Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36610 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 3 Num. 36610 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 25532 del ruolo AVV_NOTAIO dell’anno 2020, proposto da
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentati e difesi, giusta procura allegata al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrenti – controricorrenti al ricorso incidentale- nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentata da RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del rappresentante per procura NOME COGNOME rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentati e difesi, giusta procura allegata al controricorso, dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrenti – ricorrenti in via incidentaleper la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello di Catania n. 1039/2020, pubblicata in data 17 giugno 2020 (e notificata in data 29 giugno 2020);
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 7 dicembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME; uditi:
il pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per la dichiarazione di nullità del giudizio di merito, per difetto di integrità del contraddittorio;
AVV_NOTAIO, per i ricorrenti in INDIRIZZO;
l’AVV_NOTAIO, per delega dell’AVV_NOTAIO, per i controricorrenti (nonché ricorrenti in via incidentale condizionata) eredi COGNOME.
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE ha notificato agli eredi di NOME COGNOME (NOME COGNOME, NOME, NOME e NOME COGNOME) precetto di pagamento dell’importo di € 70.452,66, dovuto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in virtù di mutuo garantito da ipoteca iscritta su un bene immobile che il loro dante causa aveva acquistato da tale RAGIONE_SOCIALE, minacciando l’esecuzione sul bene ipotecato.
NOME COGNOME, NOME, NOME e NOME COGNOME hanno proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c. e, oltre alla RAGIONE_SOCIALE intimante, hanno altresì chiamato in giudizio, onde essere risarciti in caso di rigetto dell’opposizione: a) la RAGIONE_SOCIALE del fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; b) NOME COGNOME, legale rappresentante di tale RAGIONE_SOCIALE, il quale è deceduto nel corso del giudizio, che risulterebbe in un primo
tempo proseguito nei confronti dei suoi eredi e successivamente, peraltro, oggetto di rinuncia; c) NOME COGNOME, AVV_NOTAIO che aveva autenticato le sottoscrizioni dell’atto di compravendita dell’immobile ipotecato, il quale è deceduto nel corso del giudizio, che è stato proseguito nei confronti dei suoi eredi, NOME, NOME e NOME.
Il Tribunale di Ragusa ha dichiarato estinto il processo nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nonché degli eredi di NOME COGNOME ; ha rigettato sia l’opposizione all’esecuzione proposta nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.A., sia la domanda risarcitoria proposta nei confronti degli eredi del AVV_NOTAIO.
La Corte d’a ppello di Catania ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorrono NOME COGNOME, NOME, NOME e NOME COGNOME, sulla base di tre motivi.
Resistono con distinti controricorsi la RAGIONE_SOCIALE (rappresentata da RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE), nonché NOME, NOME e NOME, i quali ultimi propongono, a loro volta, ricorso incidentale condizionato sulla base di sei motivi.
È stata disposta la trattazione in pubblica udienza.
I ricorrenti in via principale e i ricorrenti in via incidentale hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c. .
Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
Va, in primo luogo, esclusa la tardività RAGIONE_SOCIALE notificazione del ricorso.
Avendo la controversia ad oggetto due domande cumulate, non in rapporto di mera accessorietà ma in rapporto di pregiudizialità/dipendenza (segnatamente: opposizione all’esecuzione e azione risarcitoria per responsabilità professionale, quest’ultima proposta in via subordinata, per il caso di rigetto RAGIONE_SOCIALE prima), di cui una sola soggetta alla sospensione dei termini nel periodo feriale, secondo l’indirizzo di questa Corte, cui intende
darsi continuità, va applicato all’intero giudizio il regime ordinario che prevede tale sospensione, dal momento che il cumulo è stato in concreto sciolto, con la decisione sul merito di entrambe le domande (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1123 del 21/01/2014, Rv. 629827 -01; Sez. 3, Sentenza n. 15892 del 11/07/2014, Rv. 632056 -01; Sez. 3, Sentenza n. 2750 del 12/02/2015, Rv. 634906 -01; Sez. 3, Sentenza n. 6235 del 31/03/2016, Rv. 639510 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 15449 del 21/07/2020, Rv. 658507 -01; Sez. 3, Sentenza n. 8113 del 03/04/2013, Rv. 625644 -01; anche con specifico riferimento al caso di debitore diretto fallito: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6546 del 22/03/2011, Rv. 616811 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4763 del 19/02/2019, Rv. 653012 – 01).
In via pregiudiziale rispetto all’esame del merito del ricorso, va, peraltro, rilevato il difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di merito.
2.1 In base al costante indirizzo di questa Corte, in caso di espropriazione promossa ai sensi degli artt. 602 e ss. contro il terzo proprietario dell’immobile gravato da ipoteca, sussiste sempre litisconsorzio necessario tra creditore procedente, debitore e terzo espropriato, con riguardo ai giudizi di opposizione ( sia all’esecuzione che agli atti esecutivi, così come per le eventuali controversie che sorgono in sede di distribuzione).
In particolare, ciò è assolutamente pacifico laddove si tratti di opposizioni all’esecuzione proposte ai sensi dell’art. 615 c.p.c. che (come nella specie) riguardino la sussistenza del credito per cui si procede all’espropriazione contro il terzo proprieta rio ( ex plurimis : Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4763 del 19/02/2019, Rv. 653012 -01; Sez. 3, Sentenza n. 6546 del 22/03/2011, Rv. 616811 -01; Sez. 3, Sentenza n. 19562 del 29/09/2004, Rv. 577419 -01; Sez. 1, Sentenza n. 4607 del 11/05/1994, Rv. 486579 -01; in senso conforme, cfr. altresì: Sez. 3,
Sentenza n. 29748 del 29/12/2011, Rv. 621065 -01, nonché, anche con riguardo alle opposizioni agli atti esecutivi e alle controversie distributive: Sez. 3, Sentenza n. 8891 del 04/05/2015, Rv. 635265 -01; Sez. 3, Sentenza n. 2333 del 31/01/2017, Rv. 642714 -01; Sez. 3, Sentenza n. 26523 del 09/11/2017, Rv. 646637 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17113 del 28/06/2018, Rv. 649547 – 01).
Laddove il debitore ‘diretto’ non sia stato evocato in giudizio, la sentenza resa nel giudizio di opposizione è quindi ‘ inutiliter data ‘ e la conseguente nullità, se non precedentemente rilevata in sede di merito, deve essere rilevata -anche d’ufficio -dal giudice di legittimità, con rimessione RAGIONE_SOCIALE causa al giudice di primo grado , ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c. (cfr., in AVV_NOTAIO: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384: « quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio RAGIONE_SOCIALE causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c. »; conf., tra le decisioni più recenti: Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021, Rv. 660603 -01; Sez. 2, Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020, Rv. 659380 -01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 3973 del 18/02/2020, Rv. 656992 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018, Rv. 648481 -01; Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez. U, Sentenza n. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3, Sentenza n. 3866 del 26/02/2004, Rv. 570566 -01; Sez. 3, Sentenza n. 1462 del 30/01/2003, Rv. 560455 – 01).
2.2 Nella specie, nonostante l’opposizione all’esecuzione sia stata proposta in relazione ad una esecuzione minacciata nei confronti del terzo proprietario, ai sensi degli artt. 602 e ss. c.p.c., certamente non ha partecipato al giudizio di appello e non è stata evocata nel giudizio di legittimità la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE (che risulterebbe fallita, essendo stata citata in giudizio la sua curatela RAGIONE_SOCIALE già nel giudizio di primo grado), litisconsorte necessario.
In proposito, vanno operate le seguenti precisazioni.
2.2.1 Risulta, dalla stessa esposizione dei fatti di cui al ricorso, che nel giudizio di primo grado la curatela del fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era stata in origine regolarmente evocata (quanto meno ai fini RAGIONE_SOCIALE domanda subordinata di risarcimento per il rischio di evizione eventualmente conseguente al rigetto dell’opposizione proposta in via principale dagli attori opponenti).
2.2.2 Non viene espressamente chiarito, nel ricorso, se dopo l’interruzione del processo in primo grado per il decesso di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, il giudizio sia stato regolarmente riassunto anche nei confronti RAGIONE_SOCIALE predetta curatela; i ricorrenti affermano, però, che « nel corso del giudizio rinunciavano a proseguire la causa nei confronti degli eredi del signor COGNOME, pertanto la causa proseguiva esclusivamente nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e degli eredi del AVV_NOTAIO NOME » e che, all’esito , il Tribunale di Ragusa, giudice di primo grado, « dichiarava estinto il processo nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e nei confronti degli eredi del signor COGNOME NOME ».
Nel suo controricorso, la RAGIONE_SOCIALE chiarisce ulteriormente che vi furono due interruzioni e che, a seguito RAGIONE_SOCIALE seconda interruzione, il giudizio venne riassunto esclusivamente nei confronti RAGIONE_SOCIALE stessa RAGIONE_SOCIALE e degli eredi del AVV_NOTAIO NOME.
2.2.3 Dunque, anche il giudizio di primo grado è da ritenere nullo per difetto di integrità del contraddittorio, sia pure soltanto con riguardo al la fase successiva all’interruzione non seguita da riassunzione nei confronti di tutte le parti: il giudice di primo grado avrebbe, infatti, dovuto disporre la notificazione dell’atto di riassunzione anche alla RAGIONE_SOCIALE, a prescindere dalla rinuncia degli attori opponenti a proseguire l’azione risarcitoria nei suoi confronti.
A tanto sicuramente non osta la dichiarazione di parziale estinzione del giudizio pronunciata dal tribunale: la quale ha, infatti, avuto ad oggetto (e non avrebbe potuto essere diversamente) esclusivamente la domanda risarcitoria avanzata dagli opponenti nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quale RAGIONE_SOCIALE, nonché del suo legale rappresentante, ma non ha (ovviamente) riguardato i l giudizio di opposizione all’esecuzione .
D’altra parte, certamente non avrebbe potuto essere dichiarata l’estinzione del giudizio nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE mutuataria, quale RAGIONE_SOCIALE principale, con riguardo al giudizio di opposizione all’esecuzione : tale giudizio è stato deciso nel merito, onde certamente con riguardo ad esso non vi è stata, né avrebbe potuto esservi, alcuna pronuncia di estinzione (né avrebbe potuto eventualmente disporsi, come non è stata infatti disposta, l’estromissione di una delle parti necessarie di tale giudizio).
2.3 In altri termini, poiché, per quanto emerge dallo stesso ricorso, il tribunale ha esclusivamente dichiarato l’estinzione del giudizio nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (nonché del suo legale rappresentante), tale estinzione non può che avere ad oggetto la domanda risarcitoria proposta nei confronti di detta RAGIONE_SOCIALE (domanda che, peraltro, sarebbe stata comunque improcedibile, al di fuori RAGIONE_SOCIALE sede RAGIONE_SOCIALE), ma non può, intuitivamente, avere ad oggetto l’opposizione all’esecuzione (che è stata decisa nel merito) e neanche -evidentemente -la
posizione di litisconsorte necessaria RAGIONE_SOCIALE medesima RAGIONE_SOCIALE in tale opposizione, che non potrebbe in nessun caso, tecnicamente, essere oggetto di una pronunzia di estinzione, per di più parziale.
2.4 La conseguenza delle considerazioni esposte è che la dichiarazione di estinzione del giudizio nei confronti RAGIONE_SOCIALE curatela RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da parte del Tribunale deve necessariamente ritenersi avere ad oggetto solo l’azione risarcitoria proposta nei suoi confronti, ma non spiega alcun effetto in ordine alla sua qualità di litisconsorte necessaria nel giudizio di opposizione all’esecuzione, in relazione al quale essa era ed è rimasta (anche dopo la sentenza di primo grado e la dichiarazione di estinzione di cui si è detto) parte necessaria.
Come tale, la RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto partecipare al giudizio di primo grado, anche dopo la sua interruzione, ed avrebbe dovuto essere evocata nel giudizio di secondo grado, che invece si è svolto senza la sua partecipazione.
Va, pertanto, rilevata e dichiarata la nullità, anche di ufficio ed anche in sede di legittimità, RAGIONE_SOCIALE fase finale del giudizio di primo grado e RAGIONE_SOCIALE relativa sentenza, nonché dell’intero giudizio di secondo grado.
2.5 Va ulteriormente precisato che RAGIONE_SOCIALE deve ritenersi litisconsorte necessaria solo con riguardo all’opposizione all’esecuzione proposta dagli eredi di NOME COGNOME nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non con riguardo alla domanda risarcitoria, proposta dai medesimi attori opponenti nei confronti del AVV_NOTAIO e, poi, proseguita nei confronti degli eredi di quest’ultimo .
Tale domanda risarcitoria, peraltro, è logicamente e giuridicamente subordinata all’esito dell’opposizione, in quanto avanzata dagli opponenti solo per l’ipotesi di rigetto RAGIONE_SOCIALE loro opposizione all’esecuzione (così come quelle contro la RAGIONE_SOCIALE ed il suo legale rappresentante, che poi risultano oggetto
di rinuncia): si tratta, cioè, di due autonome domande poste logicamente in rapporto di pregiudizialità per subordinazione necessaria, in quanto la domanda risarcitoria è stata proposta e può essere presa pertanto in esame, nel presente giudizio, solo all’esito del rigetto dell’opposizione all’esecuzione, mentre, se l’opposizione fosse accolta, essa resterebbe di fatto assorbita.
Di conseguenza, poiché con riguardo all’opposizione all’esecuzione non vi è dubbio che la RAGIONE_SOCIALE principale (RAGIONE_SOCIALE) sia litisconsorte necessaria e, dunque, il giudizio di merito è nullo e va rinnovato, con cassazione RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata e rinvio al giudice di primo grado onde consentire l’integrazione del contraddittorio, non è neanche possibile decidere la domanda risarcitoria, nella presente sede, per la sola ipotetica eventualità in cui l’opposizione fosse nuovamente rigettata.
2.6 Deve, dunque, dichiararsi che sussisteva, ab origine , la qualità di litisconsorte necessaria, nel presente giudizio, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per le ragioni fin qui esposte, quanto meno sul piano processuale, il che avrebbe imposto ai giudici di merito di imporre l’evocazione RAGIONE_SOCIALE stessa , sia dopo l’interruzione del giudizio di primo grado, sia nel giudizio di appello.
Né sarebbe stata possibile una separazione delle due cause, in ragione del rapporto di pregiudizialità tra le stesse che avrebbe comunque impedito la decisione su quella subordinata, prima e in mancanza di una valida decisione su quella principale.
2.7 Va, in definitiva, dichiarata la nullità del giudizio, di primo e secondo grado, per difetto di integrità del contraddittorio, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., con rimessione RAGIONE_SOCIALE causa al giudice di primo grado.
Decidendo sul ricorso, la sentenza impugnata è cassata, con rimessione al Tribunale di Ragusa, in persona di diverso
magistrato, quale giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., anche per le spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte:
-decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rimessione del giudizio al Tribunale di Ragusa, quale giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione Ci-