Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32485 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 32485 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 29271 del 2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, presso lo studio del quale in Roma, INDIRIZZO pal. D è elettivamente domiciliato;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difes o dall’AVV_NOTAIO con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO;
– controricorrente – avverso la sentenza n. 294/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 13.10.2022, R.G.N. 258/2021; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del NOME
22/10/2024 dal AVV_NOTAIO Dott. NOME COGNOME.
Oggetto
Rapporto
contrattuale di fatto
alle dipendenze RAGIONE_SOCIALEa
P.A. – Pagamento
RAGIONE_SOCIALE
necessario
del
datore – Esclusione.
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 22/10/2024
CC
RILEVATO CHE
La Corte di Appello di Ancona, per quanto qui rileva, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello e in riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, dichiarava la nullità del decreto opposto n. NUMERO_DOCUMENTO/2021 in data 8.1.2021 del Tribunale di Ancona per violazione del contraddittorio e rimetteva la causa al primo giudice.
Il Tribunale di Ancona aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall’RAGIONE_SOCIALE sulla scorta dei seguenti argomenti: a) lo svolgimento di attività lavorativa, benché ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2126 c.c., stante la carenza del titolo legittimante l’assunzione, non osta al di ritto del lavoratore al pagamento del TFS, decurtato RAGIONE_SOCIALEa quota pignorabile in virtù di condanna del lavoratore in distinto giudizio contabile; b) non ricorrenza nel caso di specie di un’ipotesi di litisconsorzio necessario con il RAGIONE_SOCIALE, formale datore, avendo detta amministrazione richiesto la devoluzione in proprio favore RAGIONE_SOCIALEe somme da recuperare nei limiti di legge, non essendo invece in contestazione l’ammontare RAGIONE_SOCIALEa retribuzione percepita.
Quanto alla ritenuta violazione del litisconsorzio necessario, nello specifico, la Corte territoriale affermava (cfr. pag. 3 RAGIONE_SOCIALEa sentenza) che: ‘ (…) nelle ipotesi quale quella in esame, nella quale da una parte c’è il formale lavoratore che, conclusosi il rapporto reclama all’RAGIONE_SOCIALE il versamento in suo favore del TFS, dall’altra il RAGIONE_SOCIALE, formale datore di lavoro, che, a sua volt a, in considerazione RAGIONE_SOCIALE‘accertata illegittimità del rapporto lavorativo, richiede all’RAGIONE_SOCIALE la restituzio ne RAGIONE_SOCIALEe somme accantonate per il pagamento del TFS, è evidente che, instauratosi il giudizio, non possa prescindersi dalla partecipazione al processo di tutte le parti. Va ricordato, infatti, che il litisconsorzio necessario, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, ricorre, allorquando la situazione
sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio deve essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti i soggetti che ne siano partecipi al fine di non privare la decisione RAGIONE_SOCIALE‘utilità connessa all’esperimento RAGIONE_SOCIALE‘azione proposta. (…) Nel caso concreto, se la decisione intervenisse senza la partecipazione al giudizio del RAGIONE_SOCIALE si precluderebbe a quest’ultimo il diritto di opporsi al versamento RAGIONE_SOCIALEe proprie somme. In ragione di ciò non può, pertanto, condividersi l’assunto del p rimo giudice che ha escluso la sussistenza del litisconsorzio necessario sol perché l’amministrazione scolastica ha richiesto all’RAGIONE_SOCIALE la restituzione RAGIONE_SOCIALEe somme ‘nei limiti di legge’, espressione che non ha certamente il significato di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa pretesa avanzata dal COGNOME. La mancata citazione in giudizio del RAGIONE_SOCIALE costituisce, quindi, violazione del principio del contraddittorio, per cui gli atti, a norma del 354 c.p.c., vanno rimessi al primo giudice affinché il contraddittorio venga perfezionato nei confronti di tutti i soggetti che devono partecipare al giudizio, con onere di riassunzione nei termini di legge a cura RAGIONE_SOCIALEa parte più diligente’.
Propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi il lavoratore indicato in epigrafe.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE NPS.
Deposita memoria il lavoratore.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 102 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 215 del d.lgs. n. 174 del 2016.
1.1. Si nega la sussistenza, nel caso di specie, di un’ipotesi di litisconsorzio necessario sulla base del rilievo che -per effetto RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti di condanna del lavoratore al risarcimento del danno erariale – il RAGIONE_SOCIALE (oggi MIM) non ha affatto richiesto, a seguito RAGIONE_SOCIALEa conversione del sequestro in pignoramento, la restituzione RAGIONE_SOCIALEe somme versate per costituire la provvista per il pagamento del TFS, ma solo la devoluzione in proprio favore RAGIONE_SOCIALEe somme recuperabili nei limiti di 1/5 secondo quanto previsto per legge.
Con la seconda doglianza si lamenta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 102 c.p.c. e dei principi generali in tema di litisconsorzio necessario.
2.1. Si rimarca che in materia previdenziale, con specifico riferimento alle questioni aventi ad oggetto il versamento dei contributi, come pure in quelle che concernono l’erogazione RAGIONE_SOCIALEe prestazioni assicurative, non vi è litisconsorzio necessario tra ente previdenziale e datore di lavoro in quanto i due rapporti restano diversi.
2.2. Si insiste che quello in rilievo non è un rapporto inscindibile e che l’unico obbligato al pagamento del TFS, prestazione per cui è causa, è l’RAGIONE_SOCIALE.
Con la terza censura si deduce la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 92 c.p.c., contestandosi la mancata compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese in appello, in ragione del tenore RAGIONE_SOCIALEa decisione di prime cure che non aveva disposto l’integrazione del contraddittorio, RAGIONE_SOCIALEa pronunzia in rito RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello e RAGIONE_SOCIALEa richiesta, comunque effettuata al Tribunale, di disporre, se ritenuta opportuna, la chiamata in causa RAGIONE_SOCIALEa parte datoriale.
I primi due motivi sono fondati.
4.1. Il Collegio condivide e si riporta a quanto già affermato da Cass. Sez. L. n. 3422 del 03/02/2022, rv. 663835 -01, ma
anche dalla successiva conforme non massimata Cass. n. 22117/2022, al cui percorso argomentativo integralmente si riporta condividendolo.
Nelle due pronunzie innanzi ricordate si rimarca che non sono litisconsorti necessari il lavoratore e il datore di lavoro, rispettivamente, nelle controversie fra il secondo e l’Ente previdenziale, aventi ad oggetto il versamento dei contributi, e in quelle, fra il primo e lo stesso Ente, aventi ad oggetto l’erogazione RAGIONE_SOCIALEe prestazioni assicurative, poiché, pur essendo il rapporto di lavoro e quello previdenziale connessi, rimangono, comunque, rapporti diversi e in siffatte controversie l’accertamento con forza di giudicato è chiesto solo con riferimento al rapporto previdenziale per le obbligazioni che ne derivano, di guisa che l’insorgere di una contestazione fra le parti circa la sussistenza del rapporto di lavoro non implica la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘uno o RAGIONE_SOCIALE‘altro soggetto di quello stesso rapporto, rimasto estraneo alla causa in corso, potendo la relativa questione essere risolta in via meramente incidentale, al limitato fine RAGIONE_SOCIALE‘accertamento dei presupposti suddetti, senza che tale soggetto subisca pregiudizio da una decisione “incidenter tantum”, inidonea a costituire giudicato nei suoi confronti.
Insomma, nella fattispecie in esame – in cui peraltro non è in discussione lo svolgimento in fatto ex art. 2126 c.c. RAGIONE_SOCIALEa prestazione di lavoro – tra datore di lavoro, lavoratore ed ente previdenziale non è configurabile un rapporto trilatero, ma tre rapporti bilaterali.
Ne consegue che deve escludersi la sussistenza di una situazione di litisconsorzio necessario con in datore di lavoro in relazione alla domanda con la quale il lavoratore avanzi la richiesta del TFS al solo ente previdenziale (cui, peraltro, nel
caso di specie, il RAGIONE_SOCIALE ha incontestatamente versato i contributi).
Irrilevante nel caso qui all’attenzione , si soggiunge, Cass. 17320/2020, rv. 658831-01 in cui si è invece affermata la necessità del litisconsorzio necessario e ciò in quanto in quella fattispecie veniva in rilievo la diversa domanda all’RAGIONE_SOCIALE di versamento di contributi omessi. Sicché il litisconsorzio era giustificato dal fatto che l’obbligo di versamento dei contributi si configura, nell’ambito del rapporto di lavoro, come un obbligo di facere del datore di lavoro in favore RAGIONE_SOCIALE‘ente previdenziale che, dando luogo a una situazione sostanziale unitaria, deve trovare riflesso processuale nella partecipazione al giudizio di tutti i soggetti nei cui confronti la decisione del relativo giudizio è idonea a produrre effetti. Senza tacere, peraltro, che il suddetto orientamento ha superato quello espresso in precedenti pronunce che avevano negato la sussistenza di un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra RAGIONE_SOCIALE e datore, anche nel caso di controversia avente ad oggetto il versamento dei contributi (vedi: Cass. n. 17162/2016 e Cass. n. 12213/2004). 4.2. Nel caso qui all’attenzione, in ogni caso, non viene in rilievo una questione elativa al mancato versamento dei contributi da parte del datore, infatti, si ribadisce, pur essendo configurabile un rapporto di fatto ex 2126 c.c., stante la mancanza del titolo abilitativo all’insegnamento da parte del lavoratore, non vi è alcuna contestazione con riguardo all’effettiva prestazione del servizio, del pari, non vi è contestazione con riguardo al versamento dei contributi e RAGIONE_SOCIALEa provvista per il TFS da parte del datore.
4.3. Non vi è dubbio, conseguentemente, che i servizi effettivamente prestati dal lavoratore debbano essere valutati ai fini pensionistici e previdenziali in quanto connessi ad un’attività lavorativa effettivamente svolta anche se non
ricollegabile ad un rapporto di impiego pubblico, ma ad un rapporto rilevante ex art. 2126 c.c. (cfr. tra le tante anche Cons. di Stato, Sez. III, 27.8.2014, n. 4350).
4.4. Non è revocabile in dubbio, infine, che la fattispecie qui all’attenzione rientri nella sfera di applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2126 c.c. che riconosce al lavoratore il diritto al trattamento retributivo e alla contribuzione previdenziale per il tempo in cui il rapporto ha avuto materiale esecuzione, oltre che il diritto al pagamento del TFS che, peraltro, come sottolineato dalla Corte costituzionale, è una prestazione che costituisce componente RAGIONE_SOCIALEa giusta retribuzione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 Cost. (cfr. Corte cost. n. 130 del 2023).
Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, va quindi esclusa la sussistenza nel caso in esame di un’ipotesi di litisconsorzio necessario che imponga la partecipazione al giudizio RAGIONE_SOCIALEa parte datoriale, dovendo compiersi le azioni per il recupero dei crediti erariali cui si fa cenno nella motivazione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale secondo le disposizioni di legge normalmente applicabili.
Ne deriva che, in accoglimento RAGIONE_SOCIALEe prime due censure, assorbita la terza, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata con rinvio cd. restitutorio alla Corte di Appello di Ancona che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Ancona che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione