Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31363 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 31363 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 13092-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE – SOCIETÀ PER LE INIZIATIVE E PER IL RECUPERO DI RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE;
– intimata – avverso la sentenza n. 3273/2020 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 19/11/2020 R.G.N. 2258/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 02/10/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Oggetto
QUALIFICAZIONE
RAPPORTO LAVORO
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 02/10/2025
CC
RILEVATO CHE
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello, in riforma della pronuncia del giudice di prime cure, accogliendo l’appello della società soccombente, ha rigettato la domanda di NOME COGNOME di accertamento dello svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato con la società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE – in luogo della natura autonoma attribuita al rapporto svolto con il consulente.
La Corte territoriale, alla luce degli elementi istruttori acquisiti (di fonte documentale, quali in specie il contratto di conferimento di incarico professionale, le fatture emesse dal professionista e la nota del Presidente della società del settembre 2003, nonché di fonte testimoniale), ha ritenuto di escludere la configurazione di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in assenza di prova relativa al potere direttivo, organizzativo e disciplinare della società, pur considerata l’autonomia che connota il tipo di qualifica (dirigenziale) come quella attribuita allo COGNOME.
Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso affidato a tre motivi; la società è rimasta intimata.
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE
Il ricorrente denunzia la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 111 Cost., 102 e 331 c.p.c. (ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.), avendo la Corte territoriale trascurato di integrare il contraddittorio nei confronti de ll’RAGIONE_SOCIALE, regolarmente costituito in primo grado e litisconsorte necessario della causa.
Con il secondo motivo di ricorso si denunzia la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 116 c.p.c. (ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.), avendo la Corte territoriale ritenuto di fondare la propria decisione solo su alcune dichiarazioni della più ampia deposizione del teste COGNOME (trascurando, inoltre, le deposizioni di altri testimoni, pienamente confermative del vincolo di subordinazione), estrapolandole dal contesto complessivo, operando pertanto una palese valutazion e parziale ed atomistica dell’istruttoria espletata.
Con il terzo motivo di ricorso si denunzia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost. . (ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.), avendo la Corte territoriale ritenuto di fondare la propria decisione solo su alcune dichiarazioni dei testimoni, fornendo una motivazione apparente in quanto perplessa e incomprensibile.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
4.1. Questa Corte ha già affermato che sussiste litisconsorzio necessario iniziale tra lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale, ai sensi dell’art. 102 c.p.c., solamente in presenza di una domanda del lavoratore volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro a versare all’ente previdenziale i contributi omessi (Cass. n. 701/2024). Ed invero, pur trattandosi di rapporti giuridici distinti (quello contributivo, tra datore di lavoro ed ente previdenziale, quello di lavoro, tra datore di lavoro e prestatore di lavoro), nel giudizio promosso dal lavoratore per l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e la ‘condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi’, viene a determinarsi una situazione di litisconsorzio necessario processuale per
inscindibilità della causa, con la conseguenza dell’applicazione della disciplina propria delle cause inscindibili nel giudizio di gravame (Cass. n. 8956/2020).
4.2. Nella specie, la censura è prospettata con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto (o la parte essenziale) del ricorso introduttivo del giudizio, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod.pro.civ. Solamente in tale modo il Collegio era posto nella condizione di valutare, ai fini della sussistenza del litisconsorzio necessario con l’RAGIONE_SOCIALE, la natura e il contenuto della domanda proposta dal lavoratore, posto che il rapporto di lavoro, da una parte, e il rapporto contributivo, dall’altra, restano distinti, anche se fra loro connessi, rimanendo sempre possibile la scissione del rapporto processuale.
4.3. Va aggiunto, inoltre, che il rigetto del secondo e del terzo motivo, che si vanno appresso ad evidenziare, rendono ultroneo ed inutilmente dispendioso un eventuale ordine di integrazione del contraddittorio, posto che il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue.
Il secondo ed il terzo motivo di ricorso non sono fondati.
5.1. Le doglianze adombrano, nella loro essenza, un più appagante coordinamento dei riscontri probatori acquisiti e si risolvono nell’unilaterale contrapposizione di un diverso inquadramento dei dati di fatto, esaminati in modo parziale e atomistico, e nella reiterazione di rilievi già disattesi dalla Corte d’appello, con motivato e plausibile apprezzamento.
5.2. ‘Spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge’ (cfr., da ultimo, Cass., n. 11718/2024; nello stesso senso, Cass., n. 2356/2022; Cass. n. 331/2020; Cass. n. 19547/2017; Cass. n. 17774/2015; Cass. n. 24679/2013; Cass. n. 27197/2011; Cass. n. 2357/2004).
In conclusione, il ricorso va rigettato; nulla sulle spese in assenza del controricorrente.
Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introAVV_NOTAIOo dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, de ll’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME