Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34134 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34134 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7013/2023 R.G. proposto da
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ avv. NOME COGNOME con domicilio digitale EMAIL
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE nella qualità di mandataria di RAGIONE_SOCIALE avv. NOME
COGNOME, con domicilio digitale EMAIL
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall ‘ e
contro
ricorrente –
e contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE
– intimata –
avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Genova n. 158 del 20/2/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
letta la memoria della controricorrente;
RILEVATO CHE
–NOME COGNOME, esecutato nella procedura di espropriazione immobiliare n. 77/2020 del Tribunale di La Spezia, eccepiva l ‘ estinzione del processo esecutivo in ragione del mancato deposito (nel termine ex art. 557 c.p.c.) del titolo esecutivo azionato dalla creditrice procedente Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; in particolare, Del COGNOME affermava che l ‘ esecuzione era stata intrapresa in forza di titolo costituito dall ‘ atto di compravendita del 17/3/2016, col quale aveva acquistato l ‘ immobile di RAGIONE_SOCIALE e si era accollato una quota del mutuo fondiario concesso alla venditrice (a garanzia di questo finanziamento il cespite era ipotecato a favore della predetta banca); a conferma della propria tesi rilevava che l ‘ atto di precetto gli era stato notificato quale debitore diretto del residuo debito del mutuo, non già quale terzo proprietario di immobile ipotecato;
-il giudice dell ‘ esecuzione, intendendo il contratto di compravendita e accollo quale titolo esecutivo, accoglieva l ‘ istanza e dichiarava l ‘ estinzione del processo esecutivo;
-adito da RAGIONE_SOCIALE (che si è affermata cessionaria del credito di Banca Monte dei Paschi), il Tribunale di La Spezia -con la sentenza n. 199 del 21/3/2022 -accoglieva il reclamo ex art. 630 c.p.c.; si rilevava, tra l ‘ altro, che «il titolo esecutivo fondante l ‘ esecuzione immobiliare non può infatti essere costituito dall ‘ atto di compravendita e contestuale accollo del precedente mutuo da parte dell ‘ acquirente, trattandosi di accollo meramente interno. … Risulta quindi fondato il motivo di reclamo riguardante la natura di titolo esecutivo da conferire al contratto di mutuo fondiario e non già all ‘ accollo del mutuo in sede di compravendita intervenuta tra mutuatario e terzo, odierno esecutato. … Ciò che in definitiva rileva nel caso di specie è che l ‘ esecuzione è stata intrapresa sulla base di un atto di precetto e successivo pignoramento in cui il creditore dava atto di agire verso il sig. COGNOME sulla base dell ‘ atto di mutuo rilasciato in favore di ‘ la Vetraia ‘ in ragione del fatto che il medesimo era -medio tempore- divenuto proprietario dell ‘ immobile, salvo poi non rispettare la procedura di cui agli artt. 602 ss. c.p.c.»;
-investita dell ‘ impugnazione di Del Giudice, la Corte d ‘ appello di Genova, con la sentenza n. 158 del 20/2/2023, respingeva l ‘ appello, anche in relazione al motivo che denunciava la carenza di legittimazione attiva della reclamante RAGIONE_SOCIALE;
-avverso tale decisione NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, fondato su tre motivi;
-resisteva con controricorso RAGIONE_SOCIALE rappresentata da RAGIONE_SOCIALE la quale depositava memoria ex art. 380bis .1 c.p.c.;
-non svolgeva difese l ‘ intimata Agenzia delle Entrate – Riscossione;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 25/11/2024, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE
-è superfluo illustrare i motivi d ‘ impugnazione, in quanto la presente controversia risulta inficiata da una nullità processuale che è indispensabile in questa sede rilevare ex officio ;
-infatti, in base alla qualificazione data dai giudici di merito il reclamo era stato proposto nell ‘ ambito di un ‘ esecuzione disciplinata dagli artt. 602 ss. c.p.c. (poco importa se le norme non sono state rispettate, posto che eventuali vizi devono essere fatti valere con tempestiva opposizione ex art. 617 c.p.c.) e condotta contro il terzo proprietario (COGNOME) per un debito contratto da RAGIONE_SOCIALE;
-ciò premesso, il contraddittorio non risulta integro posto che dagli atti legittimamente scrutinabili da questa Corte emerge che la predetta società non ha partecipato al processo;
-nell ‘ opposizione all ‘ espropriazione contro il terzo proprietario, sono litisconsorti necessari il creditore, il debitore principale e il terzo proprietario e la non integrità del contraddittorio va rilevata, anche d ‘ ufficio, nel giudizio di legittimità, senza che assuma rilievo il fatto che la stessa sia stata determinata proprio dall ‘ iniziativa dell ‘ opponente rimasto soccombente nei
gradi di merito: «Nell ‘ opposizione proposta dal debitore diretto al precetto notificato ai sensi dell ‘ art. 603 c.p.c. anche al terzo proprietario (nella specie, datore d ‘ ipoteca) sussiste, per l ‘ evidente inscindibilità dell ‘ accertamento dell ‘ esistenza e dell ‘ entità del credito del quale quest ‘ ultimo deve rispondere, litisconsorzio necessario tra quest ‘ ultimo, il debitore diretto ed il creditore precettante» (così Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 17113 del 28/06/2018; analogamente, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2333 del 31/01/2017, Rv. 64271401, e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26523 del 09/11/2017, Rv. 646637-01);
-è consolidato, infatti, il principio giurisprudenziale secondo cui il debitore principale o diretto è litisconsorte necessario in tutte le cause connesse alla procedura esecutiva, anche se promosse da terzi estranei (come nell ‘ opposizione ex art. 619 c.p.c.) o nell ‘ esecuzione ex artt. 602 ss. c.p.c. (ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 35318 del 18/12/2023, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/5/2021, Rv. 661412-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12685 del 12/5/2021, in motivazione, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10808 del 05/06/2020, in motivazione, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 4763 del 19/02/2019, Rv. 653012-01, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 1316 del 30/1/2012, Rv. 621353-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6546 del 22/03/2011, Rv. 616811-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19562 del 29/09/2004, Rv. 577419-01, Cass., Sez. L, Sentenza n. 9645 del 21/7/2000, Rv. 538672-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7213 del 3/8/1994, Rv. 487637-01, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4607 del 11/05/1994, Rv. 486579-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3170 del 1/4/1994, Rv. 486025-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1523 del 22/6/1967, Rv. 328247-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 666 del 24/3/1961, Rv. 880986-01);
-come già statuito da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 20061 del 13/07/2023 e da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 7192 del 10/03/2023, «l ‘ enunciato principio trova applicazione anche in caso di fallimento del debitore diretto, dovendo l ‘ opposizione in questione essere in tale ipotesi promossa, altresì, contro questi in proprio, per l ‘ eventualità in cui ritorni (o sia ritornato) in bonis , e, pertanto, nel caso di cancellazione societaria, nei confronti dei già soci
(specificamente, cfr. Cass. 09/07/2021, n. 19615; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 22/03/2011, n. 6546)»;
-la violazione del contraddittorio comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di primo grado, anche per la decisione sulle spese del giudizio;
p. q. m.
la Corte
pronunciando sul ricorso, cassa le sentenze di merito e rinvia al Tribunale di La Spezia, in persona di diverso giudice, anche per la decisione sulle spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione