Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16004 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 16004 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2535/2022 R.G. proposto da: stesso
NOME (CODICE_FISCALE), da se rappresentato e difeso
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di NAPOLI n. 9551/2021 depositata il 24/11/2021.
Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 29/05/2024, dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
Rilevato che
AVV_NOTAIOAVV_NOTAIO, nella qualità di difensore antistatario in una causa civile di risarcimento dei danni, notificò un atto di pignoramento presso terzi all’RAGIONE_SOCIALE, quale debitrice, e all’RAGIONE_SOCIALE dell’agente RAGIONE_SOCIALE quale terza pignorata;
l’RAGIONE_SOCIALE propose opposizione all’esecuzione, trattata nella sua fase di merito dinanzi al Giudice di pace di Pozzuoli, che la rigettò;
l’RAGIONE_SOCIALE propose appello e l’AVV_NOTAIO interpose appello incidentale;
il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza che si allega essere stata pubblicata il 24/11/2021 con il n. NUMERO_DOCUMENTO, accolse l’appello principale e rigettò l’incidentale, e condannò l’AVV_NOTAIO COGNOME alle spese dei due gradi di giudizio e al pagamento di euro milleottocento ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ.;
avverso la detta sentenza ricorre per cassazione con due motivi l’AVV_NOTAIO;
RAGIONE_SOCIALE rimane intimata;
la causa venne chiamata all’adunanza camerale del 29/11/2023, al cui esito la Corte, con ordinanza interlocutoria n. 4296 del 16/02/2024, rinviò a nuovo ruolo in attesa della soluzione della questione relativa alla ritualità del deposito, ai sensi dell’art. 369, comma 1, cod. proc. civ., di copia della sentenza priva degli indispensabili dati autentici su genuinità della copia stessa, data di pubblicazione ed univoci estremi di pubblicazione ai fini della identificazione del documento, di norma apposti in via automatica dal sistema informatico di gestione dei servizi di cancelleria, attestante la data di deposito ed il numero del provvedimento;
Considerato che
la questione relativa alla ritualità della sentenza priva del cd. glifo è stata risolta con sentenza n. 12971 del 13/05/2024;
alla stregua delle prospettazioni dirimenti di cui alla detta pronuncia, resa a seguito di pubblica udienza, il Collegio ritiene che, nella specie la lacuna della mancata apposizione dei dati sulla copia della sentenza possa essere colmata dai dati ricavabili dal sistema telematico e segnatamente dalla autenticità della firma elettronica qualificata apposta al documento e dalla data della posta elettronica certificata (PEC) di notifica della sentenza da parte dell’AVV_NOTAIO, con attestazione, da parte dello stesso difensore della RAGIONE_SOCIALE che «ai sensi dell’art. 16 bis , co. 9 bis del D.L. 179/2012, che l’allegato file “sentenza.pdf” (SENTENZA N°9551/2021 TRIBUNALE DI NAPOLI) è copia conforme alla copia digitale presente nel fascicolo informatico di cancelleria dalla quale è stata estratta», recante data «NAPOLI, 24 novembre 2021»: e quindi potendosi affermare che la sentenza impugnata è stata resa in data 24/11/2021, con numero 9551 ed è stata notificata lo stesso giorno da parte della RAGIONE_SOCIALE all’AVV_NOTAIO COGNOME ;
risultando adempiuti gli adempimenti di cui all’art. 369 , comma 2, n. 2 cod. proc. civ. e risultando rispettati i termini di legge, in quanto il ricorso è stato notificato in data 14/01/2022, ossia nei sessanta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, il ricorso deve essere scrutinato nel merito;
il ricorrente pone due motivi di impugnazione;
il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 543, 615, comma 2, 616, 102, 383, comma 3, e 354 cod. proc. civ. e concerne la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, ossia l’RAGIONE_SOCIALE ;
il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., il ricorrente censura la
R.g. n. 2535 del 2022;
Ad. 29/05/2024; estensore: NOME COGNOME
sentenza d’appello per insussistenza dei presupposti per la condanna per responsabilità processuale;
il primo motivo è fondato: la terza pignorata, ossia la RAGIONE_SOCIALE Centrale ha reso la dichiarazione di debito a mezzo di suo delegato, ma non è stata parte del giudizio di opposizione, né davanti al Giudice di Pace di Pozzuoli e tantomeno dinanzi al giudice dell’appello territoriale;
questa Corte ha affermato che in tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva, quale quello in oggetto, si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato (Cass. n. 13533 del 18/05/2021 Rv. 661412 01) e l’orientamento è rimasto fermo nel tempo, ritenendosi che l’interesse del terzo è risultato casisticamente rilevato in modo così ampio « da ricomprendervi tutte le ipotesi più frequenti e rilevanti », salve le sole fattispecie, che qui non ricorrono, in cui detto interesse non può « in radice » individuarsi essendo venuti meno, tipicamente per rinuncia, i motivi di opposizione propriamente esecutivi, e il terzo stesso non avrebbe alcuna ragione per essere coinvolto (Cass. n. 39973 del 14/12/2021 in motivazione);
stante la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti della terza pignorata, l’RAGIONE_SOCIALE, la sentenza impugnata è cassata e, trattandosi di nullità che, se rilevata a suo tempo dal giudice di appello avrebbe comportato la rimessione al primo giudice, ai sensi dell’art. 354, comma 1, cod. proc. civ., la causa deve, in applicazione dell’art. 383, comma 3, codice di rito, essere rimessa al Giudice di pace di Pozzuoli, in persona di diverso magistrato, affinché provveda ad esaminare nuovamente il merito dell’opposizione, ma previa integrazione del contraddittorio nei confronti della terza pignorata, litisconsorte necessaria erroneamente finora pretermessa;
il secondo motivo di ricorso, che è diretto a fare cadere la condanna per responsabilità processuale aggravata, è assorbito dall’accoglimento del primo motivo;
la regolazione delle spese di questa fase di legittimità deve essere rimessa al Giudice di Pace di Pozzuoli, alla quale la causa è rinviata;
p. q. m.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la gravata sentenza e rimette la causa al Giudice di pace di Pozzuoli, in persona di diverso magistrato, pure per le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di