Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27617 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27617 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
AVV_NOTAIO: COGNOME
Data pubblicazione: 29/09/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso nr. 22600/2020 proposto da: RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, NOME, NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME , NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e Fallimento RAGIONE_SOCIALE
– intimati –
avverso la sentenza n.20/2020 della Corte d’Appello di Cagliari, depositata in data 29/6/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/9/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE:
1 La Corte d’Appello di Cagliari , con sentenza del 29 giugno 2020, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento, rilevando che il reclamo era stato proposto oltre il termine fissato dall’art 18 , 4° comma l fall.
RAGIONE_SOCIALE, affidandosi ad un unico motivo, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, notificato alla sola RAGIONE_SOCIALE che non ha svolto difese.
3 Il ricorso non risulta invece notificato al curatore del fallimento ed agli altri creditori istanti, convenuti nel giudizio di merito, non costituitisi nella fase che ha condotto alla pronuncia della sentenza impugnata, ma aventi la qualità di litisconsorti necessari nel giudizio di reclamo alla dichiarazione di fallimento (cfr.Cass. 5907/2018, 11099/2004 2796/1997 e 552/1989) e quindi anche nel procedimento di legittimità.
4 Deve, pertanto, disporsi l’integrazione del contraddittorio nei confronti di COGNOME NOME, NOME, NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME e del Fallimento RAGIONE_SOCIALE rinviando il processo a nuovo ruolo.
P.Q.M.
Rinvia il processo a nuovo ruolo, disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti indicati in motivazione entro il termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza .