Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 23809 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 23809 Anno 2024
Presidente: CONDELLO NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15671/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende unitamente all ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-Ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato NOME COGNOME (CF: CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende
-Controricorrente –
nonché contro
CORSI PAOLO
-Intimato – avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 16845/2020 pubblicata il 26/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE, qualificandosi cessionaria del credito spettante a NOME COGNOME in relazione al sinistro stradale occorsogli il 21 settembre 2007, convenne dinnanzi al Giudice di pace di Roma la RAGIONE_SOCIALE ed il COGNOME al fine di: (i) sentire accertare la responsabilità del sinistro in capo a NOME , conducente dell’altro veicolo coinvolto nel sinistro, e l ‘ obbligo della RAGIONE_SOCIALE, quale debitrice ceduta, di corrispondere ad RAGIONE_SOCIALE l ‘ importo di euro 540,00; (ii) accertare la validità della cessione di credito intervenuta tra il danneggiato NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE, e per l ‘ effetto condannare la RAGIONE_SOCIALE a pagare la somma di euro 540,00 nonché l ‘ ulteriore somma di euro 150,00 per spese stragiudiziali sostenute dall ‘ attrice e euro 25,00 per spese di acquisizione della documentazione, il tutto oltre interessi e rivalutazione; (iii) in via alternativa, per l ‘ ipotesi di rigetto della domanda principale, chiese condannarsi NOME COGNOME a corrispondere alla attrice la somma di euro 540,00, quale corrispettivo delle prestazioni fruite dallo stesso per noleggio auto, nonché alla refusione delle suddette spese stragiudiziali e di acquisizione documentazione, oltre interessi e rivalutazione.
Costituendosi in giudizio, il COGNOME dedusse di essere stato risarcito da RAGIONE_SOCIALE in ordine al danno patito in occasione del sinistro con la corresponsione della somma di euro 1.700,00, oltre ad euro 850,00 per spese legali, e di aver ceduto alla società RAGIONE_SOCIALE unicamente il credito derivante dalle spese sostenute per il noleggio di auto sostitutiva nella misura pari ad euro 540,00. Aderì pertanto alle domande di parte attrice nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la condanna di quest’ultima a risarcire il danno patito mediante corresponsione della somma dovuta all ‘ attrice cessionaria.
Costituendosi in giudizio, RAGIONE_SOCIALE eccepì la carenza di legittimazione attiva della RAGIONE_SOCIALE e l ‘ improcedibilità della domanda ex art. 145 cod. ass. per non avere il danneggiato
consentito la stima dei danni; nel merito contestò non la dinamica del sinistro, ma l ‘ an ed il quantum dei danni lamentati.
Con sentenza n. 782/2013 il Giudice di pace di Roma rigettò la domanda di RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e, in accoglimento della domanda subordinata di RAGIONE_SOCIALE nei confronti di COGNOME NOME, condannò quest ‘ ultimo al pagamento della somma di euro 540,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Avverso la predetta pronuncia RAGIONE_SOCIALE interpose gravame dinnanzi al Tribunale di Roma, evidenziando la erronea valutazione del Giudice di pace in ordine alla domanda svolta e la violazione del principio di cui all ‘ art. 112 cod. proc. civ., mentre la RAGIONE_SOCIALE, costituendosi in giudizio, eccepì, in via preliminare, l ‘ inammissibilità dell ‘ appello, perché relativo a controversia di valore non eccedente euro 1.100,00, e per carenza di interesse, stante l ‘ accoglimento della domanda subordinata; nel merito ribadì le difese già svolte in primo grado.
Si costituì NOME COGNOME con motivi di appello sovrapponibili a quelli dell ‘ appello principale.
In esito al disposto rinnovo della notifica nei confronti di RAGIONE_SOCIALE – proprietario dell’autocarro Fiat Iveco, co involto nel sinistro – non perfezionatasi in conseguenza della cancellazione dal registro delle imprese e della necessità di indirizzare le notifiche a tutti i soci, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 16845/2020, accogliendo l’eccezione sollevata da RAGIONE_SOCIALE, (i) ha dichiarato inammissibile l ‘ appello; (ii) ha condannato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla refusione delle spese del grado.
Avverso la predetta sentenza la società RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso. NOME COGNOME non ha svolto attività difensiva in questa sede.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ‘ art. 380bis 1 cod. proc. civ.
Parte controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., nn. 3 e 4, cod. proc. civ., ‘ Violazione e/o falsa applicazione dell ‘ art. 339, III comma, e 113, II comma, c.p.c. (art. 360, n. 3 e 4 c.p.c.) ‘ deducendo che, ai sensi e per gli effetti dell ‘ art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., le sentenze del Giudice di pace pronunziate secondo equità a norma dell ‘ articolo 113, secondo comma, cod. proc. civ., sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia. Sostiene, inoltre, che l ‘ art. 113 cod. proc. civ., pur prevedendo una pronuncia secondo equità nelle cause il cui valore non eccede millecento euro, fa salve quelle derivanti da rapporti giuridici che abbiano quale fonte contratti conclusi secondo le modalità di cui all ‘ art. 1342 cod. civ. Evidenzia, altresì, di avere proposto gravame avverso la sentenza del Giudice di Pace per violazione delle norme sul procedimento (art. 112 cod. proc. civ.), oltre che dei principi informatori e regolatori della materia (artt. 1260 e 1264 cod. civ.), così che l’appello doveva ritenersi ammissibile.
Il motivo è fondato. Il giudice d’appello, nel dichiarare inammissibile il gravame, non ha valutato che RAGIONE_SOCIALE aveva denunciato la violazione dell’art. 112 c od. proc. civ. (per avere il Giudice di pace erroneamente deciso su un oggetto diverso da quello originariamente dedotto in giudizio), che è norma sul procedimento richiamata dall’art. 339 c od. proc. civ. e, quindi, la decisione impugnata, sul punto, non ha fatto buon governo delle disposizioni normative evocate.
Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., ‘ Violazione o falsa applicazione degli artt. 102 e 331, c.p. c. (art. 360, n. 3 e 4 c.p.c.) ‘ , lamentando che, come risulta dalla sentenza gravata, la pronuncia
del Tribunale è stata emessa senza l ‘ integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci del RAGIONE_SOCIALE
Anche il secondo motivo è fondato. Osserva il Collegio come, nel caso di specie, trovi applicazione l’insegnamento del la giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all ‘ art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall ‘ art. 144, comma 3, dello stesso d.lgs., posto che anche l ‘ azione rivolta dal danneggiato nei confronti della assicurazione del veicolo da lui condotto presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno e che tale accertamento – oggetto della domanda giudiziale, del processo e, infine, del decisum – non può non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui responsabilità si tratta (così, di recente, Cass., sez. III, ord. 16/02/2023, n. 4994; conformi Cass., sez. 6-3, 06/12/2021, n. 38458; Cass., sez. 6-3, 28/09/2021, n. 26232; Cass., sez. III, 08/04/2020, n. 7755; Cass., sez. III, sent. 13/09/2018, n. 22271; Cass., sez. 6-3, 20/09/2017, n. 21896; Cass., sez. III, 10/06/2015, n. 12089); con la conseguenza che l’ omessa integrazione del contraddittorio , rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l’annullamento della sentenza, ai sensi dell’art. 383, terz o comma, cod. proc. civ.
Non essendo stato, nella specie, integrato il contraddittorio ni confronti dei soci del RAGIONE_SOCIALE, deve essere pronunciata la nullità della sentenza impugnata, con conseguente rinvio al Giudice di primo grado, cui è
altresì rimesso di provvedere alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso magistrato,