Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9726 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9726 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/04/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 6906-2023 proposto da:
COGNOME, COGNOME, domiciliati ‘ ex lege ‘ presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti , rappresentati e difesi da ll’ Avvocato NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, nella qualità di eredi di NOME COGNOME domiciliati ‘ ex lege ‘ presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti , rappresentati e difesi dall’ Avvocato NOME COGNOME
– controricorrenti e ricorrenti incidentali contro
Oggetto
OPPOSIZIONE ESECUZIONE
Rinnovazione notificazione
R.G.N. 6906/2023
COGNOME
Rep.
Ud. 25/11/2024
Adunanza camerale
COGNOME domiciliata ‘ ex lege ‘ presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall’ Avvocato NOME COGNOME
– controricorrente al ricorso incidentale e contro
COGNOME, COGNOME, domiciliati ‘ ex lege ‘ presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentati e difesi dall’Avvocato NOME COGNOME
– controricorrenti al ricorso incidentale nonché contro
NOMECOGNOME ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DI ROMA, ANTICA ROMA RAGIONE_SOCIALE, MINISTERO DELLA CULTURA, MINISTERO DELLA CULTURA-DIREZIONE GENERALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE-ADER, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, COGNOMENOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME COGNOME NOME MEI NOME MEI NOMECOGNOME MEI NOME MEI NOMECOGNOME MEI NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME;
– intimati –
Avverso la sentenza n. 15078/2022 del Tribunale di Roma, depositata il 17/10/2022;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 25/11/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
rilevato:
che NOME (talora indicato, in atti, come NOME) e NOME COGNOME ricorrono, sulla base un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 15078/22, del 17 ottobre 2022, del Tribunale di Roma, che – a definizione della fase di merito del giudizio ex art.
617 cod. proc. civ. promosso dagli eredi del debitore esecutato, NOME COGNOME (o meglio, per essi, dal loro procuratore speciale, NOME COGNOME) ha dichiarato inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi proposta avverso il decreto di trasferimento di un complesso immobiliare sito in Roma, alla INDIRIZZO, provvedimento reso all’esito di procedura espropriativa che ha riunito due diverse esecuzioni immobiliari intraprese da NOME COGNOME;
che riferiscono, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti che il predetto NOME COGNOME, procuratore speciale di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME – nella loro qualità di coeredi del già menzionato NOME COGNOME – si era opposto al decreto di trasferimento dell’immobile deducendo, per quanto ancora di interesse in questa sede: a) l’invalidità dell’aggiudicazione e la nullità del decreto di trasferimento per irregolarità delle operazioni di vendita e per il mancato rispetto dei termini per gli adempimenti di pubblicità del compendio pignorato; b) la tardività del versamento della somma prevista a titolo di saldo del prezzo da parte della società aggiudicataria; c) la nullità del decreto di trasferimento per l’assenza del certificato di destinazion e urbanistica al momento della ordinanza di vendita, nonché in sede di aggiudicazione;
che si costituivano nella fase cautelare dinanzi al giudice dell’esecuzione COGNOME e NOME COGNOME, nonché la società RAGIONE_SOCIALE, aggiudicataria provvisoria dell’immobile, e infine il Ministero della Cultura, cui – previa autorizzazione – era stata notificato il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione d’udienza, atteso che, nelle more della proposizione del ricorso, aveva esercitato la prelazione artistica sull’immobile staggito ;
che, conclusasi la fase cautelare con ordinanza di rigetto, l’opposizione proposta veniva tempestivamente proseguita nel merito;
che si costituivano i soggetti già presenti nel procedimento cautelare, nonché NOME COGNOME in qualità di creditrice interveniente, insistendo, in particolare, gli odierni ricorrenti per il rigetto dell’opposizione, in quanto inammissibile e infondata ;
che l ‘adito Tribunale, evidenziando come i motivi posti a fondamento del giudizio di merito si riferissero a fasi diverse della procedura esecutiva, dichiarava l’inammissibilità della proposta opposizione sulla base dei seguenti rilievi;
che, quanto alle doglianze concernenti le fasi della pubblicità immobiliare e a quelle su eventuali irregolarità degli esperimenti tenuti dal giudice dell’esecuzione, sottolineava che avrebbero dovuto essere oggetto di opposizioni da proporsi avverso i singoli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 591 cod. proc. civ.;
-che in relazione, invece, alla lamentata tardività del versamento della somma, l’adito giudicante statuiva che tale doglianza avrebbe dovuto farsi valere tramite opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento sospensivo del saldo del prezzo;
che in ordine, invece, al motivo afferente la nullità del decreto di trasferimento, in ragione dell’assenza del certificato di destinazione urbanistica, il Tribunale affermava l’inammissibilità della doglianza , poiché l’omessa acquisizione del certificato era stata sanata prima dell’emissione del decreto di trasferimento ;
che, inoltre, preso atto dell’intervenuto acquisto coattiv o del bene da parte del Ministero della Cultura, in ragione dell’intervenuto esercizio del diritto di prelazione, con conseguente acquisizione del bene staggito al patrimonio dello Stato, veniva affermato che lo stesso assumeva carattere autonomo e prevalente rispetto all’iter procedurale esecutivo ‘ de quo ‘, conferendo all’avvenuta acquisizione coattiva del bene da parte dello Stato carattere assorbente rispetto al merito delle doglianze sollevate dalle parti;
-che il Tribunale, a seguito della dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione, condannava NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME come rappresentati e nella loro qualità di coeredi di NOME COGNOME, al pagamento, in favore di ciascuna parte convenuta costituita, della somma di € 2.768,00 per spese legali oltre IVA e CPA ed € 415,20 per spese generali ;
che, a seguito di tale provvedimento, NOME e NOME COGNOME presentavano due istanze di correzione di errore materiale, affinché il giudice provvedesse a emendare la sentenza, rideterminando le spese di lite nella somma di € 64.138,00, oltre accessori di legg e, ovvero, almeno in quella di € 10.343,00, sempre più accessori di legge;
che entrambe le istanze venivano rigettate, la prima, poiché il Tribunale riteneva che il valore del giudizio fosse stato individuato in base al ‘ disputatum ‘, che assumeva indeterminabile, mentre la seconda istanza veniva giudicata inammissibile, in quanto la censura con essa proposta si sostanziava in una contestazione di merito;
che avverso la sentenza del Tribunale capitolino hanno proposto ricorso per cassazione i COGNOME, sulla base – come già detto – di un unico motivo;
che esso denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 17 cod. proc. civ. e degli artt. 4 e 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, poiché le spese di lite sono state liquidate nell’importo di € 2.768,00, oltre accessori di legge, in capo a ciascuna parte opposta costituita, anziché, come ritengono congruo i ricorrenti, nella misura di € 49.336,30, oltre accessori;
-che h anno resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque,
rigettata, nonché svolgendo ricorso incidentale sulla scorta di quattro motivi;
che il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 591ter e 617 cod. proc. civ., nonché degli artt. 490, 569, 576 e 586 cod. proc. civ., poiché il Tribunale ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione agli atti proposta dal debitore avverso il decreto di trasferimento per i relativi vizi di pubblicità riguardanti fasi diverse e precedenti non impugnate, dimostrando, così, di non conformarsi ai principi di diritto enunciati da questa Corte (è richiamata, in particolare, Cass. Sez. 3, sent. 9 maggio 2019, n. 12238);
che il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 298, 569, 574, 585, 587, 615 e 617 cod. proc. civ., nonché degli artt. 24 e 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., per anomalia motivazionale ovvero per motivazione apparente, apodittica e perplessa, per avere il Tribunale dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. proposta avverso il decreto di trasferimento, in relazione all’omesso/tar divo versamento del saldo prezzo, non conformandosi neppure ai principi di diritto enunciati da questa Corte (è citata Cass. Sez. 3, sent. 8 giugno 2022, n. 18421);
che il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – violazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. per anomalia motivazionale, ovvero per motivazione apparente, apodittica e perplessa, per avere il Tribunale omesso l’esame del certificato di destinazione urbanistica con conseguente omessa motivazione sulla difformità tra il certificato allegato ed il bene staggito, con conseguente venir meno della ‘ ratio decidendi ‘ su cui si è fondata la sentenza impugnata;
che, infine, il quarto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. violazione dell’art. 30 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni e/o dell’art. 18 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, per avere il Tribunale ritenuto valido il decreto di trasferimento, pur in mancanza delle menzioni necessarie da inserire negli atti di trasferimenti funzionali ad assegnare al bene il carattere di commerciabilità;
che ha resistito al ricorso incidentale, con controricorso, la COGNOME;
che resistono, con controricorso, al ricorso incidentale anche i germani COGNOME;
che sono rimasti intimati tutti gli altri soggetti meglio indicati in epigrafe;
che l a trattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.;
che hanno depositato memorie gli eredi COGNOME e la COGNOME;
che il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni;
considerato :
che il ricorso di NOME e NOME COGNOME risulta notificato dagli stessi esclusivamente nei confronti di NOME COGNOME NOME COGNOME e di NOME COGNOME ma non pure degli altri soggetti che sono stati parte del giudizio di merito: i quali rivestono comunque la qualifica di litisconsorti necessari in ogni opposizione formale ed a maggior ragione nei gradi di impugnazione, a prescindere dal concreto dispiegamento di doglianze contro solo alcuni di quelli;
che del ricorso incidentale proposto dai soli destinatari del ricorso principale è stata correttamente avviata la notifica, invece, nei confronti di tutti i soggetti evocati nel giudizio ex art. 617 cod. proc. civ.: non solo in quanto litisconsorti necessari per quanto appena ricordato, ma pure evidentemente e immediatamente controinteressati all’esito dell’impugnazione incidentale ;
che, nondimeno, agli atti del presente giudizio a disposizione del Collegio al momento della decisione – quanto alla notificazione di tale ricorso, compiuta a mezzo posta nei riguardi di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME – mancano gli avvisi di ricevimento delle raccomandate a costoro inviate: documenti, invece, indispensabili ai fini della prova del perfezionamento della notificazione, non essendo a tale scopo sufficiente la dimostrazione dell’avvenuta spedizione dell e stesse, nella specie invece sussistente (si veda, in tal senso e tra moltissime, Cass. Sez. Un., sent. 15 aprile 2021, n. 10012, Rv. 660953-01);
che deve, pertanto, ordinarsi ad NOME e NOME COGNOME di provvedere ad integrare il contraddittorio, mediante notifica del ricorso, agli altri soggetti già parti del giudizio di merito, adempimento da compiersi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, della presente ordinanza, impregiudicati gli oneri di tempestiva dimostrazione dell’ottemperanza all’ordin e così impartito;
che, parimenti, deve ordinarsi a NOME COGNOME, NOME COGNOME e di NOME COGNOME la rinnovazione della notificazione del loro ricorso a NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME, ovvero, in alternativa, a produrre copia degli avvisi di ricevimento delle raccomandate ai medesimi inviate, adempimenti da compiersi, anche in questo caso, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, della presente ordinanza, impregiudicati gli oneri di tempestiva dimostrazione dell’ottemperanza all’ordine così impartito;
la Corte ordina ad NOME e NOME COGNOME di provvedere alla notificazione del proprio ricorso ai soggetti meglio identificati in epigrafe, già parti del giudizio di merito e diversi da NOME COGNOME, NOME COGNOME e di NOME COGNOME entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione – a cura della cancelleria di questa Sezione – della presente ordinanza;
ordina, altresì, a NOME COGNOME, NOME COGNOME e di NOME COGNOME la rinnovazione della notificazione del loro ricorso a NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, ovvero, in alternativa, a produrre copia degli avvisi di ricevimento delle raccomandate, ai medesimi inviate, relative alla notificazione originaria del ricorso, adempimenti da espletare entro il medesimo termine di sessanta giorni dalla comunicazione – a cura della cancelleria di questa Sezione – della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, all’esito della camera di consiglio della