Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 33033 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 33033 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/12/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 21935-2020 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4/2020 della CORTE D’APPELLO DI TRENTO SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO, depositata il 14/02/2020 R.G.N. 72/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/10/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Fatti di causa
Oggetto
R.G.N. 21935/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 01/10/2025
CC
La Corte d’appello di Trento, sez. distaccata di Bolzano, ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE ed avverso la sentenza del tribunale di Bolzano che aveva respinto la domanda con la quale il lavoratore chiedeva di accertare il suo diritto ad essere inquadrato al 4° livello del CCNL Servizi RAGIONE_SOCIALE anziché nel 3° livello con decorrenza 1/7/2016 in forza dell’articolo 4, ovvero 10 del CCNL ovvero ex art. 2103 c.c., ‘con condanna della datrice di lavoro a pagargli le differenze dovute nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa del ricorrente’.
La Corte d’appello, oltre a negare che il lavoratore avesse svolto in concreto mansioni riconducibili al quarto livello del CCNL ex art. 2103 c.c. ha negato che il diritto invocato potesse derivare dalla applicazione della disciplina contrattuale (art. 4 del CCNL Pulizie RAGIONE_SOCIALE) che prevede il diritto all’assunzione nell’ipotesi di cambio appalto, senza garantire però il diritto al mantenimento delle condizioni economiche precedenti.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME con otto motivi ai quali ha resistito RAGIONE_SOCIALE. Il lavoratore ricorrente ha depositato memoria. La Corte ha autorizzato il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni dalla pronuncia.
Ragioni della decisione
1.- Con il primo motivo si deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro. Violazione o falsa applicazione dell’art. 4, comma 3, lett. A del CCNL RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del 31/5/2011 in combinazione con l’art. 1362 c.c. ex articolo 360, numero 3 c.p.c.
2.Con il secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro. Violazione o falsa applicazione dell’art. 4,
comma 3, lett. A del CCNL imprese di RAGIONE_SOCIALE del 31/5/2011 in combinazione con l’art.1362 c.c. Coordinamento con le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 4 bis Dl n. 248 del 2007 e con l’art. 7 del d.lgs. 23/2015, ex art. 360, n. 3 c.p.c.
3.- Con il terzo motivo si deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro. Violazione o falsa applicazione dell’art. 4, comma 3, lett. A del CCNL RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del 31/5/2011 in combinazione con l’articolo 1362 c.c. Interpretazione della disciplina contrattuale, violazione delle norme in materia di ermeneutica contrattuale, violazione e falsa applicazione dell’articolo 1363 c.c. ex art. 360, n. 3 c.p.c.
4.- Con il quarto motivo si deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro. Violazione o falsa applicazione dell’art. 4, comma 3, lett. A del CCNL RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del 31/5/2011 in combinazione con l’art. 1362 c.c. Violazione delle norme in materia di ermeneutica contrattuale in particolare articolo 366 c.c. ex articolo 360, n. 3 c.p.c. Omessa motivazione su uno specifico motivo di appello.
5.- Con il quinto motivo si deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro. Violazione o falsa applicazione dell’articolo 4, comma 3, lett. A del CCNL RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del 31/5/2011 in combinazione con l’articolo 1362 c.c.. Violazione delle norme in materia di ermeneutica contrattuale articolo 1367 c.c. in combinazione con l’articolo 1418 e 1325 c.c. ex articolo 360, n. 3 c.p.c. Omessa motivazione su uno specifico motivo di appello 6.- Con il sesto motivo si deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro. Violazione o falsa applicazione dell’articolo 4, comma 3,
lett. A del CCNL RAGIONE_SOCIALE del 31/5/2011 in combinazione con l’articolo 1362 c.c. Violazione delle norme in materia di ermeneutica contrattuale, interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina contrattuale collettiva
7.- Il settimo motivo contesta le conseguenze economico sociali dell’interpretazione del CCNL fornito dalla Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano.
8.L’ottavo motivo denuncia la nullità della sentenza per insussistenza dei requisiti posti dall’articolo 132 c.p.c. e dall’articolo 118 disp att. c.p.c. Motivazione incoerente, contraddittoria e manifestamente logica ex articolo 360, n. 4 c.p.c.
9.- Relativamente alla questione di diritto proposta con i primi sei motivi di ricorso, ovvero in merito alla corretta interpretazione della disciplina del CCNL riferita al cambio appalto ed al diritto del lavoratore di mantenere l’inquadramento già acquis ito alle dipendenze del precedente datore di lavoro, questa Corte si è pronunciata di recente, in controversie analoghe, diffusamente e ripetutamente in senso affermativo; avendo provveduto ad interpretare la disciplina collettiva nel senso che l’obbligo di assunzione dell’impresa subentrante ivi sancito, volto al mantenimento dei livelli occupazionali, preveda anche ‘l’obbligo di riassumere alle medesime condizioni contrattuali in essere al momento della cessione’ (v., da ultimo, Cass. n. 24410 del 2025, che richiama Cass. n. 12866 del 2024 e la precedente Cass. n. 22905 del 2023.)
10.- Ciò detto, osserva il Collegio che il ricorrente ha richiesto che al riconoscimento dell’inquadramento superiore nel 4° livello del CCNL, facesse seguito, oltre alla condanna della
datrice di lavoro a pagargli le differenze dovute, anche la condanna ‘alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa’.
11.- Ora, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, la ‘condanna alla regolarizzazione contributiva’ non può essere pronunciata senza integrare il contraddittorio con l’RAGIONE_SOCIALE, talché la sentenza di appello sarebbe da annullare e la causa dovrebbe essere rimessa al giudice di primo grado.
12.In tal senso tra le tante, Cass. n. 8956 del 2020:’ In tema di omissioni contributive, nel giudizio promosso dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi, sussiste un litisconsorzio necessario con l’Istituto previdenziale, sicché, alla mancata evocazione in giudizio dell’ente non consegue l’inammissibilità della domanda, bensì la nullità del giudizio, rilevabile in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato, con necessità di rimessione al giudice di primo grado ai fini dell’integrazione del contraddittorio’ (conformi, tra le altre, Cass. nn. 8956/2020, 17320/2020, 24924/2020).
13.- Il principio è stato ribadito di recente da Cass. n. 701/2024: ‘Sussiste litisconsorzio necessario iniziale tra lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale, ai sensi dell’art. 102 c.p.c., in presenza di una domanda del lavoratore volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro a versare all’ente i contributi omessi’.
14.- Ed inoltre dalla sentenza n. 24791/24, in un caso in cui era stata pronunciata ‘la condanna alla regolarizzazione contributiva’, conseguente al riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata.
15.È poi incontestato all’interno della giurisprudenza di legittimità che quando risulti integrata la violazione delle norme
sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, primo comma, cod. proc. civ., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio per cassazione, l’annullamento – anche d’ufficio – delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure a norma dell’art. 383, ultimo comma, cod. proc. civ. (da ultimo in tali termini Cass. n. 16137/2023; in precedenza Cass. n. 8956/2020 e Cass. n. 8825/2007.)
16.- Risulta quindi acquisita da alcuni anni nella giurisprudenza di legittimità (anche se, come si dirà, sono presenti pronunce non sempre in armonia) la tesi secondo cui, in presenza di una richiesta di condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione contributiva, il lavoratore abbia l’obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti dell’Istituto previdenziale, in difetto del quale la sentenza è nulla con caducazione di ogni statuizione e rimessione del giudizio in primo grado.
17.- Ciò posto, reputa questo Collegio che detto orientamento meriti di essere approfondito per le seguenti ragioni.
18.Anzitutto perché coesiste, all’interno della giurisprudenza di questa Corte, la pacifica e indiscussa premessa, avente valore pregiudiziale ed assorbente, secondo cui quella relativa al pagamento dei contributi integri una obbligazione pubblica (v. Cass. S.U. n. 10232 del 2003, Cass. n. 2130 del 2018) il cui titolare esclusivo è l’Istituto previdenziale, mentre il lavoratore non può vantare nessuna contitolarità (Cass. n. 3661 del 2019, Cass. n. 7104 del 1992) difettando qualsiasi sua legittimazione ad causam per ottenere una condanna del datore al pagamento dei contributi in favore dell’RAGIONE_SOCIALE (Cass. n. 23426 del 2016; n. 3491 del 2014); anche perché l’ordinamento non prevede in
pproposito alcunaforma di sostituzione processuale, che sarebbe necessaria per poter chiedere la condanna dei contributi a favore dell’istituto previdenziale a norma dell’art. 81 c.p.c., il quale stabilisceche ‘fuori dei casi espressamente previsti dalla legge nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui’.
19.- Si riconosce, invece, in pari tempo, che in materia di contributi il lavoratore abbia piuttosto, ai sensi dell’art. 38 Cost., un diritto all’accertamento della regolarità contributiva (c.d. accertamento della regolarità contributiva o diritto alla ‘regolarizzazione in senso stretto’).
In tale senso, da ultimo, si è espressa diffusamente Cass. n. 11730 del 2024 riprendendo il filone consolidato di legittimità secondo cui ‘il lavoratore, a tutela del proprio diritto all’integrità della posizione contributiva, ha sempre l’interesse ad agire – sul piano contrattuale – nei confronti del datore di lavoro per l’accertamento dell’omesso versamento dei contributi dovuti in conseguenza dell’effettivo lavoro svolto, prima ancora che si sia verificata la produzione di qualsivoglia danno per la prestazione previdenziale e senza che sia necessario integrare il contradittorio nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE‘. Così anche tra le tante Cass n. 22660/2016; Cass. 22/1/2015 n.1179, Cass. 8/6/2021 n.15947; Cass. n. 36321 del 13/12/2022; Cass. n. 5825/1995; e Cass. n. 7104 del 1992, Cass. n. 1304/1971, n. 1374/1974, n. 2392/1965 e n. 912/1966; e in senso conforme: Cass. n. 10528/1997, n. 22751/2004; n. 26990/2005; n. 13997/2007; n. 2630/2014, n. 21300/2014; n. 1179/2015, n. 22660/2016; Cass. n. 26990/2005.
Pertanto, costringere il lavoratore ad integrare il contraddittorio, per garantirgli una asserita maggiore protezione, non sarebbe indispensabile sul piano contrattuale; perché la sentenza che
dichiari il difetto di legittimazione attiva sulla domanda di condanna dei contributi ed accerti invece ( insieme alle poste retributive) il diritto del lavoratore al regolare versamento della contribuzione correlata, e condanni, se richiesto, il datore di lavoro al risarcimento del danno previdenziale futuro (Cass. n. 1179 del 2015), è pienamente satisfattiva per il lavoratore non potendo egli ottenere di più nei confronti del ddatore, sulpiano del ‘rapporto contrattuale’; mentre essa non potrà autonomam ente incidere sulla regolazione dell’obbligazione contributiva sul differente piano del ‘rapporto contributivo’.
Non va quindi confuso all’interno di questa disamina ‘il diritto alla regolarizzazione dei contributi’, inteso come pretesa del lavoratore esercitabile, a livello contrattuale, nei confronti del datore di lavoro; dalla condanna al pagamento dei contributi o ‘condanna alla regolarizzazione dei contributi’ in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, di cui si discute in questa causa e che mira ad incidere sul diverso rapporto contributivo di natura pubblicistica (che intercorre tra RAGIONE_SOCIALE e datore di lavoro).
Tale costante insegnamento si fonda sull’assunto, secondo cui pur non essendo creditore dei contributi previdenziali (Cass. Sez. Un. n. 7514/2022, Cass. n. 20697/2022; Cass. 6722 del 10/03/2021) – il lavoratore è comunque titolare del diritto, di derivaz ione costituzionale, alla ‘posizione contributiva’ ovvero del ‘diritto all’integrità della posizione contributiva’ a cui l’omissione contributiva reca un pregiudizio attuale (‘danno da irregolarità contributiva’), quale comportamento potenzialmente dannoso.
21. Tanto risulta peraltro dalla stessa giurisprudenza (Cass. n. 8956 del 2020) che ha inaugurato la teoria del litisconsorzio necessario con l’RAGIONE_SOCIALE, la quale ha parimenti negato che il lavoratore potesse essere considerato creditore dei contributi, e
domandare la condanna al pagamento dei contributi, affermando che dovesse limitarsi a chiedere una inedita condanna al facere (‘l’obbligo datoriale di pagare integralmente i contributi dovuti si configura, nell’ambito del rapporto di lavoro, come obbligo di facere , non già come un diritto di credito ai contributi da parte del lavoratore’).
22.- La riprova che il lavoratore sia privo di legittimazione attiva ai fini della condanna al pagamento dei contributi è data dall’orientamento che come una cartina di tornasole – nega l’idoneità della domanda del lavoratore ad interrompere la prescr izione dei contributi affermando che l’interruzione operi ‘solo per effetto degli atti, indicati dall’art. 2943 c.c., posti in essere dall’RAGIONE_SOCIALE (titolare del relativo diritto di credito) e non quando anche uno di tali atti sia posto in essere dal lavoratore come nell’ipotesi di azione giudiziaria da questi proposta nei confronti del datore di lavoro’ (in questi termini Cass. n. 3661 del 2019).
Va evidenziato, a tale proposito, come le pendenze contributive abbiano un termine ed una disciplina della prescrizione totalmente diversa rispetto a quella della retribuzione: posto che la prescrizione retributiva decorre oramai solo dalla fine del rappo rto (Cass. n. 26246 del 2022) ed invece il diritto dell’RAGIONE_SOCIALE ad agire contro il datore per la riscossione dei contributi nasce fin dal momento in cui l’omissione si verifica con il mancato pagamento dei contributi entro la scadenza. Inoltre, la prescrizione dei contributi, proprio per la dimensione pubblicistica che la connota, può essere sempre rilevata d’ufficio dal giudice (Cass. n. 30561 del 2023), mentre il debito per contributi se prescritto non può essere neppure oggetto di spontaneo adempimento (Cass. n. 13820 del 2023).
22.Si potrebbe persino verificare, perciò, che l’RAGIONE_SOCIALE, chiamato in un giudizio come quello in oggetto, non si costituisca nemmeno o non avanzi alcuna richiesta di condanna, e che pertanto la pretesa del lavoratore si possa prescrivere in corso di causa stante (Cass. n. 3661 del 2019, cit.) la originaria e persistente inidoneità della sua domanda di condanna a determinare una qualsiasi interruzione.
23.- Il che dimostra come, a fronte della domanda di condanna alla regolarizzazione dei contributi, non si potrebbe mai configurare un caso di litisconsorzio necessario nell’accezione stabilita dall’art.102 c.p.c.
24.- Ed invero, secondo la comune interpretazione di tale previsione normativa (considerata un ‘ ipotesi di norma in bianco), affinché si verifichi il litisconsorzio necessario – che determina l’inscindibilità della causa, e quindi la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti eventualmente pretermessi -è indispensabile la ricorrenza di una situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti (un rapporto giuridico unitario e plurilaterale) ed in cui, in ragione della particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio, la decisione su di essa non potrebbe conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti (v. Cass. nn. 18496 del 2015 e 4720 del 2003).
25.- Ora nella materia contributiva non solo non è affermata alcuna inscindibilità tra le posizioni del lavoratore, del datore e dell’Istituto previdenziale ma, al contrario, costituisce ormai ius receptum all’interno di questa Corte la fondamentale concez ione secondo cui la materia della previdenza sociale deve essere intesa come fascio di rapporti differenti (il rapporto di lavoro, il rapporto contributivo ed il rapporto previdenziale)
contrassegnati sul piano giuridico dal principio di autonomia (Cass. SU n. 683 del 2003, Cass. n. 3491 del 2014).
Da tale premessa discende perciò pianamente (Cass. n. 12213 del 2004) che ‘tra datore di lavoro, lavoratore ed ente previdenziale non è configurabile un rapporto trilatero, ma tre rapporti bilaterali; ne consegue che deve escludersi la sussistenza di una situazione di litisconsorzio necessario con l’ente previdenziale in relazione alla domanda con la quale il lavoratore avanzi pretese di contenuto contributivo nei confronti del datore di lavoro’.
26.A comprova dell’affermata autonomia, si è poi riconosciuto che il lavoratore non possa giammai escutere un datore di lavoro per fargli versare i contributi, ma non possa neppure costringere gli enti previdenziali ad agire per esercitare l’azione di re cupero dei contributi chiamandoli in giudizio (Cass. n 6911 del 2000). Essa inoltre comporta che il lavoratore non abbia nessun potere di disposizione della contribuzione e ciò implica – oltre alla differente disciplina della prescrizione, prima richiamata l’indifferenza rispetto ai contributi spettanti all’RAGIONE_SOCIALE delle rinunce e transazioni operate dal lavoratore sulle proprie spettanze retributive ed inoltre il fatto che l’obbligazione contributiva sia soggetta ad un minimale legale che non esiste per la retribuzione.
Proprio sulla ‘netta’ autonomia dei rapporti si regge la giurisprudenza di questa Corte intervenuta su varie questioni afferenti il rapporto contributivo, il rapporto previdenziale, il rapporto di lavoro (tra le altre, Cass. n. 9952 del 2025, n. 4676 del 2021, n. 6001 del 2012, n. 26078 del 2007).
27.- Le considerazioni fin qui svolte sono tali da rendere quanto meno problematica la possibilità di concepire un litisconsorzio necessario in relazione ai diversi rapporti in parola, atteso che
essendo autonomi i rapporti sul piano sostanziale, a fortiori autonomi dovrebbero reputarsi i corrispondenti rapporti processuali.
28.- Questa, del resto, era la granitica posizione assunta, in via pressoché esclusiva, dalla giurisprudenza di legittimità fino al 2020 (Cass. n. 2684 e n. 2998 del 1973; nn. 965, 1979, 1967, 1981; 190 del 1977; nn. 5429, 1983, 2175, 3402 del 1982; n. 66 del 1984; n. 325 del 1985; n. 442 del 1986; nn. 1557 e 5124 del 1987; n. 6299 del 1988; n. 483 del 1989; nn. 441, 4557 e 5802 del 1990; nn. 1076 e 12248 del 1991; n. 169 del 1994; nn. 72 e 1640 del 1998; n. 10377 del 2000; n. 9774 del 2002; .n. 683 e 1013 del 2003; nn. 3339, 3941, 5353 e 12213 del 2004; n. 1242 del 2011; n. 17162 del 2016).
29.- Mentre le uniche sentenze che avevano affermato la necessità del litisconsorzio necessario disponendo l’integrazione del contraddittorio si erano pronunciate, fino a tale data, non in relazione al pagamento della contribuzione all’RAGIONE_SOCIALE (per la quale il lavoratore non ha legittimazione) bensì in relazione alla domanda, totalmente diversa, avente ad oggetto la costituzione della rendita vitalizia per contributi prescritti (rispetto alla quale l’art. 13, quinto comma, della legge n. 1338/62 prevede testualmente la legittimazione ad agire del lavoratore).
Ma non si tratta di domande confondibili, implicando esse questioni completamente differenti e presupposti normativi del tutto autonomi.
30.- La sistemazione della questione in questi termini era stata poi avvallata dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, la quale ha sempre annesso al profilo dell’autonomia un peso determinante nella ricostruzione della intera disciplina
sostanziale e processuale dei rapporti che costituiscono la previdenza sociale.
La sentenza delle Sezioni Unite n. 2174/1983 affermava infatti: ‘La controversia promossa dal dipendente nei confronti del datore di lavoro, per conseguirne la condanna alla regolarizzazione della propria posizione assicurativa, investe il rapporto di lavoro, non quello previdenziale, e non comporta la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ente previdenziale. ( V 1967/79, V 2638/76).’
La successiva sentenza delle Sezioni Unite n. 683/2003, aveva ribadito: ‘La Corte afferma altresì costantemente che nel processo vertente fra le due parti del rapporto di lavoro subordinato non è contraddittore necessario l’ente previdenziale (Cass. 19 maggio 1990 n. 4557, 10 gennaio 1994 n. 169, 23 gennaio 1998 n. 1640, 7 agosto 2000 n. 10377). Infatti, la suddetta non configurabilità di un unico rapporto giuridico trilatero, di cui siano contitolari assicurante, assicurato e assicuratore (cfr. Cass. 12 febbraio 1987 n. 1557, 23 novembre 1988 n. 6299), impedisce di ravvisare una fattispecie di litisconsorzio necessario (art. 102 cod.proc.civ.), con l’ulteriore conseguenza che, salvo domanda di parte, il giudice ben può pronunciarsi su questioni attinenti a rapporti di cui sia titolare l’ente previdenziale, ma soltanto in via incidentale, vale a dire senza che su quelle questioni sì formi la cosa giudicata (art. 34 cod. proc. civ.).
Anche la precedente sentenza n. 1076/1991 delle Sez. Unite sosteneva che ‘ Nelle controversie relative al pagamento di contributi previdenziali, reclamati dall’RAGIONE_SOCIALE nei confronti di una unità RAGIONE_SOCIALE, l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, costituente l’imprescindibile presupposto del rapporto previdenziale, costituisce un punto pregiudiziale,
risolvibile incidenter tantum (senza efficacia di giudicato al di fuori della causa in cui l’accertamento avviene) dal giudice ordinario, investito di giurisdizione in ordine alla controversia previdenziale, salvo l’obbligo di quest’ultimo di sospendere la propria pronuncia, fino alla decisione, da parte del giudice amministrativo, della controversia della causa (pregiudiziale) relativa alla sussistenza di un rapporto di pubblico impiego, ove l’URAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, non limitandosi a contestare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, abbia manifestato, sia pure implicitamente, la volontà di ottenere l’accertamento con efficacia di giudicato anche al di fuori della causa previdenziale, e per un interesse trascendente quello alla risoluzione di tale causa, dell’esistenza o meno del rapporto di pubblico impiego, trasformando il punto pregiudizievole predetto in questione pregiudiziale.
Infine negli stessi termini si erano espresse le Sezioni Unite n. 3678 del 2009 che, pur intervenendo – appunto – sulla diversa fattispecie della costituzione della rendita vitalizia ex art. 13, quinto comma, l. n. 1338/62, avevano testualmente circoscritto (e rimarcato) la necessità di integrare il contraddittorio unicamente all’ipotesi in cui lo stesso lavoratore agisca per la costituzione della rendita vitalizia nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE esercitando nel contempo una domanda di rivalsa nei confronti del datore inadempiente nel versamento della riserva matematica, negando esplicitamente che la stessa necessità dell’integrazione del contraddittorio potesse ricorrere in altre differenti ipotesi.
Ed infatti nella stessa pronuncia le Sez. Unite avevano avvertito: ‘ Per altro aspetto si rimarca che il peculiare procedimento previsto dalla L. n. 1338 del 1962, art. 13, non deve confondersi con (=essere assimilato a) quello avente ad oggetto
esclusivamente la sussistenza, o meno, del rapporto di assicurazione obbligatoria – affermato dal lavoratore e negato dall’RAGIONE_SOCIALE – in cui si è ritenuto che non vi sia necessità di integrare il contraddittorio nonostante il carattere trilaterale del rapporto assicurativo (così, originariamente, Cass. n. 12248/1991′.
30.Pertanto, nell’ambito di una concezione giuridica della previdenza sociale che è ispirata oggi all’autonomia dei rapporti che la compongono, se non esiste la necessità di integrare il contraddittorio quando il lavoratore agisce in relazione ai propri contributi nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE (come affermano le Sez. Un. citate supra), lo stesso non può non accadere quando il lavoratore agisca nei confronti del datore, oppure quando sia l’RAGIONE_SOCIALE ad agire nei confronti del datore di lavoro.
31.- In ogni caso, non pare fondato affermare (in termini invece Cass. n. 8956/2020) che la tesi della generale sussistenza di un litisconsorzio necessario a fronte della domanda di condanna al pagamento dei contributi non prescritti, possa sorreggersi sulla pronuncia delle Sez. Unite n. 3678/2009, che -si ripete – è intervenuta sulla diversa e speciale ipotesi testualmente regolata nell’art.13, quinto comma, della l. n. 1338/62 la quale implica una pluralità di domande in varie direzioni ed un rapporto strutturalmente unitario, a contribuzione prescritta.
32.Egualmente la necessità dell’integrazione del contraddittorio non risulta affermata, ma è anzi smentita in quelle pronunce (Cass. nn. 19398/2014 , 32880/2018, n. 14853/2019) in cui questa Corte, pur riconoscendo l’interesse del lavoratore alla regolarizzazione della posizione contributiva, in presenza di una domanda di condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi, e non di mero accertamento o di condanna generica, ha correttamente ritenuto che sul piano
processuale tale condanna non potesse essere emessa in difetto del contraddittorio con l’RAGIONE_SOCIALE e, senza disporne d’ufficio l’integrazione sul presupposto della configurabilità di un litisconsorzio, ha definito invece il giudizio cassando la sola pronuncia sui contributi, con pronuncia di sostanziale inammissibilità di tale domanda per difetto del soggetto titolare del diritto fatto valere.
33.- Venendo agli ultimi sviluppi della materia, va rilevato anzitutto che con la sentenza n. 20697 del 2022 questa Corte è ritornata sull’argomento e, stante il sempre affermato difetto di legittimazione attiva originario, ha proceduto all’annullamento i n parte qua della sentenza che su domanda del lavoratore aveva condannato il datore a pagare i contributi all’RAGIONE_SOCIALE, senza pronunciare perciò alcun annullamento in toto della sentenza e senza disporre alcuna integrazione del contraddittorio fin dal primo grado.
34.- Sempre nel 2022 con la sentenza n. 7514 le Sez. Unite hanno affermato, in materia di riscossione di crediti contributivi e di opposizione tardiva avverso iscrizione a ruolo (per vizi attinenti al merito della pretesa creditoria), che la legittimazione a contraddire competa al solo RAGIONE_SOCIALE ed hanno negato il litisconsorzio necessario tra ente impositore ed agente della riscossione; ed anche per giungere a tale conclusione le Sez. Unite sono partite dalla scontata premessa sostanziale relativa all’esclusiva titolarità del credito contributivo in capo all’RAGIONE_SOCIALE.
35.Inoltre, sulla medesima questione del litisconsorzio necessario con l’RAGIONE_SOCIALE convive tutt’ora un chiaro ed incombente contrasto all’interno della giurisprudenza di questa Corte di legittimità; dato che, quando il lavoratore pone l’identica domanda di condanna al pagamento dei contributi dovuti all’RAGIONE_SOCIALE in sede fallimentare, ai fini di insinuarsi al passivo, la
giurisprudenza unanime di questa Corte ‘ammette il lavoratore al passivo, per le retribuzioni non corrisposte, con collocazione privilegiata a norma dell’art. 2751 bis, n. 1, c.c., al netto della quota contributiva gravante sul datore’ (Cass. n. 23426 del 2016); posto che ‘in caso di omesso versamento dei contributi, il lavoratore non può insinuarsi al passivo per le quote contributive a carico del predetto, non avendo alcuna legittimazione attiva in relazione all’obbligazione avente ad oggetto il pagamento della contribuzione previdenziale, senza alcuna integrazione del contraddittorio’ (Cass. n. 10084 del 2025).
36.- Va poi considerato che la stessa chiamata in giudizio dell’RAGIONE_SOCIALE al fine del pagamento dei contributi previdenziali finirebbe per incidere – indebolendolo- sul regime pubblicistico (oltre che sulla programmazione e la gestione autonoma) dell’azio ne di recupero dei contributi (che occupano una porzione importante del bilancio dello Stato) da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, appositamente dotato dall’ordinamento di incisivi poteri unilaterali diretti all’accertamento (verbali di accertamento) ed alla riscossione (cartelle, avvisi di pagamento) della contribuzione, senza che esso abbia perciò la necessità di passare attraverso la formazione di un titolo esecutivo giudiziale, sulla scorta di una chiamata in giudizio ad opera di singoli lavoratori nelle cause con i datori .
37. Da ultimo, ma non certo per importanza, ancora si evidenzia che secondo la fondamentale pronuncia delle Sez. Unite n. 2951 del 2016 ‘la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della doman da ed attiene al merito della decisione’, sicche la carenza di legittimatio ad causam è rilevabile d’ufficio dal giudice e comporta una pronuncia di rigetto della domanda nel
merito. Il difetto di legittimazione attiva, in altri termini, non può essere sanato in corso di causa disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti del vero ed esclusivo legittimato attivo, ma deve essere sanzionato con la pronuncia nel merito. 38.- Infine va ricordato che sulla questione proprio le Sez. Unite n. 3678/2009 avevano rivolto un monito ai giudici, evidenziando ‘l’eccezionale gravità delle conseguenze del mancato rispetto della regola del litisconsorzio necessario evidenziandosi l’esigenza di rinvenire criteri certi per l’applicazione dell’art. 102 c.p.c. che, per l’individuazione del suo ambito di applicazione, detta una norma c.d. tautologica, o “in bianco”, nel sancire che “se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo”.
39.La soluzione dell’integrazione del contraddittorio con l’RAGIONE_SOCIALE determina in effetti un inusitato allargamento della materia del contendere, l’ampliamento dei tempi processuali, l’insorgenza di ostacoli alla rapida definizione del giudizio (anche attraverso la conciliazione), un aggravio in termini di spese processuali, l’annullamento di tante sentenze di merito con necessità del lavoratore di restituire persino la retribuzione legittimamente ottenuta medio tempore e con la necessità di ripetere ogni a ttività processuale fin dall’inizio. Tale esito rischia altresì di porsi in potenziale conflitto con l’esigenza alla sollecita definizione del giudizio e con il fondamentale diritto ad una ragionevole durata del processo ai sensi dell’art. 110 Cost.
40. Per le ragioni indicate, l ‘orientamento giurisprudenziale di legittimità che afferma la necessità del litisconsorzio con l’RAGIONE_SOCIALE in presenza di domanda alla regolarizzazione contributiva risulta quindi obiettivamente problematico sul piano logico e sistematico; e reputa perciò questo Collegio che la questione –
per la sua fondamentale centralità, per il suo valore nomofilattico e per i contrasti cui è soggetta -meriti di essere anzitutto segnalata alle parti, che non hanno discusso su di essa; e di essere quindi trattata alla pubblica udienza, affinché si accerti se il lavoratore possa chiedere la condanna del datore al pagamento dei contributi e se esista il litisconsorzio necessario con l’RAGIONE_SOCIALE; e quale sia la tutela ordinaria prevista dall’ordinamento in materia di contributi a favore del lavoratore sul piano contrattuale.
P.Q.M.
La Corte dispone la trattazione della causa alla pubblica udienza. Così deciso nella camera di consiglio dell’1.10.2025 La Presidente dott.ssa NOME COGNOME