Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36261 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36261 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
ESPROPRIAZIONE CONTRO IL TERZO PROPRIETARIO OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE -LITISCONSORZIO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21177/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente –
Avverso la sentenza n. 1262/2022 della CORTE DI APPELLO DI FIRENZE, depositata il giorno 16 giugno 2022;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto pubblico del 27 gennaio 2010, la RAGIONE_SOCIALE stipulò con NOME COGNOME un mutuo fondiario, assistito da ipoteca (iscritta il successivo 28 gennaio 2010) su un immobile in Altopascio, ipoteca concessa, quali titolari del diritto di proprietà superficiaria, dallo stesso mutuato per la quota pari ad un mezzo e dalla terza datrice NOME COGNOME, per la residua quota paritaria.
Il diritto di proprietà superficiaria sull’immobile garantito venne poi trasferito (con atto trascritto il 26 marzo 2010) a NOME COGNOME.
Verificatasi la morosità del mutuato, l’istituto di credito, con atto dell’agosto 2012, intimò ad NOME COGNOME precetto di pagamento, notificando l’atto anche a NOME COGNOME con l’avviso, che in mancanza di adempimento, si sarebbe proceduto ad espropriazione forzata sull’immobile dalla stessa acquistato ; di seguito promosse procedura esecutiva ai sensi dell’art. 602 cod. proc. civ..
NOME COGNOME dispiegò opposizione all’esecuzione contestando il diritto dell’intimante a procedere alla minacciata espropriazione per difetto di erogazione della somma mutuata.
L’opposizione venne accolta dall’adito Tribunale di Lucca, che dichiarò inesistente il diritto della RAGIONE_SOCIALE a procedere esecutivamente nei confronti di NOME COGNOME.
La decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’appello interposto dall’istituto bancario.
Ricorre per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di successore a titolo particolare della RAGIONE_SOCIALE, articolando quattro motivi cui resiste, con controricorso, NOME COGNOME.
All’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, i l Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, sortisce riscontro positivo la verifica della legitimatio ad processum della RAGIONE_SOCIALE, quale successore a titolo particolare della parte costituita in appello.
Allegato alla produzione di quest’ultima risulta infatti l’atto (del 16 gennaio 2018 per notar NOME COGNOME) di scissione parziale della RAGIONE_SOCIALE, con attribuzione alla RAGIONE_SOCIALE di porzione del suo patrimonio e con cessione di crediti in sofferenza, tra i quali quello vantato nei confronti di NOME COGNOME.
Con le doglianze articolate, parte ricorrente denuncia:
1.1. per violazione di plurime norme di diritto (art. 24 Cost., artt. 81 e 615 cod. proc. civ., artt. 2859 e 2870 cod. civ.), il difetto di legittimazione ad agire della opponente, in quanto non destinataria dell’atto di precetto e non più terza datrice di ipoteca da epoca assai anteriore allo stesso (primo motivo);
1.2. ancora per violazione di norme di diritto (indicate in rubrica così: « art. 100 Cost., 1479 e 1483 cod. civ. »), la mancanza di interesse ad agire della opponente, siccome non esecutata, non più titolare di diritti reali sull’immobile e nemmeno in potenza destinataria di pretese risarcitorie dell’avente causa NOME COGNOME (secondo motivo);
1.3. « in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 81, 100, 102 e 615 cod. proc. civ. », la nullità dell’intero giudizio per mancata partecipazione allo stesso di NOME COGNOME e NOME COGNOME, litisconsorti necessari (terzo motivo);
1.4. per violazione dell’art. 2697 cod. civ., l’insussistenza di un onere probatorio in ordine all’esistenza del debito principale, a fronte degli indici presuntivi contrari offerti dall’opponente (quarto motivo).
È fondato il terzo motivo, con assorbimento dei restanti.
2.1. Per consolidato orientamento di questa Corte, nelle parentesi cognitive incidentali all’espropriazione promossa (o anche soltanto
minacciata mercé l’intimazione del prodromico precetto) contro il terzo proprietario ai sensi degli artt. 602 e ss. del codice di rito sono parti necessarie creditore, debitore diretto e terzo proprietario: il debitore assume la veste di legittimo e necessario contraddittore, in quanto soggetto nei cui confronti l’accertamento della ricorrenza o meno dell’azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti. Da ciò c onsegue che le sentenze rese all’esito di un’opposizione in cui non sia no stati evocati in causa anche il debitore e il terzo sono inutiliter datae e tale nullità, ove non rilevata dai giudici di merito, va rilevata d’ufficio dal giudice di legittimità, con remissione della causa al giudice di primo o unico grado (tra le tantissime, da ultimo, Cass. 24/04/2023, n. 10853; 22/02/2022, n. 5747; Cass. 18/01/2022, n. 1331; Cass. 25/02/2021, n. 5256; Cass. 30/06/2020, n. 12970; Cass. 31/01/2017, n. 2333).
L’enunciato principio trova applicazione anche in caso di fallimento del debitore diretto, dovendo l ‘ opposizione in questione essere in tale ipotesi promossa, altresì, contro questi in proprio, per l ‘ eventualità in cui ritorni (o sia ritornato) in bonis , e, pertanto, nel caso di cancellazione societaria, nei confronti dei già soci (specificamente, cfr. Cass. 10/03/2023, n. 7192; Cass. 09/07/2021, n. 19615; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 22/03/2011, n. 6546).
2.2. Ciò posto, è pacifico (ed emerge dagli atti di causa) che al presente giudizio – avente ad oggetto opposizione formulata relazione ad un’espropriazione ex art. 602 cod. proc. civ. – non hanno ab initio partecipato (né sono stati evocati dal ricorrente in sede di legittimità) NOME COGNOME, debitore diretto, e NOME COGNOME, da quest’ultimo acquirente pro quota del diritto di proprietà superficiaria sull’immobile pignorato, ambedue da considerarsi litisconsorti necessari.
La non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del
giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimità: essa importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l’annullamento delle pronunce emesse e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass. 19/10/1963, n. 2786; conformi Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665).
4. La gravata sentenza va pertanto cassata – con travolgimento anche di quella appellata, per il riscontrato vizio originario di contraddittorio con litisconsorti indefettibili – con rinvio al Tribunale di Lucca, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato.
Al giudice del rinvio compete un nuovo esame, stavolta nel contraddittorio anche con i soggetti già illegittimamente pretermessi, sulle ragioni di opposizione, segnatamente sulla ravvisabilità di un concreto interesse ad agire del soggetto opponente (questione ribadita con i motivi di impugnazione di legittimità, assorbiti nella disposta cassazione), sulla cui configurabilità questa Corte ha già avuto modo di esprimersi, tracciandone i limiti (Cass. 13/03/2020, n. 7249).
Al giudice del rinvio è altresì la regolamentazione delle spese dell ‘ intero giudizio, ivi incluse quelle del presente grado.
P. Q. M.
Accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Lucca, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione