del processo nel quale è stata espletata la consulenza sono litisconsorti necessarie in quanto, in caso di condanna, le spese di consulenza sono poste a loro carico sicché l’esito del giudizio di opposizione potrebbero avere riflessi patrimoniali nei lor confronti;
-ne consegue che il decreto presidenziale di comparizione degli interessati doveva essere notificato dal ricorrente a tutte le parti del giudizio di merito;
-l’omessa notifica del ricorso in opposizione e del decreto di comparizione ad una di tali parti determina la nullità del procedimento e RAGIONE_SOCIALE decisione, sicché quest’ultima deve essere cassata con rinvio, affinché il giudice “a quo” riesamini l’opposizione, previa integrazione del contraddittorio (Cassazione civile sez. VI, 22/07/2019, n.19694;(Cassazione civile sez. VI, 31/12/2020, n.30053);
-la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata dal giudice dell’opposizione, vizia, pertanto, l’intero procedimento ed il giudice di legittimità deve disporre l’annullamento, anche d’ufficio, RAGIONE_SOCIALE pronuncia emessa con rinvio al Presidente RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello, titolare RAGIONE_SOCIALE competenza funzionale in materia (Cassazione civile sez. II, 30/03/2006, n7528);
-nel caso di specie, il ricorso ex art.170 del DPR n.115 del 2002 non è stato notificato alla società RAGIONE_SOCIALE, (pag.3 dell’ordinanza impugnata) sull’erroneo presupposto che avesse
la qualifica di litisconsorte processuale facoltativo mentre nei suoi confronti doveva essere integrato il contraddittorio in poiché rivestiva la qualifica di litisconsorte necessario; nei confronti di detta società, la misura di prevenzione aveva sicuri riflessi in quanto riconducibile, secondo quanto deciso dal Tribunale di Roma in sede di confisca, al proposto NOME COGNOME;
-va, pertanto, dichiarata la nullità dell’ordinanza impugnata e dell’intero procedimento, con rimessione RAGIONE_SOCIALE causa al Presidente RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Roma in persona di altro Magistrato.
P.Q.M.
dichiara la nullità dell’ordinanza impugnata e dell’intero procedimento e rimette la causa al Presidente del Presidente RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Roma in persona di altro Magistrato.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda