Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36086 Anno 2023
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36086 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2023
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME. COGNOME
Consigliera
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 24734 del ruolo generale dell’anno 2016, proposto da
DEL MONTE NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 7952/2016, pubblicata in data 20 aprile 2016;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 7 dicembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME ha promosso una procedura di esecuzione forzata, nelle forme del pignoramento presso terzi, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (poi divenuta RAGIONE_SOCIALE).
La debitrice esecutata ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c..
Oggetto:
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.)
Ad. 07/12/2023 C.C.
R.G. n. 24734/2016
Rep.
L’opposizione è stata accolta dal Giudice di Pace di Roma, con condanna dell’opposto al pagamento, oltre che delle spese di lite, anche di una ulteriore somma, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c..
Il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello del COGNOME.
Ricorre il COGNOME, sulla base di quattro motivi.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società intimata.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
È pregiudiziale, rispetto all’esame del merito, il rilievo dell ‘ inammissibilità del ricorso, per violazione dei requisiti di specificità e della sommaria esposizione del fatto, previsti dall’art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6, c.p.c..
1.1 Si tratta di requisiti di contenuto-forma del ricorso, il quale deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez.
U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 -01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 -01; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 -01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 01). La prescrizione di siffatti requisiti non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass.,
Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 -01; Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 -01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004). È, dunque, necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.
Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo.
1.2 In primo luogo, si osserva che l’esposizione dei fatti di causa contenuta nel paragrafo intitolato « Svolgimento del processo » (a pag. 4 e 5 del ricorso) è effettuata con un richiamo al contenuto della sentenza impugnata, che apparirebbe addirittura riportato testualmente (come conferma l’uso delle virgolette e del corsivo): in realtà, però, il testo trascritto risulta difforme dal testo effettivo del provvedimento pubblicato e depositato in atti.
Già solo sulla base di tale rilievo, il ricorso deve ritenersi inammissibile, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto l’esposizione dei fatti di causa i n esso contenuta non può neppure effettivamente riferirsi alla presente controversia. In ogni caso, nella situazione di mancato riscontro tra l’esposizione dei fatti contenuta nel ricorso e quella di cui alla sentenza impugnata, deve escludersi che sussista sufficiente certezza in ordine alle ragioni poste a base dell’opposizione, al suo ef fettivo oggetto ed alla sua precisa portata, alle motivazioni poste a fondamento della decisione di primo grado ed alle censure
avanzate avverso quest’ultima con l’atto di appello, il che determina l’inidoneità della suddetta esposizione ad integrare il requisito di ammissibilità del ricorso di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
1.3 Inoltre, quale ulteriore ed indipendente ragione di inammissibilità può rilevarsi che, nel presente giudizio, il cui oggetto è costituito da una opposizione all’esecuzione proposta, ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., nel corso di un processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, non solo non risulta evocato il terzo pignorato (o i terzi pignorati), neanche in sede di legittimità, ma neanche è indicato chi sia il suddetto terzo pignorato (o i suddetti terzi pignorati), né se siano state rese una o più dichiarazioni di quantità, ed eventualmente in quali termini.
Questa Corte ha sancito, con decisione applicabile a tutte le opposizioni esecutive, di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa aAVV_NOTAIOata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanza in materia di esecuzione forzata (cd. ‘progetto esecuzioni’, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019), il principio di diritto per cui « nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario» , superando ogni precedente incertezza in proposito e chiarendo, anzi, espressamente, in motivazione, che « è avviso del Collegio giudicante che il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi: e debba esserlo sempre, senza distinzioni di sorta. Ciò per molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza » (per la più esaustiva illustrazione, in dettaglio, delle suddette ragioni, si fa
diretto rinvio alla motivazione del precedente in questione, e cioè Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412 -01, al quale successivamente risultano conformi, tra i molti altri: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26114 del 27/09/2021, Sez. 6 -3; Ordinanza n. 37929 del 02/12/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021, Rv. 663189 -01; nel medesimo senso, anche con riferimento alla riscossione coattiva di crediti a mezzo ruolo, ai sensi dell’art. 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973, cfr.: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16236 del 19/05/2022, Rv. 665106 -01; con riguardo al giudizio di reclamo avverso la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 32445 del 03/11/2022, Rv. 666112 – 01).
Ai principi di diritto sopra indicati va data piena continuità. La parte ricorrente, peraltro, non si è fatta carico -nemmeno nell’ampio intervallo di tempo trascorso dall’esplicito arresto sopra richiamato -di attivare gli strumenti processuali per farvi adeguatamente fronte.
Orbene, se il giudizio di merito si è certamente svolto in mancanza di (almeno) un litisconsorte necessario, non è neanche possibile per questa Corte, a causa delle lacune espositive di cui al ricorso, valutare adeguatamente -sulla base dell’esposizione dei fatti in quest’ultimo contenuta se vi siano e quali siano eventuali altri litisconsorti necessari pretermessi, nonché verificare la sussistenza di eventuali altre questioni di carattere processuale e/o sostanziale, rilevabili di ufficio anche ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., che possano avere rilievo ai fini della decisione della presente controversia.
1.4 In definitiva, a causa del segnalato difetto di esposizione dei fatti di causa, non è possibile per la Corte accedere alla valutazione del merito dei motivi di ricorso, dovendo il ricorso stesso essere dichiarato inammissibile (cfr., in proposito, da ultimo, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26562 del 14/09/2023, Rv.
668669 -01: « in materia di opposizioni esecutive, il ricorso per cassazione carente dell’esatta indicazione dei litisconsorti necessari è inammissibile, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.: non è possibile, nonostante la violazione dell’art. 102 c.p.c., rimett ere l’intera causa al giudice di primo grado al fine di procedere a contraddittorio integro a causa dell’assoluta incertezza dell’identità dei litisconsorti stessi, trattandosi di requisito di contenuto-forma che deve essere assolto necessariamente con il ricorso e non può essere ricavato ‘aliunde’ ; in applicazione del principio la RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal creditore procedente avverso la sentenza di accoglimento dell’opposizione proposta dal debitore esecutato in un’esecuzione mobiliare presso terzi, in ragione della totale omissione di identificazione dei terzi pignorati, litisconsorti necessari »; nel medesimo senso: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11268 del 12/06/2020, Rv. 658143 -01).
A solo scopo di completezza espositiva, si osserva ulteriormente che risulterebbero inammissibili, nei ristretti limiti in cui da esse possa comunque ricavarsi l’astratta tesi in diritto sostenuta, per difetto di specificità, anche le singole censure di cu i ai motivi di ricorso, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c..
2.1 Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazione dell’ art. 339 III co. c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.) ».
Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 600/1973: applicazione e quantificazione ritenuta d’acconto. Poteri e doveri del sostituto. Diritti del sostituito. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.) ».
L’esame nel merito delle censure di cui ai motivi di ricorso in questione (con i quali si sostiene, nella sostanza, che in sede di
gravame sarebbe stata denunciata la violazione di principi regolatori della materia) avrebbe richiesto il puntuale richiamo delle ragioni che erano state poste alla base dell’opposizione, delle difese svolte dall’opposto (cioè l’attuale ricorrente) in relazione alle stesse, delle motivazioni per cui il giudice di pace aveva accolto l’oppo sizione e delle specifiche censure svolte in appello avverso tale decisione; tali indicazioni non risultano, però, effettuate con la necessaria chiarezza, nel ricorso (la cui esposizione dei fatti di causa, come già esposto, pare addirittura riferirsi ad altra controversia), né esse emergono dalla sentenza impugnata.
In ogni caso, la precisa applicazione, in dettaglio, delle disposizioni normative in tema di ritenuta di acconto da parte del sostituto di imposta non potrebbe considerarsi rientrare tra i ‘ principi regolatori della materia ‘ , né risulta sufficientemente precisato, nel ricorso, se ed in quali termini fosse stata posta, nel giudizio di primo grado, la questione dell’eventuale applicazione della ritenuta d’acconto anche sugli importi dovuti a titolo di IVA e CPA.
2.2 Con il terzo motivo si denunzia « Violazione e falsa applicazione dell’ art. 100 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.) ».
Si tratta di un motivo formulato in modo del tutto generico: il ricorrente lamenta « la violazione del principio regolatore della materia dell’interesse ad agire, disciplinato dall’art. 100 c.p.c. », senza però chiarire in modo adeguato e sufficientemente comprensibile se (ed eventualmente in quali termini) tale violazione sarebbe stata commessa dal giudice di primo grado e se (ed eventualmente in quali termini) essa era stata denunciata con l’atto di appello, ovvero se si tratta di una violazione che si imputa direttamente alla sentenza impugnata.
Anche in questo caso, la valutazione della fondatezza delle censure formulate avrebbe richiesto il puntuale ed adeguato richiamo all’esatto oggetto ed all’esatta portata dell’opposizione proposta dalla società debitrice, alle difese svolte nel giudizio di primo grado, alle motivazioni ed alla portata della decisione di accoglimento dell’opposizione stessa da parte del giudice di pace ed alle censure svolte in appello avverso quest’ultima, richiami che nel ricorso mancano o sono insufficienti.
2.3 Con il quarto motivo si denunzia « Violazione e falsa applicazione degli artt. 92 e 96 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.) ».
Le censure di cui al motivo di ricorso in esame, che hanno ad oggetto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, nonché di una ulteriore somma ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., operate dal giudice di primo grado, presupporrebbero, s ul piano logico e giuridico, l’accoglimento dei precedenti motivi di ricorso, con i quali viene contestata la dichiarazione di radicale inammissibilità dell’appello: poiché tali ultimi motivi non hanno, invece, trovato accoglimento -per le ragioni fini qui esposte -e, di conseguenza, resta confermata la radicale inammissibilità dell’impugnazione avanzata contro la sentenza di primo grado, anche questo motivo di ricorso non potrebbe che seguire analoga sorte.
D’altra parte, si tratta di censure che sarebbero, ancora una volta, inammissibili per difetto di specificità, in quanto: a) la condanna al pagamento delle spese di lite è, di per sé, legittima e non sindacabile, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., in virtù dell’accoglimento dell’opposizione e, quindi, dell’integrale soccombenza della parte opposta, e nel ricorso non è specificamente deAVV_NOTAIOa, invece, la sussistenza di una eventuale situazione di parziale reciproca soccombenza; b) la stessa contestazione della condanna al pagamento di una ulteriore somma, ai sensi dell’art.
96, comma 3, c.p.c. -che richiede semplicemente il rilievo da parte del giudice di un abuso dello strumento processuale -avrebbe richiesto una più puntuale illustrazione e una più specifica censura delle ragioni poste dal giudice di pace a base della stessa.
Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo la società intimata svolto attività difensiva.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-dichiara inammissibile il ricorso.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-