Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29827 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29827 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 24073-2022 proposto da:
Adunanza camerale
NOME, domiciliato presso il proprio indirizzo di posta elettronica, rappresentato e difeso da sé medesimo, ex art. 86 cod. proc. civ.;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante ‘ pro tempore ‘ , elettivamente domiciliat o presso l’avvocatura centrale dell’Istituto, in Roma, INDIRIZZO, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 251/2022 della Corte d’appello di Reggio Calabria, depositata in data 04/04/2022;
Oggetto
OPPOSIZIONE ESECUZIONE
Pignoramento presso terzi Difetto di contraddittorio nei confronti del terzo pignorato Provvedimento ex art. 383, co. 3, c.p.c.
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 03/07/2024
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 03/07/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 251/22, del 4 aprile 2022, della Corte d’appello di Reggio Calabria, che -respingendone il gravame esperito in via di principalità avverso la sentenza n. 694/14, del 4 settembre 2014, del Tribunale di Palmi (dichiarando, invece, assorbito quello incidentale condizionato dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) ha confermato l’accoglimento delle opposizioni ex art. 615 cod. proc. civ. proposte dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e la conseguente declaratoria di illegittimità delle relative procedure esecutive, promosse dal COGNOME per il mancato pagamento delle spese generali, dovutegli, a suo dire, dal predetto Istituto.
Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di aver promosso pignoramento presso terzi (in persona della società Banca Intesa), per riscuotere, in via esecutiva, i crediti relativi alle sole spese generali, in ordine a quanto dovuto gli dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che per la sorte capitale aveva, invece, provveduto al pagamento -quale difensore distrattario, in forza di diverse sentenze emesse dal Tribunale di Palmi. Esperita opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, sospesa l’esecuzione (con provvedimen to che resisteva al reclamo proposto dall’odierno ricorrente, risultando il reclamante gravato, oltre che delle spese della procedura, di un’ ulteriore somma ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ.), l’odierno ricorrente contestava l’eccezione di pagamento sollevata dall’opponente , nonché la decisione del Tribunale di Palmi di sospendere l’esecuzione ex art. 38 del d ecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011,
111. Assumeva, in particolare, il COGNOME che tale norma non potesse applicarsi nell’ipotesi qual è quella di specie -in cui la liquidazione delle spese legali sia stata disposta da sentenze emesse prima della sua entrata in vigore.
L’esito del giudizio di primo grado consisteva nella declaratoria di illegittimità di tutte le procedure esecutive (ritenute improcedibili per violazione del suddetto art. 38 del d.l. 98 del 2011), all’infuori di sei, in relazione alle quali l’adito Tribun ale dichiarava inammissibile il giudizio di merito, trattandosi di procedure sospese ancorché mai opposte dall’I NPS, ponendo le spese del giudizio -nella misura di € 7.961,91 a carico del COGNOME, non revocando la condanna ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., emessa in sede di reclamo.
Esperito gravame principale dal creditore esecutante, nonché gravame incidentale condizionato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, il giudice di seconde cure rigettava il primo e dichiarava assorbito il secondo.
Avverso la sentenza della Corte reggina ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME, sulla base -come detto -di cinque motivi.
3.1. Il primo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. -illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 del d.l. n. 98 del 2011, nonché illegittimità per violazione degli artt. 11 e 12 preleggi, violazione dell’art. 6 della CEDU e dell’art. 111 Cost., nullità ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. per motivazione apparente, nullità per violazione dell’art. 112 in relazione agli artt. 615 e 618 cod. proc. civ.
3.2. Il secondo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -illegittimità per violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 38 del d.l. n. 98 del 2011 in relazione all’art. 443 cod. proc. civ., oltre a difetto assoluto di motivazione.
3.3. Il terzo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. -‘ illegittimità per violazione dell’art. 669 -septies , comma 2, cod. proc. civ., in relazione all’art. 92 cod. proc. civ., nonché errata applicazione, omessa motivazione in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. e motivazione apparente.
3.4. Il quarto motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. -‘ illegittimità per violazione dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., nonché errata applicazione, omessa motivazione, non ravvisabilità della fattispecie ‘ abuso del processo ‘ a carico del ricorrente.
3.5. Il quinto motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. -‘ illegittimità per violazione dell’art. 4, commi 1 e 2, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, applicabile ‘ ratione temporis ‘, nonché omessa motivazione e motivazione apparente.
Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricors o, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.
Il ricorrente ha presentato memoria.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare, i dubbi di procedibilità del ricorso, derivanti dalla circostanza che è stata prodotta copia del provvedimento impugnato priva dell’attestazione di pubblicazione della Cancelleria, nonché della relativa data e del relativo numero, possono superarsi, alla luce di quanto affermato da Cass. Sez. 3, sent. 13 maggio 2024, n. 12971, in difetto di contestazione dei dati della sentenza da parte del controricorrente RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Ciò premesso, questo Collegio reputa di doversi pronunciare a norma dell’art. 383, comma 3, cod. proc. civ.
8.1. Deve, infatti, rilevarsi -sulla base degli atti del presente giudizio di legittimità -il difetto di contraddittorio, sin dal primo grado del giudizio ex art. 615 cod. proc. civ., nei confronti del terzo pignorato, Banca Intesa, il cui nominativo risulta dal ricorso per cassazione.
In adesione, pertanto, alla più recente -ma ormai costante -giurisprudenza di questa Corte (in particolare si veda Cass. Sez. 3, sent. 18 maggio 2021, n. 13533, Rv. 661412-01; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 14 dicembre 2021, n. 39973, Rv. 663189-01), deve ribadirsi che ‘in tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato’.
A tanto consegue che, essendo mancata la partecipazione al giudizio, sin dalle fasi di merito, di un soggetto, il terzo pignorato appunto, che avrebbe dovuto prendervi parte, deve cassarsi la sentenza impugnata, a norma dell’art. 383, comma 3, cod. proc. civ., con rimessione della causa al giudice del primo grado, e
quindi al Tribunale di Reggio Calabria, in persona di diverso magistrato, affinché esamini la domanda nel contraddittorio anche della società Banca Intesa, illegittimamente pretermessa nei gradi di merito.
P. Q. M.
La Corte pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ex art. 383, comma 3, cod. proc. civ., rimettendo la causa al Tribunale di Reggio Calabria, in persona di diverso magistrato, per l’integrazione del contraddittorio e la decisione del merito, oltre che per la liquidazione delle spese processuali anche del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della