Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3745 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Civile Ord. Sez. 3   Num. 3745  Anno 2024
SEZIONE TERZA CIVILE Presidente: COGNOME NOME
composta dai signori magistrati: Relatore: COGNOME NOME
Oggetto:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Data pubblicazione: 09/02/2024
Presidente
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI
(ART. 617 C.P.C.)
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
Ad. 31/01/2024 C.C.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
R.G. n. 9409/2023
ha pronunciato la seguente
Rep. 
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 9409 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentata  e  difesa,  giusta  procura  allegata  al  ricorso, dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
INDIRIZZO  (C.F.: CODICE_FISCALE) ,  in  persona  dell’amministratore ,  legale rappresentante pro tempore
-intimato- per  la  cassazione  della  sentenza  del  Tribunale  di  Livorno  n. 55/2023, pubblicata in data 30 gennaio 2023 (e notificata in data 17 febbraio 2023);
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 31 gennaio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
L’amministratore del condominio del fabbricato sito in INDIRIZZO, ha pignorato i crediti vantati dalla sua debitrice NOME COGNOME, nei confronti del datore di lavoro della stessa, RAGIONE_SOCIALE. Il giudice dell’esecuzione ha assegnato i crediti retributivi pignorati, nei limiti del quinto.
La  debitrice  COGNOME  ha  impugnato  l’ordinanza  di  assegnazione, con opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c..
L’opposizione è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Livorno.
Ricorre la COGNOME, sulla base di un unico motivo.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede il condominio intimato.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Risulta  pregiudiziale,  rispetto  all’esame  dei  motivi  del  ricorso,  il  rilievo  del  difetto  di  integrità  del  contraddittorio  nel giudizio di merito.
Nel presente giudizio, il cui oggetto è costituito da una opposizione agli atti esecutivi proposta, ai sensi dell’art. 61 7, c.p.c., nel corso di un processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, non è stato infatti evocato il terzo pignorato (RAGIONE_SOCIALE), che non risulta, del resto, evocato dalla parte ricorrente neanche in sede di legittimità.
Questa Corte ha sancito, con decisione applicabile a tutte le opposizioni esecutive, di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa aAVV_NOTAIOata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanza in materia di esecuzione forzata (cd. ‘ progetto esecuzioni ‘, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019), il principio di diritto per cui
« nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario », superando ogni precedente incertezza in proposito e chiarendo, anzi, espressamente, in motivazione, che « è avviso del Collegio giudicante che il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi: e debba esserlo sempre, senza distinzioni di sorta. Ciò per molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza » (per la più esaustiva illustrazione, in dettaglio, delle suddette ragioni, si fa diretto rinvio alla motivazione del precedente in questione, e cioè Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412 -01, al quale successivamente risultano conformi, tra i molti altri: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26114 del 27/09/2021, Sez. 6 -3; Ordinanza n. 37929 del 02/12/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021, Rv. 663189 -01; nel medesimo senso, anche con specifico riferimento alla riscossione coattiva di crediti a mezzo ruolo, ai sensi dell’art. 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973, cfr.: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16236 del 19/05/2022, Rv. 665106 -01; con riguardo al giudizio di re-clamo avverso la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 32445 del 03/11/2022, Rv. 666112 -01; 9000/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 9000 del 21/03/2022).
Ai principi di diritto sopra indicati va data piena continuità.
Ne consegue che il giudizio di merito si è svolto senza la partecipazione di tutti i legittimati passivi necessari, il che ne determina la nullità, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, imponendo l’annullamento della pronuncia emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di prime cure (cfr., in generale: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384: « quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non ri-levata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto
l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l’intero pro -cesso e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c. »; conf., tra le decisioni più recenti: Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021, Rv. 660603 -01; Sez. 2, Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020, Rv. 659380 -01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 3973 del 18/02/2020, Rv. 656992 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018, Rv. 648481 -01; Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez. U, Sentenza n. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3, Sentenza n. 3866 del 26/02/2004, Rv. 570566 -01; Sez. 3, Sentenza n. 1462 del 30/01/2003, Rv. 560455 – 01).
La sentenza impugnata va, in definitiva, cassata, con rimessione del procedimento al giudice di primo e unico grado.
La sentenza impugnata è cassata, con rinvio al Tribunale di Livorno, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte:
-decidendo sul ricorso, cassa la decisione impugnata, con rinvio  al  Tribunale  di  Livorno,  quale  giudice  di  primo  e unico grado, in persona di diverso magistrato, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in camera di consiglio, in data 31 gennaio 2024.