Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 35318 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 35318 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9620/2022 R.G.
proposto da
FINO 1 RAGIONE_SOCIALE, rappresentata dalla mandataria RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata al domicilio digitale EMAIL
-ricorrente – contro
NOME COGNOME e NOME COGNOME, in proprio e quali eredi di NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall ‘ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ AVV_NOTAIO
– controricorrente –
e contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO e dall ‘ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ AVV_NOTAIO – controricorrente –
avverso la sentenza n. 7909/2021 della CORTE D ‘ APPELLO di ROMA, depositata il 29/11/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/11/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
-nelle distinte procedure esecutive immobiliari promosse da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME e di NOME COGNOME e NOME COGNOME, terzi datori di ipoteche a garanzia dei debiti di RAGIONE_SOCIALE, gli esecutati proponevano separate opposizioni esecutive;
-i giudizi di merito -ai quali era stata chiamata a partecipare la debitrice principale RAGIONE_SOCIALE, in fallimento dal 1996 (con chiusura della procedura concorsuale, per insufficienza di attivo, risalente al 16/2/2011) -avevano subito plurime interruzioni a causa del fallimento di NOME COGNOME e dei decessi del difensore degli opponenti e dell ‘ esecutato NOME COGNOME; con provvedimento del 29/10/2018 le distinte cause venivano riunite;
-con la sentenza n. 105 del 29/1/2020 il Tribunale di Cassino, in accoglimento delle opposizioni ex art. 615 cod. proc. civ., dichiarava risolti i contratti di mutuo azionati come titoli esecutivi, mentre respingeva le opposizioni ex art. 617 cod. proc. civ., condannando la parte opposta RAGIONE_SOCIALE, rappresentante di RAGIONE_SOCIALE (cessionaria del credito), alla parziale rifusione delle spese di lite;
-avendo ricevuto da NOME COGNOME notifica della sentenza di primo grado in data 21/5/2020, RAGIONE_SOCIALE, rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, impugnava la decisione con atto di citazione in appello notificato a tutte le controparti il 19/6/2020; l ‘ appellante procedeva, dunque, al deposito telematico e il 25/6/2020 riceveva le prime tre ricevute p.e.c. (RAC, RdAC ed esito controlli automatici), mentre solo in data 16/7/2020 il Tribunale di Roma comunicava l ‘ esito
negativo del deposito telematico in quanto l ‘ atto doveva essere depositato alla Corte d ‘ appello di Roma, incombente al quale la società procedeva nella medesima giornata (con iscrizione a ruolo n. 3717/NUMERO_DOCUMENTO R.G.);
-il 20/7/2020 la RAGIONE_SOCIALE, come sopra rappresentata, notificava un altro atto d ‘ appello nei soli confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME (succeduti a NOME COGNOME) e di NOME COGNOME, provvedendo a tempestiva iscrizione a ruolo (n. NUMERO_DOCUMENTO R.G.) presso la medesima Corte di merito;
-respinta l ‘ istanza di rimessione in termini avanzata dalla società appellante, la Corte territoriale -con sentenza n. 7909 del 29/11/2021 -dichiarava improcedibile l ‘ appello iscritto al n. 3717/2020 e inammissibile l ‘ impugnazione iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO, con conseguente condanna alla rifusione delle spese di lite;
-avverso tale decisione RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di mandataria di RAGIONE_SOCIALE, proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; resistevano con distinti controricorsi NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (questi ultimi anche quali eredi di NOME COGNOME);
–NOME COGNOME e NOME COGNOME depositavano memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 6/11/2023, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
-è superfluo illustrare i motivi d ‘ impugnazione, in quanto il grado d ‘ appello della presente controversia risulta inficiato da una nullità processuale che è indispensabile in questa sede rilevare ex officio ;
-infatti, il contraddittorio in appello non risultava integro: la ricorrente dà atto che era stata chiamata a partecipare alla controversia ( rectius , alle varie cause, prima della riunione in primo
grado) la debitrice principale RAGIONE_SOCIALE; tuttavia, risulta univocamente dagli atti legittimamente scrutinabili da questa Corte che la predetta società non abbia partecipato al secondo grado, quantomeno come litisconsorte processuale;
-in realtà, nell ‘ opposizione all ‘ espropriazione contro il terzo proprietario, sono litisconsorti necessari il creditore, il debitore principale e il terzo proprietario e la non integrità del contraddittorio va rilevata, anche d ‘ ufficio, nel giudizio di legittimità, senza che assuma rilievo il fatto che la stessa sia stata determinata proprio dall ‘ iniziativa dell ‘ opponente rimasto soccombente nei gradi di merito: «Nell ‘ opposizione proposta dal debitore diretto al precetto notificato ai sensi dell ‘ art. 603 cod. proc. civ. anche al terzo proprietario (nella specie, datore d ‘ ipoteca) sussiste, per l ‘ evidente inscindibilità dell ‘ accertamento dell ‘ esistenza e dell ‘ entità del credito del quale quest ‘ ultimo deve rispondere, litisconsorzio necessario tra quest ‘ ultimo, il debitore diretto ed il creditore precettante» (così Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 17113 del 28/06/2018; analogamente, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2333 del 31/01/2017, Rv. 642714-01, e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26523 del 09/11/2017, Rv. 646637-01);
-è consolidato, infatti, il principio giurisprudenziale secondo cui il debitore principale o diretto è litisconsorte necessario in tutte le cause connesse alla procedura esecutiva, anche se promosse da terzi estranei (come nell ‘ opposizione ex art. 619 cod. proc. civ.) o nell ‘ esecuzione ex artt. 602 ss. cod. proc. civ. ( ex multis , Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/5/2021, Rv. 661412-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12685 del 12/5/2021, in motivazione, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10808 del 05/06/2020, in motivazione, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 4763 del 19/02/2019, Rv. 653012-01, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 1316 del 30/1/2012, Rv. 621353-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6546 del 22/03/2011, Rv. 616811-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19562 del 29/09/2004, Rv. 577419-01, Cass., Sez. L, Sentenza n. 9645 del
21/7/2000, Rv. 538672-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7213 del 3/8/1994, Rv. 487637-01, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4607 del 11/05/1994, Rv. 486579-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3170 del 1/4/1994, Rv. 486025-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1523 del 22/6/1967, Rv. 328247-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 666 del 24/3/1961, Rv. 880986-01);
-come già statuito da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 20061 del 13/07/2023 e da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 7192 del 10/03/2023, «l ‘ enunciato principio trova applicazione anche in caso di fallimento del debitore diretto, dovendo l ‘ opposizione in questione essere in tale ipotesi promossa, altresì, contro questi in proprio, per l ‘ eventualità in cui ritorni (o sia ritornato) in bonis , e, pertanto, nel caso di cancellazione societaria, nei confronti dei già soci (specificamente, cfr. Cass. 09/07/2021, n. 19615; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 22/03/2011, n. 6546)»; risulta perciò irrilevante che la procedura fallimentare della RAGIONE_SOCIALE, aperta dal 1996, sia stata chiusa nel 2011 (prima della disposta riunione e della proposizione degli appelli);
-la violazione del contraddittorio in appello comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di secondo grado;
-si rimette al giudice del rinvio la regolazione delle spese, anche del presente giudizio di legittimità;
p. q. m.
la Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d ‘ appello di Roma,