Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28925 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28925 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/10/2023
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21257/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliata per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente in via principale – contro
COGNOME NOME , in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliata per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO -controricorrente e ricorrente in via incidentale -nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo
studio degli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, dai quali è rappresentato e difeso
-controricorrente – nonché contro
LA TERRA WORK AND RAGIONE_SOCIALE
-intimata –
Avverso la sentenza n. 2449/2021 del TRIBUNALE DI RAGIONE_SOCIALE, pubblicata il 17 maggio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 11 luglio 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
n ell’anno 2018 i n danno della società RAGIONE_SOCIALE vennero intraprese innanzi il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE due distinte espropriazioni presso terzi, promosse rispettivamente, in veste di creditori procedenti, dalla società RAGIONE_SOCIALE e da NOME COGNOME, nei confronti, quali terzi pignorati, del RAGIONE_SOCIALE BPM S.p.A. e della RAGIONE_SOCIALE S.p.A.;
riunite le procedure, sulle dichiarazioni di quantità positive rese dai terzi, il giudice dell’esecuzione emise ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ., ripartendo tra i procedenti il credito dell’esecutato verso il RAGIONE_SOCIALE BPM S.p.A. e attribuendo in via esclusiva alla RAGIONE_SOCIALE il credito dell’esecutato verso RAGIONE_SOCIALE S.p.A.;
avverso l’ordinanza di assegnazione spiegò opposizione agli atti esecutivi il RAGIONE_SOCIALE BPM RAGIONE_SOCIALEp.A. assumendo, in sintesi, l’indisponibilità delle somme, siccome oggetto di un sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen. operato in epoca antecedente all’ordinanza di assegnazione;
spiegarono resistenza alla domanda la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, quest’ultima pure chiedendo, in via subordinata rispetto al rigetto dell’opposizione, la modifica dell’ordinanza di assegnazione con
attribuzione in suo favore delle somme dichiarate dall ‘ RAGIONE_SOCIALE, mentre non svolse difese in quel giudizio la società esecutata;
in a ccoglimento dell’opposizione, la decisione in epigrafe indicata ha accolto l’opposizione e revocato l’ordinanza di assegnazione disposta nei confronti del RAGIONE_SOCIALE BPM S.p.A.;
ricorre per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a quattro motivi, cui resistono, con distinti controricorsi, il RAGIONE_SOCIALE BPM S.p.A. e NOME COGNOME, la quale propone altresì ricorso incidentale articolato in un motivo, mentre resta intimata la RAGIONE_SOCIALE;
la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME hanno depositato memoria; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato che
è superfluo dare conto dei motivi delle contrapposte impugnazioni di legittimità: rispetto alla disamina di essi riveste carattere pregiudiziale il rilievo officioso della nullità processuale invalidante l’intero corso del giudizio di merito (e, per conseguenza la sentenza gravata), siccome svolto a contraddittorio non integro;
dissipando precedenti dubbi euristici, questa Corte ha enunciato il principio di diritto per cui « nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. cod. proc. civ. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario » (così Cass. 18/05/2021, n. 13533);
« molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza » (illustrati nel citato precedente, cui si fa rinvio) inducono alla riportata conclusione, funditus gi ustificata dal rilievo che l’esito delle opposizioni esecutive « senza distinzioni di sorta » non è mai « indifferente » per il terzo pignorato, in ragione degli obblighi che egli è tenuto ad assolvere (quale ausiliario di giustizia) nell’espropriazione presso terzi;
a tale regula iuris (espressamente ribadita in plurime occasioni: tra le tante, Cass. 27/09/2021, n. 26114; Cass. 02/12/2021, n. 37929; Cass. 14/12/2021, n. 39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass. 08/03/2022, n. 7577; Cass. 26/07/2022, n. 23348) va data continuità;
ciò posto, è pacifico (ed emerge dagli atti di causa) che al presente giudizio – avente ad oggetto opposizione agli atti esecutivi afferente un’espropriazione presso terzi – non ha ab initio partecipato uno dei due terzi pignorati, la RAGIONE_SOCIALE, altresì non evocato dal ricorrente nel presente giudizio di legittimità;
la partecipazione di detto soggetto si appalesa (e si appalesava sin dall’inizio della lite) oltremodo necessaria: l’assegnazione del credito di RAGIONE_SOCIALE, oggetto della ordinanza impugnata, è stata contestata nel giudizio oppositivo con la domanda riconvenzionale formulata dalla opposta NOME COGNOME (domanda di cui quest’ultima lamenta, con il ricorso incidentale, l’omessa pronuncia), sicché l’esito della causa è potenzialmente in grado di incidere sulla posizione giuridica del menzionato istituto bancario;
la non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimità: essa importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l’annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass. 19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665);
la sentenza impugnata va in definitiva cassata con rinvio, affinché il giudizio sia infine celebrato a contraddittorio integro, al Tribunale di
RAGIONE_SOCIALE, quale giudice di unico grado e in persona di diverso magistrato, cui è demandata la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità;
p. q. m.
decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rinvio al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, quale giudice di unico grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione