Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 35098 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 3 Num. 35098 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/12/2023
di
Oggetto:
Contratto
assicurazione
– Danni – Fermo
tecnico.
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 8139/2020 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio del primo, in virtù di procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende , in virtù di procura
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Pres. COGNOMENOME Scrima
NOMEAVV_NOTAIO COGNOME speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso SENTENZA di TRIBUNALE MILANO n. 10534/2019 depositata il 18/11/2019;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2023 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.
Uditi i difensori delle parti che hanno concluso come da verbale di udienza.
Fatti di causa
1. RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avverso la sentenza n. 4946/2018 del Giudice di pace di Milano, pubblicata il 3 maggio 2018, con la quale, in accoglimento della domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE, era stata condannata al pagamento, in favore di quest’ultima, della somma di euro 85,40, quale costo di noleggio di auto sostitutiva nel periodo necessario per la riparazione del veicolo danneggiato nel sinistro verificatosi il 27 settembre 2016, in Arezzo, tra l’autovettura di proprietà di NOME COGNOME -assicurata con la menzionata società assicuratrice e che aveva ceduto il credito risarcitorio alla RAGIONE_SOCIALE -e quella di proprietà di NOME COGNOME; l’appellata RAGIONE_SOCIALE chiedeva la conferma della decisione impugnata.
Per quanto ancora rileva in questa sede, il Tribunale di Milano in funzione di giudice d’appello , con sentenza n. 10534 pubblicata il 18 novembre 2019, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda di RAGIONE_SOCIALE e condannava l’appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio di merito.
Avverso la sentenza del Tribunale, RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo, cui ha resistito RAGIONE_SOCIALE con controricorso; la proposta del relatore è stata
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Pres. COGNOMENOME Scrima
RAGIONE_SOCIALE ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.
Con ordinanza interlocutoria n. 39112 del 2021 questa Corte ha rinviato la causa per la trattazione in udienza pubblica, successivamente fissata per il giorno 10 ottobre 2023.
Il P.G. ha depositato conclusioni scritte. La parte ricorrente ha depositato memoria.
Ragioni della decisione
La società ricorrente lamenta con un unico motivo la ‘ Violazione dell’art. 2043 c.c. in relazione all’ art. 360 n. 3 c.p.c.’ per avere la sentenza impugnata affermato che il diritto al rimborso delle spese sostenute per il noleggio di un’autovettura sostitutiva spetta solo se si prova che questa è stata utilizzata dal danneggiato in modo continuativo.
L’esame dell’unico motivo è superfluo alla luce dei rilievi pregiudiziali che seguono.
Sulla base degli atti legittimamente esaminabili da questa Corte, risulta fin dal primo grado non integro il contraddittorio, per non essere stato coinvolto il proprietario del veicolo danneggiante, nonostante egli sia litisconsorte necessario. Ed invero, in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, quale è pacificamente quella proposta in esame (v. sentenza impugnata p. 2) promossa dal danneggiato (nella specie, dalla società cessionaria del credito in parola) nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall’art. 144, comma 3, dello stesso d.lgs., posto che anche l’azione rivolta dal danneggiato nei confronti della assicurazione del veicolo da lui condotto presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno e che tale accertamento – oggetto della domanda giudiziale, del processo e, infine, del decisum – non può non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui
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RAGIONE_SOCIALE responsabilità si tratta (Cass. 20/09/2017 n. 21896; Cass. 13/04/2018 n. 9188; Cass. 8/04/2020 n. 7755; Cass. 9/07/2020 n. 14466; Cass. 16/02/2023 n. 4994); inoltre, va pure precisato che, in tema di assicurazione obbligatoria per responsabilità civile da circolazione di veicoli a motore, allorché l’assicuratore proponga appello, sia pure limitato al quantum debeatur , nei confronti del solo danneggiato, che aveva promosso azione diretta, si impone sempre il litisconsorzio necessario del proprietario del veicolo assicurato, essendo evidente l’interesse di questo a prendere parte al processo allo scopo di influire sulla concreta entità del danno, di cui egli potrebbe rispondere in via di rivalsa verso il medesimo assicuratore, e ciò anche nel caso in cui il proprietario del veicolo sia rimasto contumace in primo grado ed anche se non abbia formulato domanda di manleva verso l’assicuratore (Cass. 17/02/2014 n. 3621; v. anche Cass. 23/4/2014 n. 9112; in senso conforme, più di recente, Cass. Sez. 24/04/2018 n. 11215 e Cass. 24/04/2019 n. 11215).
Pertanto, va data continuità al principio di diritto processuale in base al quale «quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, primo comma, cod. proc. civ., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ.» (tra molte: Cass. 10/04/2018 n.8837, Cass. 26/07/2013 n. 18127; Cass. Sez. U. 16/02/2009 n. 3678; Cass. 13/04/2007 n. 8825).
In definitiva la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata al Giudice di pace di Milano, in persona di altro magistrato, che provvederà alla integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile pretermesso, per nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
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Pres. COGNOMENOME Scrima
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Per questi motivi
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia al Giudice di pace di Milano, in persona di altro magistrato, che provvederà alla integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile pretermesso, per nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il 10