Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33541 Anno 2023
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33541 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/12/2023
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 15749 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da
COGNOME NOME NOMEC.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: P_IVA)
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Venezia n. 3042/2021, pubblicata in data 13 dicembre 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 19 ottobre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
L’agente della riscossione ha proceduto, ai sensi dell’art. 72 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, al pignoramento dei crediti vantati da NOME COGNOME nei confronti del suo datore di lavoro, RAGIONE_SOCIALE, in virtù di pretese di
Oggetto:
RAGIONE_SOCIALE A MEZZO RUOLO – OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.)
Ad. 19/10/2023 C.C.
R.G. n. 15749/2022
Rep.
varia natura iscritte a ruolo, oggetto di undici distinte cartelle di pagamento.
Il debitore ha proposto opposizione, deducendo vizi della procedura di riscossione nonché la prescrizione di tutti i crediti oggetto RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento notificate più di cinque anni prima dell’atto di pignoramento.
L’esecuzione è stata sospesa all’esito della fase sommaria e, con l’atto introduttivo della fase di merito dell’opposizione, il COGNOME ha chiesto altresì la restituzione RAGIONE_SOCIALE somme frattanto percepite dall’agente della riscossione, nonché lo svincolo di quelle comunque accantonate dall’azienda terza pignorata. Successivamente ha chiesto ed ottenuto in via amministrativa la definizione agevolata per quattro RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento poste a base del pignoramento.
Il Tribunale di Venezia ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con riguardo ai crediti di cui alle cartelle di pagamento per le quali era intervenuta la definizione agevolata, mentre ha accolto l’opposizione all’esecuzione con riguardo ai crediti oggetto di altre sei cartelle di pagamento, ritenuti prescritti. Ha rigettato le altre domande proposte, ivi inclusa quella con cui era stato chiesto di ordinare al terzo pignorato, che non era parte del giudizio, lo svincolo RAGIONE_SOCIALE somme accantonate.
Dopo la decisione di primo grado, l’agente della riscossione ha comunicato all’azienda terza pignorata di rinunciare al pignoramento, liberandola dagli obblighi di custodia di cui all’art. 546 c.p.c. e quest’ultima ha, quindi, restituito al debitore parte dell’importo pignorato (che era complessivamente pari ad € 6.451,84), precisamente quello corrispondente alla cifra accantonata e non versata all’agente procedente, in virtù della sospensione dell’esecuzione (pari ad € 2.745,52).
La Corte d’a ppello di Venezia ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre il COGNOME, sulla base di sei motivi.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione.
Ragioni della decisione
Risulta pregiudiziale, rispetto all’esame dei motivi del ricorso, il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di merito.
Nel presente giudizio, il cui oggetto è costituito da una opposizione all’esecuzione proposta, ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., nel corso di un processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, promosso dall’agente della riscossione ne lle forme speciali di cui all’art. 72 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, non è stato infatti evocato il terzo pignorato (RAGIONE_SOCIALE), che non risulta, del resto, evocato dalla parte ricorrente neanche in sede di legittimità.
Questa Corte ha sancito, con decisione applicabile a tutte le opposizioni esecutive, di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa aAVV_NOTAIOata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanza in materia di esecuzione forzata (cd. ‘progetto esecuzioni’, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019), il principio di diritto per cui « nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario» , superando ogni precedente incertezza in proposito e chiarendo, anzi, espressamente, in motivazione, che « è avviso del Collegio giudicante
che il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi: e debba esserlo sempre, senza distinzioni di sorta. Ciò per molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza » (per la più esaustiva illustrazione, in dettaglio, RAGIONE_SOCIALE suddette ragioni, si fa diretto rinvio alla motivazione del precedente in questione, e cioè Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412 -01, al quale successivamente risultano conformi, tra i molti altri: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26114 del 27/09/2021, Sez. 6 -3; Ordinanza n. 37929 del 02/12/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021, Rv. 663189 -01; nel medesimo senso, anche con riferimento alla riscossione coattiva di crediti a mezzo ruolo, ai sensi dell’art. 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973, cfr.: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16236 del 19/05/2022, Rv. 665106 -01; con riguardo al giudizio di reclamo avverso la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 32445 del 03/11/2022, Rv. 666112 – 01).
Ai principi di diritto sopra indicati va data piena continuità.
Ne consegue che il giudizio di merito si è svolto senza la partecipazione di tutti i legittimati passivi necessari, il che ne determina la nullità, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, imponendo l’annullamento della pronuncia emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di prime cure (cfr., in generale: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384: « quando risulta integrata la violazione RAGIONE_SOCIALE norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, RAGIONE_SOCIALE pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383,
comma 3, c.p.c. »; conf., tra le decisioni più recenti: Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021, Rv. 660603 -01; Sez. 2, Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020, Rv. 659380 -01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 3973 del 18/02/2020, Rv. 656992 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018, Rv. 648481 -01; Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez. U, Sentenza n. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3, Sentenza n. 3866 del 26/02/2004, Rv. 570566 -01; Sez. 3, Sentenza n. 1462 del 30/01/2003, Rv. 560455 – 01).
La sentenza impugnata va, in definitiva, cassata, con rimes- sione del procedimento al giudice di primo grado.
È appena il caso di osservare che non è possibile giungere a diverse conclusioni: a) né, da una parte, con riguardo alla domanda di ripetizione RAGIONE_SOCIALE somme incassate dall’agente della riscossione in sede esecutiva e di cui il debitore opponente ha chiesto la restituzione, in quanto tale domanda è logicamente conseguente all’accoglimento dell’opposizione all’esecuzione (in tutto o in parte); b) né, dall’altra parte, con riguardo ai crediti per cui è stata accolta ed onorata la domanda di definizione agevolata del debitore esecutato, restando in contestazione, anche per tali crediti, se la determinazione dell’importo versato ai fini della definizione agevolata abbia tenuto conto di quanto già incassato dall’agente della riscossione in sede esecutiva ovvero vi sia stata una duplicazione dei pagamenti e, di conseguenza, dovendosi stabilire se sussiste (ed eventualmente in quali limiti) il diritto dell’agente di procedere ad esecuzione forzata e, dunque, il suo diritto di trattenere quanto versato in sede esecutiva dal terzo pignorato, in relazione a quei crediti. Si tratta, in entrambi i casi, di questioni che dovranno essere decise all’esito della rinnovazione del giudizio, a contraddittorio integro.
La sentenza impugnata è cassata, con rinvio al Tribunale di Venezia, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte:
-decidendo sul ricorso, cassa la decisione impugnata, con rinvio al Tribunale di Venezia, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-