Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23197 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 23197 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 27/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 24254-2022 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1346/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/04/2022 R.G.N. 831/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
R.G.N. 24254NUMERO_DOCUMENTO2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 13/03/2024
CC
RILEVATO CHE:
l’odierno ricorrente esperiva pignoramento presso terzi al fine di ottenere presso gli istituti di credito Unicredit S.p.A, Monte dei Paschi di Siena S.p.A e BNL S.p.A., la somma dovuta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sulla base della sentenza della Corte di appello di Roma nr. 101 del 2007;
a seguito di opposizione da parte dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, il giudizio era riassunto dinanzi al Tribunale di Roma – sezione lavoro – che, in accoglimento della domanda dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, dichiarava illegittima la procedura esecutiva: il creditore già era in possesso di un’ordinanza di assegnazione, benché dichiarata inefficace ex art. 14 DL nr. 669 del 1996;
avverso la pronuncia proponeva appello il creditore istante. L’impugnazione era respinta dalla Corte di appello di Roma, con la pronuncia indicate in epigrafe;
ha chiesto la cassazione della sentenza Marino Samsa con due motivi, successivamente illustrati con memoria. Ha resistito l’RAGIONE_SOCIALE, con controricorso;
il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in Camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – è dedotta la violazione degli artt. 101, 546, 547 e 615 cod.proc.civ., per violazione del litisconsorzio necessario. Trattandosi di opposizione a espropriazione presso terzi, i terzi pignorati (Unicredit S.p.A, Monte dei Paschi di Siena S.p.A e BNL S.p.A.) sono litisconsorti necessari: gli stessi, invece, non sono stati convenuti in giudizio;
con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod.proc.civ. – è dedotta la violazione degli artt. 27, 39, 112,
409, 442, 617 e 618 bis cod.proc.civ. Si assume la sussistenza di una litispendenza;
è fondato il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio;
oggetto del giudizio è una opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod.proc.civ. proposta in un processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi: in tale giudizio non risultano evocato i terzi pignorati;
questa Corte, con decisione valida per tutte le opposizioni esecutive, superando precedenti incertezze, ha affermato il principio per cui «In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato» (Cass. nr. 13533 del 2021 e numerose conformi: tra le più recenti, Cass. nr. 2986 del 2023). Ciò per molteplici ragioni: «di sistema, di semplicità e di coerenza» (così Cass. nr. 13533 cit. e per la più esaustiva illustrazione, in dettaglio, delle suddette ragioni, si fa diretto rinvio alla relativa motivazione);
al principio di diritto sopra indicato va data continuità in questa sede. Il giudizio di merito si è, dunque, svolto in mancanza dei terzi legittimati passivi necessari;
al rilievo del difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di merito (oltre che nel presente giudizio), consegue la dichiarazione di nullità dello stesso giudizio di merito, con rimessione delle parti davanti al giudice originariamente adito affinché, previa regolarizzazione del contraddittorio, sia rinnovata l’attività processuale svolta invalidamente (così Cass. nr. 32445 del 2022: «la non integrità originaria del contraddittorio, rilevabile d’ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità, determina la cassazione delle decisioni di merito, con rinvio ex artt. 383, comma 3, e 354, c.p.c., al
giudice di primo grado perché provveda all’integrazione del contraddittorio»);
in conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la decisione impugnata va annullata, ai sensi dell’art. 383, comma 3, cod.proc.civ., con rimessione delle parti davanti al Tribunale di Roma (in termini, Cass. nr. 2986 del 2023), anche per le spese del presente procedimento.
PQM
La Corte, in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata, con rimessione delle parti davanti al Tribunale di Roma, originariamente adito,