Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2841 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2841 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17411/2024 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
-controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 1560/2024 depositata il 23/07/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il giudizio trae origine dalla domanda con la quale NOME COGNOME e NOME COGNOME chiesero al Tribunale di Forlì la risoluzione del contratto di mantenimento stipulato in data 29.11.2012 con NOME COGNOME e NOME
NOME -rispettivamente figlia e genero degli attori – in forza del quale questi ultimi si erano obbligati a prestare costante e duratura assistenza materiale e morale e a provvedere al mantenimento degli attori, in cambio del trasferimento della nuda proprietà di un immobile sito in Forlì, INDIRIZZO, riservandosene l’usufrutto. In particolare, gli attori sostennero che, a partire dall’agosto 2015, l’assistenza era venuta meno e che, tra il gennaio 2015 e il febbraio 2016, le parti avevano manifestato per iscritto la volontà di risolvere il contratto.
1.1. NOME COGNOME e NOME COGNOME si costituirono in giudizio negando il proprio inadempimento e proposero domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento dei danni, il rimborso delle spese sostenute e l’accertamento del proprio diritto a mantenere la nuda proprietà dell’immobile.
1.2. La causa venne interrotta a seguito del decesso di NOME COGNOME, avvenuto in data 1.1.2019, e successivamente riassunta dai convenuti.
1.3. All’udienza del 16.7.2020 il giudice istruttore dichiarò la contumacia degli eredi NOME COGNOME e NOME COGNOME.
1.4. Il Tribunale di Forlì, con sentenza del 20.7.21 rigettò le domande attoree, ritenendo valido il contratto di mantenimento e, conseguentemente, efficace il trasferimento della nuda proprietà, nonché non provate le domande riconvenzionali.
1.5. Avverso tale sentenza NOME COGNOME e NOME COGNOME, figli ed eredi di NOME COGNOME, proposero appello, censurando la sentenza per non aver individuato quale erede di NOME COGNOME anche NOME COGNOME (figlio di NOME COGNOME) in base al testamento pubblicato, oltre a non aver integrato il contraddittorio.
1.6. NOME COGNOME e NOME COGNOME si costituirono in giudizio per resistere all’appello; NOME COGNOME propose appello incidentale.
1.7. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 23.7.2024, accolse l’appello incidentale e dichiarò la risoluzione del contratto di
mantenimento e la conseguente inefficacia del trasferimento della nuda proprietà, disponendo la restituzione delle prestazioni ricevute ai sensi dell’art. 2033 c.c.
Avverso tale sentenza, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.
2.1. COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno resistito con controricorso.
2.2. In prossimità della camera di consiglio, le parti ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento al disposto dell’art. 331 c.p.c., la nullità del giudizio di appello e della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. In particolare, censurano la nullità assoluta della sentenza impugnata per non aver la Corte di Appello di Bologna ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di COGNOME NOME (erede testamentario di COGNOME NOME), non evocato dagli appellanti nel giudizio di appello, in violazione dell’art. 331, comma 1, c.p.c., nonostante risultasse dagli atti che anch’egli era stato nominato coerede universale per testamento pubblico del 5.3.2007, regolarmente prodotto in giudizio. I ricorrenti rilevano che, all’esito della riassunzione del giudizio ex art. 303 c.p.c., effettuata dopo il decesso di NOME COGNOME ad opera di parte convenuta, il Tribunale di Forlì, all’udienza del 19.7.2020, aveva erroneamente dichiarato la contumacia dei soli eredi NOME COGNOME ed NOME COGNOME, omettendo di individuare anche l’ulteriore coerede, NOME COGNOME.
Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento al disposto degli artt. 333 e 334 c.p.c. per l’inammissibilità dell’appello incidentale tardivo spiegato da NOME COGNOME, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento al disposto degli artt. 1453, comma 2 e 1372, comma 1 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con il quarto motivo, i ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento al disposto dell’art. 1458, comma 1 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con il quinto motivo, i ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento al disposto degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il primo motivo è fondato con assorbimento dei restanti.
6.1. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la morte di una parte nel corso del giudizio di primo grado determina la trasmissione della sua legittimazione processuale attiva e passiva agli eredi, i quali vengono a trovarsi nella posizione di litisconsorti necessari per ragioni processuali (indipendentemente, cioè, dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale), sicché, ove l’impugnazione sia stata proposta nei confronti di uno soltanto degli eredi della parte deceduta, il giudice d’appello deve ordinare, anche d’ufficio ed a pena di nullità, l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi, ancorché contumaci in primo grado; in mancanza, il procedimento di appello e la sentenza che lo definisce sono affetti da nullità assoluta rilevabile di ufficio in ogni stato e grado e, quindi, pure in sede di legittimità, con conseguente annullamento con rinvio della pronuncia viziata al giudice di appello per la rinnovazione di quel giudizio, ove la non integrità del contraddittorio emerga “ex se” dagli atti senza necessità di nuovi accertamenti (Cass. 28921/24; Cass. sez. VI, 05/11/2020, n.24639; Cass., 17/9/2008, n. 23765; Cass., 28/11/2003, n. 18264; Cass., 19/6/2002, n. 8862; Cass. sez. II, 24/08/1998, n.8356). Difatti, in caso di riassunzione del giudizio nei confronti degli eredi della parte defunta, ancorché effettuata con atto
notificato agli stessi collettivamente ed impersonalmente ai sensi dell’art. 303, secondo comma, cod. proc. civ., il processo prosegue non già nei riguardi del gruppo degli eredi, globalmente inteso, ma individualmente e personalmente nei confronti di ognuno di essi, noto od ignoto, costituito o contumace. Ne consegue che è nulla la citazione in appello che non contenga l’indicazione personale degli appellati, eredi della parte deceduta, già costituiti nominativamente nel corso del giudizio di primo grado in esito alla riassunzione seguita alla morte del loro dante causa, rimanendo tale nullità sanata con efficacia “ex nunc”, in quanto inerente all’ “editio actionis”, per effetto della costituzione dei singoli eredi nel processo d’appello (Cass. sez. VI, 12/07/2013, n.17298).
6.2. Nel caso di specie, dalla notifica collettiva e impersonale agli eredi di NOME COGNOME del ricorso per riassunzione, effettuata il 20.12.2019, NOME COGNOME ha assunto la qualità di parte processuale e, benché sia rimasto contumace nel giudizio di primo grado, egli è comunque litisconsorte necessario per l’ulteriore prosecuzione del procedimento. Difatti, NOME COGNOME era erede testamentario di NOME COGNOME in forza del testamento pubblico del de cuius del 5.3.2007, regolarmente prodotto. Ne consegue che era onere degli appellanti identificare ed evocare nominativamente nel giudizio di appello tutti gli eredi, compresi quelli rimasti contumaci nel corso del giudizio di primo grado, in qualità di litisconsorti necessari, ex art. 102 c.p.c. Pertanto, la mancata evocazione e la conseguente omissione dell’integrazione del contraddittorio comportano la nullità dell’intero giudizio di appello e della sentenza resa all’esito del giudizio.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione.
Sono assorbiti i restanti motivi.
Il giudice di rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 27.11.2025.
Il Presidente NOME COGNOME