Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13982 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13982 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 13790-2018 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE complementare
R.G.N. 13790/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 23/04/2024
CC
domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1746/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 24/10/2017 R.G.N. 362/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda dei ricorrenti indicati in epigrafe, dipendenti da RAGIONE_SOCIALE -ora RAGIONE_SOCIALE -e collocati in esubero, avente ad oggetto il riconoscimento, ai fini del computo dell’assegno straordinario dovuto dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, della contribuzione correlata, includendovi i compensi per lavoro straordinario e i premi aziendali percepiti in costanza di rapporto.
Riteneva la Corte che nel settore del credito la l. n.155 del 19 81 fosse stata derogata dall’art.2 comma 28 della legge n. 662 del 1996 che dettava una disciplina specifica degli ammortizzatori sociali per i dipendenti di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità. La norma era stata attuata dal d.m. n.158 del 2000 relativo al settore creditizio, e il relativo art.10 indicava che la retribuzione mensile utile ai fini della
determinazione del trattamento previdenziale era la retribuzione parametrata sulla base dell’ultima mensilità percepita secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata.
Avverso la sentenza, i ricorrenti di cui in epigrafe propongono un motivo di impugnazione.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE, illustrato da memoria.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.8 della legge n.155 del 1981, dell’art.28 comma 2 della legge n.662 del 1996, dell’art.3 d.m. 27.11.1997, n.447 e dell’art.10 d.m. n.158 del 20 00, nonché dell’Accordo Nazionale di Lavoro 28 febbraio 1998.
Ad avviso dei ricorrenti la Cort e d’appello avrebbe dovuto disapplicare l’art.10 d.m. n.158 del 2000 in quanto contrario all’art.8 comma 4 della legge n.155 del 1981 il quale considera nella retribuzione utile ai fini del trattamento previdenziale anche gli emolumenti ultramensili quali i premi. Precisano che l’art.8, comma 4 l. n.155 del 1981 rinviava la contrattazione collettiva e, in particolare, l’Accordo nazionale 28 febbraio 1998, cui fa richiamo allo stesso art.2 comma 28 della legge n.662 del 1996.
Va preliminarmente rilevata la nullità del giudizio per difetto di integrità del contraddittorio, non essendo stato evocato in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE.
L’RAGIONE_SOCIALE è il soggetto deputato all’erogazione dell’assegno straordinario a carico del RAGIONE_SOCIALE, cui vanno versati i contributi (artt.5 e 6 d.m. n.158 del 2000); esso è dunque l’ente destinatario della contribuzione correlata. La domanda dei ricorrenti, volta ad una riliquidazione dell’assegn o straordinario mediante maggior computo della contribuzione, è destinata ad incidere nella sfera giuridica dell’RAGIONE_SOCIALE .
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che nel giudizio promosso dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi, sussiste litisconsorzio necessario con l’Istituto previdenziale (Cass.8956 del 2020).
Il principio è stato ribadito nello specifico ambito, qui rilevante, della contribuzione correlata all’assegno straordinario a carico del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ex d. m. n.158/2000 (Cass.19679 del 2020, Cass.29637 del 2021).
Non avendo la Corte d’appello rilevato il difetto di integrità del contraddittorio secondo il disposto dell’art.354 c.p.c., la sentenza va cassata con rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell’art.383, comma 3 c.p.c., che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.