Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3916 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3916 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 13/02/2024
ORDINANZA
INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 8452-2019 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (cod. fisc. CODICE_FISCALE), in persona del titolare e legale rappresentante, con sede in INDIRIZZO INDIRIZZO, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO COGNOME, con cui elettivamente domicilia in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dei difensori.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (cod. fisc. CODICE_FISCALE), con sede in Torino, alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, con i
quali elettivamente domicilia in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO.
-controricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE NOME intimato
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Ancona del 22.11.2018; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2023 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
1.Con sentenza n. 670/12 del 22.08/04.05.2012 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, decidendo sulla domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (successivamente Banca RAGIONE_SOCIALEp.a., a sua volta incorporata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEp.aRAGIONE_SOCIALE), ha rigettato la domanda e compensato le spese di lite. La società attrice aveva premesso che: (i) la controversia traeva origine da un precedente contenzioso nel quale era stata condannata in via monitoria al pagamento nei confronti del predetto istituto di credito RAGIONE_SOCIALEa somma complessiva di euro 64.746,60, somma ingiunta in ragione del saldo debitorio di conto corrente e per l’importo recato da quattro rimesse di effetti cambiari rimasti insoluti; (ii) aveva dunque proposto opposizione al predetto decreto ingiuntivo ed il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 9 del 10.1.2006, aveva revocato la predetta ingiunzione in accoglimento RAGIONE_SOCIALEe sue difese, incentrate sulla mancata conoscenza RAGIONE_SOCIALEe predette poste debitorie e sul disconoscimento RAGIONE_SOCIALEe sottoscrizioni apposte sui titoli rilasciati ed in relazione alle quali la banca non aveva proposto alcuna istanza di verificazione, avendo altresì il predetto istituto di credito rinunciato, in sede di giudizio di opposizione, alla pretesa creditoria avanzata in via monitoria e chiesto, invece, la condanna di COGNOME NOME, sentito come teste, al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma ingiunta; (iii) sulla base RAGIONE_SOCIALE‘intervenuto giudicato nel precedente contenzioso era stato dunque incardinato il giudizio risarcitorio,
deducendo che il saldo negativo, già azionato nei suoi confronti, sarebbe derivato in verità dalla differenza tra tutti i versamenti ed accrediti eseguiti sul sopra richiamato conto corrente ed i prelevamenti effettuati anche tramite assegni con sottoscrizioni di traenza non riferibili al titolare del rapporto ma ad altro soggetto, e cioè NOME COGNOME, e ciò nella misura di euro 1.492.000 RAGIONE_SOCIALEa quale pertanto aveva richiesto la restituzione alla banca in questo odierno giudizio.
2. Il Tribunale, nel rigettare la domanda attrice, aveva escluso che sulla statuizione resa espressamente ad abundantiam da parte del precedente giudice – in ordine alla apocrifia RAGIONE_SOCIALEe sottoscrizioni RAGIONE_SOCIALEa documentazione bancaria riguardante i prelievi di denaro, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (nel quale il decreto ingiuntivo era stato revocato per espressa rinuncia RAGIONE_SOCIALEa banca alla pretesa creditoria nei confronti del correntista e non già per un accertamento in ordine all’ insussistenza del credito) – potesse essersi formato il giudicato e che l’ulteriore richiesta di accertamento diretto del credito, avanzata solo in sede di redazione RAGIONE_SOCIALEe memorie ex art. 183 c.p.c., dovesse ritenersi inammissibile, in ragione RAGIONE_SOCIALEa sua evidente tardività. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha interposto appello la RAGIONE_SOCIALE e la Corte di appello di Ancona, nella resistenza RAGIONE_SOCIALEa società appellata RAGIONE_SOCIALE, ha rigettato l’appello, confermando pertanto la sentenza di primo grado.
3. La Corte territoriale ha rilevato che: a) il primo giudice, nel valutare il profilo RAGIONE_SOCIALE‘eventuale formazione di un giudicato esterno sulle statuizioni contenute nella precedente sentenza n. 9/2006, rilevante per l’ odierna causa, aveva rilevato come l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘ opposizione a decreto ingiuntivo avesse trovato giustificazione soltanto nell’intervenuta ‘rinuncia da parte del creditore ingiungente alla pretesa avanzata in via monitoria’, avendo considerato ab implicito, come tale richiesta di condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma ingiunta avanzata in sede di precisazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni (ed inammissibilmente) nei confronti del teste COGNOME, soggetto estraneo al giudizio, valesse come rinuncia all’ originaria pretesa monitoria avanzata nei confronti RAGIONE_SOCIALEo COGNOME NOME; b) la revoca del decreto ingiuntivo, presupposto RAGIONE_SOCIALEa consequenziale dichiarazione di non debenza RAGIONE_SOCIALEe somme
nei confronti RAGIONE_SOCIALEa banca, era stata pertanto disposta, senza alcuna possibilità di accertamento RAGIONE_SOCIALEa falsità RAGIONE_SOCIALEe sottoscrizioni, non essendo stato assunto alcun mezzo istruttorio atto a verificare la validità RAGIONE_SOCIALEe asserzioni RAGIONE_SOCIALEa impresa opponente, in ragione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni rassegnate in modo inammissibile dalla banca opposta, tanto da essere in realtà considerate quale rinuncia alla originaria domanda avanzata nei confronti di RAGIONE_SOCIALE; c) secondo il primo giudice, ogni ulteriore e successiva valutazione formulata nella sentenza resa nel giudizio di opposizione allo stato passivo doveva essere valutata al solo fine di voler ‘solo osservare, ad abduntantiam, che l’opposizione dovrebbe in ogni caso essere accolta’ ; d) occorreva pertanto ritenere corretta la valutazione espressa dal Tribunale laddove era stato evidenziato che la sentenza emessa nel giudizio di opposizione, revocando l’ingiunzione opposta per un motivo preliminare che aveva impedito di entrare nel merito RAGIONE_SOCIALEa controversia, aveva in tal modo consumato ‘il suo potere di emettere ulteriori statuizioni fondate su presupposti diversi e sulle quali in ogni caso non cade il giudicato’; e) la RAGIONE_SOCIALE aveva invece inizialmente manifestato l’in tento di volersi giovare di quanto argomentato ad abundantiam nella sentenza n. 9/2006, fondando la domanda introduttiva sul disconoscimento -intervenuto nel precedente giudizio di opposizione –RAGIONE_SOCIALEe sottoscrizioni RAGIONE_SOCIALEe scritture di prelievo dal conto corrente, in relazione a cui la mancata formulazione di una istanza di verificazione non aveva comunque consentito il dovuto riscontro RAGIONE_SOCIALEa lamentata falsità RAGIONE_SOCIALEe scritture contestate; f) solo nella successiva memoria ex art. 183, 6 comma n. 1, c.p.c., l’impresa attrice aveva chiesto l’accertamento in via diretta RAGIONE_SOCIALE‘asserita falsità mediante ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ed ammissione di Ctu grafologica, richiesta che tuttavia il giudice di prime cure aveva ritenuto, anche in tal caso correttamente, inammissibile perché integrante una mutatio libelli ; g) neanche erano stati depositati in atti i documenti originari dai quali sarebbero derivate le contestate operazioni di prelievo, documenti necessari per le scritture di comparazione, né sarebbe stato comunque configurabile il disconoscimento di scritture ulteriori rispetto a quelle originariamente azionate dalla banca con il procedimento monitorio; h) per tali motivi si imponeva il rigetto di tutti i
mezzi istruttori attesa la palese inconferenza degli stessi ai fini del decidere; i) rimanevano assorbite tutte le ulteriori eccezioni non esaminate in primo grado e riproposte in appello dalla banca appellata.
La sentenza, pubblicata il 22.11.2018, è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEp.aRAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, articolato in due motivi.
La ricorrente ha depositato controricorso al ricorso principale.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo la ricorrente principale RAGIONE_SOCIALE lamenta, nulli tà RAGIONE_SOCIALEa sentenza e del procedimento per ‘manifesta violazione dei principi regolatori del giusto processo e, segnatamente, del combinato disposto degli artt. 2907 cod. civ., 99, 112, 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., per mancata p ronuncia sulla domanda, come prospettata in atto di citazione e mai rinunciata in corso di causa’.
Con il secondo mezzo si deduce, in via subordinata al mancato accoglimento del primo motivo e ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 n. 4 c.p.c. per difetto del ‘minimo costituzionale’ di motivazione ‘non essendosi affatto spiegate le ragioni per le quali, con l’atto di citazione del 21.9.2007, non sarebbe stata proposta la domanda di ‘accertamento in via diretta RAGIONE_SOCIALEa falsità’ … di tutti gli assegni oggetto di causa’.
Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, sempre ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 n. 4 c.p.c., ‘per difetto del minimo costituzionale di motivazione essendosi ritenuta mancante la prova del fatto costitutivo, nonostante il rigetto di richieste istruttorie (non inammissibili), tese a dimostrare la falsità degli assegni, tutti detenuti dalla banca’.
Il quarto mezzo denuncia invece ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2719 cod. civ., 118, 210 e 94 disp. att. c.p.c., 115 c.p.c., per essersi
ritenuta non accertabile la falsità di tutti gli assegni movimentati sul conto corrente inter partes n. 666/06, sul semplice rilievo RAGIONE_SOCIALEa mancata produzione degli originali degli effetti stessi’.
5.1 Con il primo e secondo motivo del ricorso incidentale si deduce invece violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2909 cod. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. ed inoltre RAGIONE_SOCIALE‘art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 4, sul rilievo che la Corte di appello, nel decidere l’appello, avrebbe erroneamente respinto, in modo implicito, due eccezioni preliminari di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello in relazione, da un lato, alla mancata impugnativa da parte RAGIONE_SOCIALE‘appellante del motivo di rigetto fondato sul giudicato esterno e, dall’a ltro, sulla mancanza di specificità dei motivi di gravame articolati sempre dall’appellante.
6. In via pregiudiziale, rileva il Collegio la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME, che sarebbe stato, nella prospettazione attorea, il soggetto autore RAGIONE_SOCIALEe falsificazioni di firma dedotte dalla RAGIONE_SOCIALE nei diversi giudizi. Tale soggetto era stato in realtà chiamato in causa dalla banca RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quale unico responsabile degli illeciti – tanto che nel primo giudizio (opposizione a decreto ingiuntivo), conclusosi con la sentenza n. 9/2006, la banca ne aveva chiesto la condanna a pagare quanto dovuto all’opponente RAGIONE_SOCIALE – ed aveva partecipato al giudizio di primo e secondo grado, restando contumace, come si evince dalla intestazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello (cfr. p. 2) e dal controricorso di RAGIONE_SOCIALE (cfr. p. 3). A ciò va aggiunto che la banca ne ha chiesto, anche in questo grado, riproducendo le domande rimaste assorbite, la condanna a tenerla indenne da ogni responsabilità nei confronti di RAGIONE_SOCIALE.
6.1 Orbene, con la chiamata in causa del terzo quale unico responsabile si realizza invero un’ipotesi di dipendenza di cause, in quanto la decisione RAGIONE_SOCIALEa controversia fra l’attore ed il convenuto, essendo alternativa rispetto a quella fra l’attore ed il terzo, si estende necessariamente a quest’ultima, sicché i diversi rapporti processuali diventano inscindibili, legati da un nesso di litisconsorzio necessario processuale (per dipendenza di cause o litisconsorzio alternativo) che, permanendo la contestazione in ordine all’individuazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligato, non può essere sciolto neppure in sede d’impugnazione (Cass. 11946/2003; Cass. 4722/2018).
6.2 E’ ben vero che, nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio RAGIONE_SOCIALEa ragionevole durata del processo impone, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso o qualora questo sia “prima facie” infondato, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela del contraddittorio, RAGIONE_SOCIALEe garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (Cass. 11287/2018; Cass. 15106/2013). Ipotesi quest’ultima tuttavia non ricorrente nel caso di specie.
Sulla base RAGIONE_SOCIALEe considerazioni che precedono occorre pertanto integrare il contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando la integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione RAGIONE_SOCIALEa presente ordinanza.
Manda alla Cancelleria per i relativi incombenti.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2023