Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 26301 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 26301 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/10/2024
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13525/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA alla INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende, con domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA alla INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, che li rappresenta e difende, con domicilio digitale come in atti
-controricorrenti –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende, con domicilio digitale come in atti
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende, con domicilio digitale come in atti
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, NOME, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME
-intimati –
avverso la SENTENZA della CORTE d ‘ APPELLO di ROMA n. 1889/2022 depositata il 22/03/2022.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 19/06/2024, dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME propose un ‘ opposizione all ‘ esecuzione nei confronti della RAGIONE_SOCIALE al fine di sentire dichiarare la nullità del pignoramento immobiliare, da questa notificatole, per essere venuto meno il titolo esecutivo, costituito da un decreto ingiuntivo, poiché l ‘ opposizione al monitorio, da ella stessa proposta, era stata accolta;
nel giudizio di opposizione intervennero, a seguito dell ‘ ordinanza, del Tribunale, di integrazione del contraddittorio, la RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME e NOME, con distinti atti con cui chiedevano il rigetto dell ‘ opposizione;
numerose altre parti, quali RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, NOME, NOME e NOME COGNOME; NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME, sebbene ritualmente citate in integrazione non si costituivano ed erano dichiarate contumaci;
il giudizio di opposizione, nel quale, a seguito della costituzione in giudizio della RAGIONE_SOCIALE, che aveva dedotto di essere titolata a proseguire l ‘ esecuzione in forza di ulteriori decreti ingiuntivi e sentenze e aveva, altresì, evidenziato l ‘ esistenza di ulteriori creditori procedenti titolati, si concluse con la sentenza del Tribunale di Roma che dichiarava che la detta società opposta non aveva diritto a procedere a esecuzione forzata in base al decreto ingiuntivo e con rigetto della domanda della COGNOME volta alla dichiarazione l ‘ illegittimità dell ‘ intera procedura esecutiva;
NOME COGNOME propose appello, notificando l ‘ atto alla RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, nonché a NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME e NOME;
si costituiva in fase di impugnazione la sola RAGIONE_SOCIALE, che chiedeva in via preliminare pronuncia d ‘ inammissibilità e comunque di rigetto dell ‘ appello e, inoltre, evidenziava che doveva essere disposta l ‘ integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che avevano partecipato al primo grado del giudizio;
il Collegio d ‘ appello disponeva procedersi a integrazione del contraddittorio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, NOME, NOME e NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME;
NOME COGNOME notificava l ‘ atto di integrazione nei confronti di NOME, NOME e NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME, NOME COGNOME e agli avvocati NOME COGNOME e (o) NOME COGNOME, via PEC;
la Corte d ‘ appello di Roma, con sentenza n. 1889 del 22/03/2022, dichiarava, all ‘ esito, l ‘ inammissibilità dell ‘ appello per mancata rituale integrazione del contraddittorio, in quanto gli atti dovevano essere notificati personalmente e non agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che non avevano assistito i già menzionati soggetti nelle fasi contenziose;
ricorre avverso la sentenza d ‘ appello, con tre motivi, la COGNOME; resistono, con separati controricorsi, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e depositano controricorso, in adesione al ricorso, NOME, NOME e NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME;
il consigliere delegato ha formulato proposta di definizione accelerata per inammissibilità e infondatezza manifesta del ricorso;
la ricorrente ha chiesto la trattazione dinanzi al Collegio e, da ultimo, la trattazione in pubblica udienza;
fissata l ‘ adunanza camerale, il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni;
la ricorrente e RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memoria per l ‘ adunanza camerale del 19/06/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Considerato che:
NOME COGNOME propone i seguenti motivi d ‘ impugnazione:
i) violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 324 e 83 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 3 e omesso esame ai sensi del n. 5, per avere i giudici di merito erroneamente interpretato le norme in tema di comunicazioni degli atti di integrazione del contraddittorio, per avere ella ritualmente notificato via posta elettronica certificata i detti atti;
ii) violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 112, 115, 116 e 615 cod. proc. civ. in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione all ‘ erroneità dell ‘ ordine di integrazione del contraddittorio del Tribunale di Roma;
iii) violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 91 cod. proc. civ., in quanto la condanna alle spese era illegittima, non risultando ella integralmente soccombente in via pregiudiziale il Collegio esclude che sussistano i presupposti della particolare rilevanza della questione di diritto, per disporre la trattazione in pubblica udienza, in quanto le questioni proposte con il ricorso risultano già ampiamente trattate dalla giurisprudenza di questa Corte e comunque non involgono particolari difficoltà d ‘ interpretazione delle norme di legge;
può, invero, fin d’ora anticiparsi la conclusione che la decisione della Corte d ‘ appello è sostanzialmente corretta, poiché l ‘ ordine di integrazione del contraddittorio risulta non essere stato ottemperato in grado di appello, in quanto l ‘ avvocato COGNOME e l ‘ avvocato NOME COGNOME non risultavano avere collegamenti di sorta con i predetti RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, NOME, NOME e NOME COGNOME,
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME e la notifica in integrazione doveva, peraltro, essere a questi effettuata personalmente, non potendo valere la nomina del legale in sede esecutiva anche nella fase di opposizione;
il primo mezzo è infondato, non si è formato nessun giudicato processuale sulla ritualità notifica effettuata ai legali nominati per l ‘ esecuzione e detta notifica via posta elettronica certificata neppure esimeva dalla notifica alla parte di persona se questa era stata contumace in primo grado;
deve, invero, qualificarsi insanabilmente viziata la notifica dell’atto di appello ad avvocato privo di rapporti con la parte dell ‘ opposizione esecutiva (come nel caso, che qui ricorre, in cui il destinatario sia il difensore nel processo esecutivo che non si sia costituito nella causa di cognizione in cui si risolve l’opposizione) e, quindi, neppure suscettibile di rinnovazione (del resto, neppure mai richiesta a quanto consta dagli atti processuali);
il secondo mezzo è infondato: per la consolidata giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. n. 11268 del 12/06/2020 Rv. 658143 -01; Cass. n. 18110 del 05/09/2011 Rv. 619403 – 01) sussiste litisconsorzio necessario nelle opposizioni esecutive e, in ogni caso, l ‘ ordine di integrazione del contraddittorio venne legittimamente impartito in appello dalla Corte territoriale, ai sensi dell ‘ art. 331 cod. proc. civ. per il litisconsorzio anche processuale venutosi a determinare in esito al primo grado: sicché ad esso andava assicurata ottemperanza ed esso doveva essere eseguito personalmente, e non ai difensori officiati per la fase esecutiva, ai soggetti del processo esecutivo, litisconsorti necessari pretermessi (sul punto, in generale, si veda Cass. n. 17416 del 23/07/2010 Rv. 614716 – 01);
infondato è pure il terzo motivo: la soccombenza va riferita all ‘ esito della lite nel suo complesso e non ne è mai configurabile una reciproca, quando sull ‘unitaria originaria domanda vi è pronuncia sfavorevole, anche solo per ragioni di rito, al condannato al pagamento, come nel caso di specie (giurisprudenza costante: Cass. n. 15483 del 11/06/2008 Rv. 603368 – 01);
il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, conformemente all ‘ originaria proposta di definizione accelerata di manifesta inammissibilità e infondatezza;
le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente, nei confronti di entrambe le controparti che hanno assunto posizioni conflittuali e non adesive, ossia la RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE; e sono liquidate come da dispositivo, sulla base dell ‘ attività processuale espletata in relazione al valore della controversia;
nulla per le spese nei confronti dei controricorrenti adesivi NOME e NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, che hanno preso posizione a sostegno della ricorrente, ma non hanno contrastato direttamente le posizioni di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE;
poiché la pronuncia di rigetto dell ‘ impugnazione è assolutamente conforme all ‘ originaria proposta di definizione accelerata, ai sensi dell ‘ art. 380 bis , comma 3, cod. proc. civ., la ricorrente deve essere ritenuta responsabile ai sensi dell ‘ art. 96, commi 3 e 4, codice di rito, con liquidazione delle spese e delle ulteriori somme ai detti titoli come in dispositivo, in considerazione del valore della controversia (dichiarato in euro cinquemila) e dell ‘ attività processuale espletata (sull ‘ applicabilità dell ‘ art. 96, commi 3 e 4 cod. proc. civ. si veda Sez. U n. 10955 del 23/04/2024 Rv. 670894 – 01);
la decisione di rigetto dell ‘ impugnazione comporta che deve attestarsi, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115
del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto;
il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell ‘ art. 380 bis 1 cod. proc. civ.;
p. q. m.
la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento:
in favore delle controricorrenti non adesive, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.800,00 in favore di RAGIONE_SOCIALE e in Euro 2.200,00 per RAGIONE_SOCIALE per compensi, oltre, per ognuna di esse, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge;
di Euro 3.500,00 in favore di ciascuna controricorrente, ai sensi dell ‘ art. 96, comma 3, cod. proc. civ.;
di euro 5.000,00 in favore della Cassa delle ammende, in forza dell ‘ art. 96, comma 4, cod. proc. civ.;
ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di