Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29045 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29045 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/11/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 526/2023 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato -avverso la sentenza n. 1847/2022 del TRIBUNALE DI VERONA, depositata il giorno 18 ottobre 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre 2024
dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che
la RAGIONE_SOCIALE concesse in locazione d’uso a NOME COGNOME un’autovettura, assicurata per la r.c. auto con la RAGIONE_SOCIALE, danneggiata, in occasione di circolazione stradale, da altra autovettura, di proprietà e condotta da NOME COGNOME;
ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOMOBILISTICA -AZIONE DIRETTA
resasi cessionaria dal danneggiato NOME COGNOME del credito risarcitorio nascente dall’occorso (in particolare, del credito relativo al costo del noleggio di un’auto sostitutiva), la RAGIONE_SOCIALE esperì azione ex art. 149 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 nei riguardi della RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME;
la domanda è stata disattesa in ambedue i gradi di merito; avverso la sentenza in epigrafe indicata, resa in appello, la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorre per cassazione, articolando quattro motivi; non ha svolto difese in grado di legittimità l’intimata;
con ordinanza interlocutoria n. 1815/2024 del 17 gennaio 2024, questa Corte ha disposto l’acquisizione, a cura della Cancelleria, del fascicolo del giudizio di appello presso il Tribunale di Verona, al fine di verificare la partecipazione a detto giudizio di NOME COGNOME, non intimato (né costituito) nel presente grado di legittimità;
espletato l’incombente, il ricorso è stato nuovamente tratt ato alla adunanza camerale di cui in epigrafe , all’esito della quale il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato che
dalla lettura degli atti processuali acquisiti a seguito di istanza ex art. 369 cod. proc. civ., risulta che NOME COGNOME è stato parte del giudizio di merito, in ambedue i gradi dello stesso dichiarato contumace (in appello, con ordinanza resa all’udienza del 24 febbraio 2022);
a NOME COGNOME non è stato invece notificato il ricorso per cassazione in esame, né si è verificata sua costituzione nel presente grado: eppure egli è parte necessaria della controversia, dacché evocato come asserito responsabile;
infatti, in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all ‘ art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal
danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall ‘ art. 144, comma 3, dello stesso d.lgs., posto che anche l ‘ azione rivolta dal danneggiato nei confronti dell ‘ assicurazione del veicolo da lui condotto presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno e che tale accertamento – oggetto della domanda giudiziale, del processo e, infine, del decisum – non può non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui responsabilità si tratta (Cass. 16/02/2023, n. 4994);
va pertanto ordinata, ai sensi dell’art. 1 02 cod. proc. civ., l’integrazione del contraddittorio nei riguardi di NOME COGNOME , nei modi e nei tempi in dispositivo precisati, con l’effetto, soltanto ove recte ottemperato il comando e dimostratane l’ottemperanza , di sanare l’illustrato vizio;
d’altro canto, le questioni sottese ai primi due motivi della spiegata impugnazione di legittimità (in particolare, l’àmbito di operatività della procedura per c.d. indennizzo diretto e la praticabilità della stessa ad opera della cessionaria del credito) appaiono di rilevante interesse nomofilattico e, in ogni caso, di particolare rilevanza, tale da esigere la trattazione in pubblica udienza;
p. q. m.
ordina l’integrazione del contraddittorio ne i confronti di NOME COGNOME, assegnando per l’incombente termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Rinvia la trattazione della causa in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione