Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36586 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36586 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18066/2021 R.G., proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio de ll’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio de ll’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
C.C. 10.10.2023
n. R.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
Pres. COGNOMENOME RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
– intimata – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE FROSINONE n. 387/2021 depositata il 14/04/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2023 dalla Consigliera NOME COGNOME;
Rilevato che
la RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Frosinone n. 45/2016 che aveva respinto la domanda di risarcimento del danno derivante dal ritardo con cui la RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE), compagnia assicuratrice del veicolo TARGA_VEICOLO di proprietà di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, aveva pagato alla RAGIONE_SOCIALE (nella qualità di cessionaria parziale
nonché contro
COGNOME
– intimato- e sul ricorso successivo proposto da
COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio de ll’AVV_NOTAIO , che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente successivo –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso il suo studio;
– controricorrente –
nonché contro
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n. R.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
Pres. COGNOMENOME RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
del credito) l’importo del risarcimento del danno spettante a RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 149 del codice delle assicurazioni , a seguito di sinistro stradale verificatosi il 27 giugno 2008; in particolare, la società appellante lamentava il fatto che il giudice di pace, pur avendo liquidato alla cessionaria RAGIONE_SOCIALE e l’importo del credito ceduto pari a Euro 1.140,00, aveva respinto sia la domanda di rimborso dei costi stragiudiziali sostenuti per il recupero del credito sia la domanda di risarcimento del danno da ritardato pagamento; in particolare, chiedeva di essere rifusa dei danni patrimoniali conseguenti al l’inadempimento e la condanna , quindi, della RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle seguenti somme: 1) Euro 252,00 oltre interessi moratori calcolati a decorrere dal 23 settembre 2011 sino all’effettivo soddisfo per i costi affrontati per il patrocinio finalizzato alla bonaria risoluzione della controversia; 2) Euro 27,24 oltre interessi moratori calcolati dal 23 agosto 2011 e fino all’effettivo soddisfo per i costi sostenuti per effettuare le visure necessarie alla corretta introduzione del giudizio; 3) e un ‘ ulteriore somma per il maggior danno subito per il ritardato pagamento su tutte le somme dovute, compresa quella già liquidata in primo grado, nella misura annua documentata; si costituivano, con distinti atti, RAGIONE_SOCIALE, eccependo l’inammissibilità dell’appello , e RAGIONE_SOCIALE, chiedendo, entrambi, il rigetto del gravame;
COGNOME ha proposto anch’egli gravame avverso la medesima decisione del giudice di pace di Frosinone, nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese processuali, chiedendo di essere ristorato delle spese affrontate per il primo grado di giudizio; si costituivano, con distinti atti, RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, eccependo l’inammissibilità dell’appello , la prima, e chiedendo, entrambe, il rigetto del gravame;
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Pres. COGNOMENOME RAGIONE_SOCIALE
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il Tribunale di Frosinone, previa riunione dei due giudizi, con sentenza n. 387 del 2021, ha rigettato i gravami proposti, con condanna di entrambi gli appellanti alle spese del grado nei confronti dell’ appellata;
avverso la decisione del Tribunale di Frosinone ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE, illustrato da due motivi, e, con successivo atto anche RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, illustrato anch’esso da due motivi; ha resistito con due distinti controricorsi RAGIONE_SOCIALE;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell ‘ art. 380-bis.1 c.p.c.;
il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni;
hanno depositato rispettive memorie COGNOME e la parte controricorrente.
Considerato che
il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso, fermo restando che tale modalità non è essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale; nel caso in cui i due ricorsi risultino essere stati notificati nella stessa data, come nella specie, l’individuazione del ricorso principale e di quello incidentale va effettuata con riferimento alle date di deposito dei ricorsi, sicché è principale il ricorso depositato per primo, mentre è incidentale quello depositato per secondo e, nel caso in cui si è in presenza di due ricorsi depositati in pari data, va considerato principale il ricorso iscritto per
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primo (v. Cass. n. 25662 del 4/12/2014) , nel caso all’esame quello proposto da RAGIONE_SOCIALE;
con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 1223 c.c. per avere il Tribunale nella sentenza impugnata rigettato la domanda risarcitoria (sia la domanda di rimborso dei costi stragiudiziali sostenuti per il recupero del credito , sia i costi dell’agenzia incaricata delle visure, sia la domanda di risarcimento del danno da ritardato pagamento), senza tener conto del principio di diritto secondo cui non solo il pagamento ma anche l’obbligazione ad eseguirlo costituisce una posta passiva del patrimonio del danneggiato degna di ristoro in relazione a ll’art. 360, comma 1, n n. 4 e 5 c.p.c.;
con il secondo motivo, denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c. e degli artt. 144 e 149 codice delle assicurazioni ai sensi de ll’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c.; in particolare, sostiene l’erroneità della sentenza di appello nella parte in cui non ha dichiarato nulla la sentenza di primo grado per violazione del principio del contraddittorio ed in particolare, per aver pretermesso dal giudizio il litisconsorte necessario ovvero il conducente del veicolo responsabile del sinistro, NOME COGNOME;
il ricorrente successivo e, quindi, incidentale RAGIONE_SOCIALE con il primo motivo denuncia ‘ Violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92, commi 2 e 3, cpc, difetto di motivazione ‘ in relazione all’erronea decisione sulle spese;
con il secondo motivo, NOME COGNOME lamenta la ‘ Violazione o falsa applicazione degli artt. 145 e 149 CdA nonché degli artt. 102 e 354, I comma, c.p.c. ‘ per essere stato pretermesso il litisconsorte necessario ovvero il conducente il veicolo responsabile del sinistro, NOME COGNOME (motivo che con la memoria evidenzia sia
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assorbente rispetto al primo motivo, richiamando sul punto la recentissima pronuncia della Suprema Corte, Sezione VI Civile, sott. III, n. 27575/2023 del 28 settembre 2023);
p regiudiziale è l’esame delle censure, sostanzialmente analoghe, proposte dal ricorrente principale e dal ricorrente incidentale con i rispettivi ‘ secondo motivo ‘ , con cui le parti ricorrenti impugnano la sentenza di appello nella parte in cui non ha dichiarato nulla la sentenza di primo grado per violazione del principio del contraddittorio ed in particolare, per aver pretermesso dal giudizio il litisconsorte necessario ovvero il conducente del veicolo responsabile del sinistro, NOME COGNOME;
tali censure sono fondate; ed invero, sulla base degli atti legittimamente esaminabili da questa Corte, risulta fin dal primo grado non integro il contraddittorio, per non essere stato coinvolto il proprietario del veicolo danneggiante – e sul punto concordano le parti che hanno svolto attività difensiva in questa sede – nonostante egli sia litisconsorte necessario, atteso che, in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall’art. 144, comma 3, dello stesso d.lgs., posto che anche l’azione rivolta dal danneggiato nei confronti della assicurazione del veicolo da lui condotto presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno e che tale accertamento – oggetto della domanda giudiziale, del processo e, infine, del ” decisum ” – non può non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui
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responsabilità si tratta (v. Cass. 16/02/2023 n. 4994; Cass. 9/07/2020, n. 14466; Cass. 8/04/2020 n. 7755);
alla luce delle pronunce richiamate, va data continuità al principio di diritto processuale in base al quale, « quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, primo comma, cod. proc. civ., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ. » (tra molte, v. Cass. 10/04/2018 n. 8837, Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass., Sez, U., 16/02/2009, n. 3678; Cass. 13/04/2007, n. 8825);
l’esame degli altri motivi proposti da entrambe le parti ricorrenti resta assorbito da quanto precede;
in definitiva la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata al Giudice di pace di Frosinone, in persona di altro magistrato, che provvederà alla integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile pretermesso, nonché ad un nuovo esame della domanda ed anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Per questi motivi
la Corte, in accoglimento del secondo motivo del ricorso principale e del secondo motivo del ricorso incidentale, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ex art. 383, terzo comma, cod. proc. civ. al Giudice di pace di Frosinone, in persona di diverso magistrato, che provvederà all’i ntegrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile pretermesso nonché ad un nuovo
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esame della domanda ed anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza