Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 35660 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 35660 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/12/2023
NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE CONDELLO AUGUSTO COGNOME NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME.
AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20279/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliato presso lo RAGIONE_SOCIALE, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente – contro
COGNOME NOME, che si difende ai sensi dell’art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO
– controricorrente –
e nei confronti di
COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME
ASSEGNAZIONE -INESATTA QUANTIFICAZIONE DEL CREDITO -ESTINZIONE PARZIALE DEL CREDITO -PROVA – DIFETTO DI CONTESTAZIONE
Ud. 27/10/2023 CC Cron. R.G.N. 20279/2022
-intimati – avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2330/2022, pubblicata in data 28 giugno 2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOMEAVV_NOTAIO COGNOME
Fatti di causa
Il Comune di Salerno, convenendo in giudizio NOME COGNOME e NOME COGNOME, proponeva opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. avverso l’ordinanza di assegnazione di somme resa nell’ambito di procedura esecutiva immobiliare, adducendo che il Giudice dell’esecuzione aveva riconosciuto una somma superiore a quella richiesta.
Il Tribunale di Salerno rigettava l’opposizione.
Osservava che il Comune aveva dedotto di avere corrisposto alla De COGNOME parte delle somme, lamentando la mancata contabilizzazione delle stesse ai fini della esatta quantificazione del quantum debeatur , ma non aveva provato l’asserito pagamento , non potendo attribuirsi alcuna valenza probatoria alla documentazione prodotta in copia dall’Ente, dalla quale emergeva un pagamento in contanti , e non risultando l’emissione di mandati di pagamento con relative ricevute di incasso, né la corresponsione, all’esito della notifica dell’atto di precetto, di somme comprensive di interessi e rivalutazione maturati sino alla data della notifica.
Il Comune di Salerno propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso la suddetta decisione.
NOME COGNOME resiste con controricorso.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ.
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.
Il Comune ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo si deduce ‹‹ omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ›› .
Il ricorrente lamenta che il giudice di merito avrebbe totalmente omesso di esaminare un punto decisivo, costituito dall’errore di calcolo ascrivibile al Giudice dell’esecuzione nella determinazione della somma oggetto di assegnazione. Precisa, sul punto, che la COGNOME, con l’atto di precetto notificato il 7 novembre 2005, aveva intimato il pagamento della somma di euro 1.683.651,44, già comprensiva della rivalutazione e degli interessi sino a detta data; successivamente, con la notula di aggiornamento del credito depositata il 29 aprile 2012, ricalcolando interessi e rivalutazione, aveva chiesto un importo complessivo di euro 2.092.582,48. Con l’ordinanza di assegnazione il Giudice dell’esecuzione, per un errore di calcolo, aveva indicato quale somma precettata l’importo di euro 2.092.592,48, senza tenere conto che detta somma comprendeva già interessi aggiornati, per poi calcolare su detto importo nuovamente la rivalutazione e gli interessi a far data dal 7 novembre 2005 sino alla data di emissione dell’ordinanza, con ciò determinando una maggiorazione pari a euro 166.230,70. Pur avendo espressamente contestato con il ricorso introduttivo del giudizio, con l’atto introduttivo della fase di merito e anche in comparsa conclusionale tale erronea duplicazione degli interessi, il Tribunale adito aveva trascurato di valutare l’eccepita inesatta quantificazione della somma.
Con il secondo motivo, prospettando nullità della sentenza in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. per violazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., l’Ente ricorrente
assume che il Tribunale avrebbe fondato la decisione su una presunta mancanza di prova dei pagamenti, senza considerare che la COGNOME non li aveva mai contestati, limitandosi a sostenere di averli incassati. Soltanto nella memoria di replica ex art. 190 cod. proc. civ., e dunque tardivamente, aveva eccepito che tali pagamenti non erano avvenuti.
Soggiunge di avere documentato tempestivamente i pagamenti effettuati in data 17 novembre 2006 e 26 luglio 2007 e, comunque, che la COGNOME, nel giudizio di opposizione, non aveva contestato la ricezione di tali importi, avendo piuttosto effettuato, in comparsa di costituzione e risposta, una diversa imputazione di dette somme, richiamando una sentenza di condanna resa dalla Corte di Cassazione in data 16 marzo 2010; si duole, pertanto, che in difetto di specifica contestazione da parte dell’opposta, il giudice abbia ritenuto non provato il pagamento.
Censura altresì la decisione gravata per vizio di ultrapetizione nella parte in cui si afferma che non poteva riconoscersi valenza probatoria alla documentazione prodotta in copia, in quanto gli opposti non avevano mai disconosciuto la conformità all’originale della documentazione attestante i pagamenti.
Con il terzo motivo, deducendo ‹‹ nullità della sentenza in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. per violazione dell’art. 90 cod. proc. civ.›› , il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere totalmente posto a suo carico le spese di lite, sebbene fossero state rigettate le eccezioni preliminari di tardività dell’opposizione e di carenza di ius postulandi sollevate dagli opposti.
Occorre, preliminarmente, osservare che il grado di merito del presente giudizio risulta inficiato da una nullità processuale che è indispensabile in questa sede rilevare ex officio . Al presente giudizio non ha, infatti, partecipato il terzo pignorato, litisconsorte necessario.
Questa Corte, con la sentenza del 18 maggio 2021, n. 13533, superando il precedente orientamento a mente del quale il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione esecutiva, qualora non sia interessato alle vicende processuali relative alla legittimità e alla validità del pignoramento dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo, potendo assumere, invece, tale qualità solo quando abbia un interesse all’accertamento dell’estinzione del suo debito per non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo debitore (cfr. Cass., sez. 3, 05/06/2020, n. 10813), ha statuito che il terzo pignorato deve essere considerato parte necessaria nei procedimenti di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi sempre e senza alcuna distinzione per ragioni sia di sistema, sia di semplicità, sia di coerenza.
A tale conclusione questa Corte è pervenuta osservando, in particolare, che, da tempo il concetto di ‹‹interesse›› è stato ampliato in modo così ampio « da ricomprendervi tutte le ipotesi più frequenti e rilevant i», tanto che si è ammesso l’intervento del terzo giustificato dalla volontà di controllare la destinazione delle somme pignorate o di sostenere le ragioni dell’opponente, nonché se ne è ritenuta necessaria la chiamata in causa quando l’opposizione abbia ad oggetto l’invalidità del pignoramento o l’illegittimità dell’ordinanza dichiarativa dell’inefficacia di esso (Cass., n. 13533/2021, cit.) .
Si è, pertanto, ritenuto che il terzo pignorato sia sempre un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi, perché egli è destinatario, in ragione del pignoramento, di una serie di obblighi, ossia di astenersi da certe attività, o di compierne altre (artt. 545 e 546 cod. proc. civ.), e che tali obblighi persisteranno o verranno meno in base all’esito dell’opposizione eventualmente proposta, di talché l’esito di questa non può mai dirsi indifferente per il terzo pignorato.
Ciò comporta che, seppure in punto di fatto possa accadere che il terzo non abbia interesse all’esito dell’opposizione, in punto di diritto un interesse del terzo ad interloquire sulla fondatezza dell’opposizione esecutiva e ad essere reso direttamente partecipe degli esiti del giudizio sussiste sempre, quale che dovesse essere l’atteggiamento da questi assunto dopo il pignoramento (Cass., sez. 3, 21/03/2022, n. 9000).
A tale indirizzo, al quale successivamente si è uniformata la giurisprudenza di questa Corte (v., tra le altre, Cass., sez. 3, 27/09/2021, n. 26114; Cass., sez. 3, 14/12/2021, n. 39973; Cass., sez. 3, 13/04/2022, n. 12075; Cass., sez. 3, 23/06/2022, n. 20318; Cass., sez. 2023, n. 3587; Cass., sez. 2023, n. 5476), occorre dare continuità.
Ne discende che, non essendo stata evocato in giudizio il terzo pignorato, la sentenza impugnata è nulla, come lo è l’intero giudizio, e si impone la rimessione della causa al giudice di primo grado, a norma dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ. (Cass., sez. 1, 26/07/2013, n. 18127; Cass., sez. 3, 22/02/2021, n. 4665; Cass., sez. 2, 23/10/2020, n. 23315; Cass., sez. 6 – 5, 18/02/2020, n. 3973; Cass., sez. 6 – 3, 16/03/2018, n. 6644), affinché proceda alla rinnovazione del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato.
E tanto esclude che possano essere presi in considerazione i motivi di ricorso e, con esso, il merito della controversia devoluta a questa Corte: la quale andrà nuovamente conosciuta dai giudici del merito a contraddittorio infine integro.
Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ. e rinvia la causa al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione