Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5602 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5602 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 01/03/2024
Oggetto
Procedimento civile – Litisconsorzio Necessario – Mancata integrazione del contraddittorio da parte del giudice di primo grado – Omessa rimessione della causa da parte del giudice di appello – Nullità dell’intero procedimento – Sussistenza – Rinvio della causa al giudice di prime cure ex art. 383, ultimo comma, c.p.c. – Necessità
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15480/2020 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
-intimata – avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1505/2020, depositata il 30 novembre 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 febbraio 2024
dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
con sentenza n. 1505/2020, resa pubblica in data 30 novembre 2020, il Tribunale di Tivoli ha confermato la decisione con la quale il Giudice di pace di Castelnuovo di Porto aveva rigettato, con condanna alle spese, la domanda proposta, nel 2012, da NOME COGNOME contro la RAGIONE_SOCIALE volta a ottenerne la condanna, ai sensi dell’art. 149 cod. ass., al risarcimento dei danni alla persona subiti a seguito di sinistro stradale occorso in data 29 maggio 2010 allorquando, mentre si trovava alla guida della propria autovettura Lancia Y assicurata per la r.c.a. dalla RAGIONE_SOCIALE, veniva violentemente tamponata dalla autovettura Jeep Land Rover Defender, di proprietà della RAGIONE_SOCIALE ed assicurata dalla RAGIONE_SOCIALE;
per la cassazione di tale sentenza NOME COGNOME propone ricorso per cassazione affidato a sette motivi;
l ‘intimata non svolge difese nella presente sede ;
è stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata da rituale comunicazione alle parti costituite;
non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; la ricorrente ha depositato memoria;
considerato che:
co n il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 102 c.p.c. e 144 D.Lgs. 209 del 2005, per aver il giudice del gravame -parimenti a quello di primo grado -omesso di integrare il contraddittorio ex artt. 102 c.p.c. e 144 C.d.a. nei confronti del responsabile civile proprietario/utilizzatore del mezzo danneggiante, litisconsorte necessario, siccome necessario anche nei giudizi promossi, come quello di che trattasi , ai sensi dell’art. 149 cod. ass.;
2 il motivo è fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza delle restanti censure;
osserva il Collegio che, nel caso di specie (relativo a una controversia che, come emerge d quanto esposto a pag. 4 del ricorso e come confermato anche dalla consultazione degli atti allegati del giudizio di primo e secondo grado, aveva ad oggetto l’esercizio dell’azione diretta ex art. 149 del Codice delle assicurazioni), trova applicazione l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ( Codice delle assicurazioni private ), promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall’art. 144, comma 3, dello stesso decreto (v. Cass. 7755 del 08/04/2020; n. 21896 del 20/09/2017), con la conseguenza che, ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio dev’essere integrato ex art. 102 cod. proc. civ. e la relativa omissione, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l’annullamento della sentenza ex art. 383, comma terzo, cod. proc. civ. (v. ex multis Cass. n. 36586 del 30/12/2023; n. 4994 del 16/02/2023; n. 37470 del 30/11/2021; n. 53 del 7/01/2021; n. 18724 del 9/12/2003);
va, quindi, accolto il primo motivo di ricorso e vanno dichiarati assorbiti i restanti motivi;
la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rimessa, ai sensi dell’art. 383, comma terzo, c.p.c., al Giudice di pace di Castelnuovo di Porto, in persona di diverso magistrato onorario, affinché riesamini nel contraddittorio anche della RAGIONE_SOCIALE la domanda risarcitoria proposta da NOME COGNOME e provveda pure sulle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
3 accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti motivi;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Giudice di pace di Castelnuovo di Porto, in persona di diverso magistrato onorario, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza