Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31723 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31723 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2025
Azione rivendica proprietà terreni -Domanda riconvenzionale usucapione -Litisconsorzio necessario
ORDINANZA
sul ricorso n. 16505/2021 proposto da:
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nella qualità di eredi di NOME COGNOME;
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nella qualità di eredi di NOME COGNOME;
tutti rappresentati dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale rilasciata in calce al ricorso;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante Ing. NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente –
COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-intimati –
-avverso la sentenza n. 2153/2020 emessa dalla C orte d’appello di Roma in data 30/04/2020 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
1. La RAGIONE_SOCIALE (succeduta alla RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) proponeva appello avverso la sentenza n. 268 emessa il 3.5.2011 con la quale il Tribunale di Velletri aveva rigettato le sue domande volte ad ottenere la condanna di COGNOME NOME, NOME, NOME e NOME a rimuovere dei manufatti abusivi realizzati su un terreno di sua proprietà sito nel Comune di Anzio, INDIRIZZO, a rilasciare le aree illegittimamente detenute ed a risarcire i danni causati dalle loro illegittime condotte, accogliendo, di contro, le domande riconvenzionali dei convenuti di acquisto per usucapione dei terreni.
2. La Corte d’appello di Roma accoglieva, per quanto di ragione, il gravame, accertando l’abusiva occupazione, con la conseguente condanna al rilascio delle rispettive aree ed alla rimozione dei beni sulle stesse realizzate, solo nei confronti degli eredi di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, dichiarando l’intervenuto acquisto per usucapione da parte di NOME NOME NOME COGNOME dei terreni censiti al foglio 19, p.lle nn. 1016 e 1019, ed al foglio 20, p.lle nn. 981 e 982, e rigettando la domanda risarcitoria proposta dalla società appellante. La corte territoriale affermava, per quanto qui ancora rileva, che, mentre avuto riguardo alla posizione di NOME e NOME COGNOME le deposizioni, concordi e credibili, erano risultate avvalorate dalle attività di recinzione dell’area, di ripulitura del terreno dai rifiuti, di livellamento con ruspa, di coltivazione ed allevamento di animali e, soprattutto, di edificazione di una costruzione di iniziali ben 200 mq, poi destinata in parte ad uso abitativo, non altrettanto poteva dirsi con riferimento alla posizione di NOME ed NOME COGNOME i quali, al di là del pascolo dei cavalli e del deposito di carri, avevano realizzato solo delle baracche amovibili ed una piccola tettoia in lamiera, non tralasciando la circostanza che le deposizioni rese dai loro testimoni si erano rivelate
alquanto generiche e ‘qualitativamente inidonee a manifestare inequivocabilmente l’instaurazione di una piena ed indiscussa signoria di fatto sul terreno’.
Avverso la detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione COGNOME, NOME, NOME e NOME e COGNOME NOME (quali eredi di COGNOME NOME), nonché COGNOME NOME, NOME ed NOME e COGNOME NOME (quali eredi di COGNOME NOME) sulla base di tre motivi. La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, illustrata da memoria. COGNOME NOME e NOME non hanno svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., nonché l’inesistenza delle sentenze di primo e secondo grado, per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di NOME COGNOME, deceduto ancor prima della notifica dell’atto introduttivo del giudizio, nonostante si fosse in presenza di una causa inscindibile con riferimento sia all’azione dell’originaria attrice di accertamento del l’occupazione abusiva del terreno sia alla domanda riconvenzionale di usucapione da essi proposta.
1.1. Il motivo è infondato.
Risulta ex actis che l’allora RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE) tentò di notificare l’atto di citazione anche a COGNOME NOME il quale risultò, dalla relata dell’ufficiale giudiziario e dal certificato di morte, deceduto il 6.6.2000. Nonostante ciò, l’attrice non provvide a notificare l’atto introduttivo del giudizio agli eredi del COGNOME, pur non formalizzando, nel suo corso, una rinuncia alla domanda spiegata nei confronti del medesimo. Parimenti, l’atto di appello proposto dalla detta società non è stato notificato agli eredi del COGNOME e, nel conferimento dell’incarico al c.t.u., la corte d’appello ha espressamente escluso dall’accertamento peritale i manufatti abusivi asseritamente realizzati dallo stesso.
I ricorrenti, in violazione del principio di autosufficienza, hanno omesso di trascrivere almeno le conclusioni dell’atto di citazione che ha dato ingresso
al primo grado di giudizio, essendosi in particolare limitati ad affermare (pag. 2 del ricorso) che la allora RAGIONE_SOCIALE si era, tra l’altro, lamentata di ‘altra (rispetto a quella imputata a NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME) detenzione da part e del COGNOME NOME‘, in tal guisa precludendo a questo Collegio la possibilità di verificare se, con riferimento alle statuizioni poi adottate dalla corte d’appello, la presenza processuale di quest’ultimo fosse indefettibile.
Ciò debitamente premesso, l’azione di rivendicazione non dà luogo ad un’ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti di eventuali terzi che vantino o possano avere interesse a vantare diritti sulla cosa contrastanti con il diritto di proprietà fatto valere in giudizio dall’attore, poiché in tal caso l’unica conseguenza sarà che la sentenza, facendo stato solo tra le parti del giudizio, non sarà opponibile ai terzi interessati rimasti estranei al giudizio stesso, non potendo, invece, essere considerata inutiliter data (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10739 del 03/08/2001; conf. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 27295 del 05/12/2013).
In particolare, nel caso di detenzione del bene che si assuma esercitata senza titolo da più soggetti, l’azione di rilascio del bene può essere esercitata nei confronti di uno solo di essi, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, atteso che la pronuncia è idonea a spiegare effetti relativamente al soggetto evocato in giudizio e non può pertanto considerarsi inutiliter data , mentre l’obbligazione risarcitoria eventualmente connessa all’obbligazione di rilascio è per sua natura solidale e non dà luogo a litisconsorzio necessario (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13625 del 22/07/2004; conf. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 25200 del 24/10/2017).
Ragion per cui (non essendo configurabile una causa inscindibile) non trova applicazione, nel caso di specie, il principio secondo cui, quando, in seguito ad una notifica inesistente dell’atto introduttivo a litisconsorte necessario già deceduto, risulti integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354,
comma 1, c.p.c., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c. (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 5571 del 03/03/2025).
Non è stato neppure violato il corollario principio in base al quale la notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado effettuata ad una persona già deceduta è giuridicamente inesistente, posto che la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita e si estingue con la morte. Invero, in siffatta evenienza sono insanabilmente nulle (con nullità rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio) solo le sentenze pronunciate nel corso del processo nei confronti del soggetto deceduto prima dell’inizio dello stesso (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14360 del 06/06/2013). Invece, nella fattispecie in esame, la sentenza di secondo grado ha accolto, per quanto di ragione, la domanda dell’RAGIONE_SOCIALE, accertando l’abusiva o ccupazione, con la conseguente condanna al rilascio delle rispettive aree ed alla rimozione dei beni sulle stesse realizzate, solo nei confronti degli eredi di COGNOME NOME e di COGNOME NOME.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per non aver la corte d’appello rilevato dall’esame testimoniale una instaurazione piena ed indiscussa della signoria di fatto sul terreno e per non aver esposto le ragioni per le quali abbia attribuito una valenza maggiore, ai fini del riconoscimento dell’usucapione, solo ad NOME e NOME COGNOME, nonostante il possesso non violento e non clandestino ed interrotto avesse avuto inizio con i genitori comuni.
2.1. Il motivo è inammissibile.
E’ noto che la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto
tale onere, poichè in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c..
In ogni caso, sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016). E’, pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il “peso probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019). In particolare, il giudice del merito, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 19011 del 31/07/2017; conf. Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 29404 del 07/12/2017, secondo cui con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità).
Ne consegue che è inammissibile la censura con la quale si sindaca la valutazione delle prove testimoniali e documentali operata dal giudice di merito.
Ferma la considerazione assorbente che precede, è opportuno peraltro, ciò nonostante, evidenziare che le deposizioni testimoniali riportate a pagina 7 del ricorso ( « dai primi anni 70 COGNOME NOME, ha sempre posseduto il
terreno sino ad oggi, e per quanto ho potuto vedere lo ha posseduto ininterrottamente e senza che nessuno mai avesse tentato di mandarlo via tanto che vi ha edificato la casa ed una tettoia» teste COGNOME; « lavoravo su questo terreno con un furgoncino di sua -del dante causa NOME COGNOME -proprietà con il quale caricavo e scaricavo materiali vari» – teste COGNOME -) non avrebbero potuto condurre ad un differente esito del giudizio, se solo si considera che le stesse sono alquanto generiche e, come rilevato dalla corte d’appello, ‘qualitativamente inidonee a manifestare inequivocabilmente l’instaurazione di una piena ed indiscussa signoria di fatto sul terreno’. Senza tralasciare che, mentre avuto riguardo alla posizione di NOME e NOME COGNOME le deposizioni sono risultate avvalorate dalle attività di recinzione dell’area, di ripulitura del terreno dai rifiuti, di livellamento con ruspa, di coltivazione ed allevamento di animali e, soprattutto, di edificazione di una costruzione di iniziali ben 200 mq, poi destinata in parte ad uso abitativo, non altrettanto è stato, con valutazione congrua dal punto di vista logico-formale, ritenuto con riferimento alla posizione di NOME ed NOME COGNOME i quali, al di là del pascolo dei cavalli e del deposito di carri, avrebbero realizzato delle baracche amovibili ed una piccola tettoia in lamiera.
Senza tralasciare che, solo avuto riguardo ad NOME e NOME COGNOME, la situazione dei luoghi rappresentata dai testi ha trovato conferma in plurimi accertamenti della Polizia RAGIONE_SOCIALE Anzio, effettuati negli anni 19961997 e documentati da verbali, nonché in quanto verificato in sede di sopralluogo dal c.t.u. geom. NOME COGNOME nel dicembre del 1998.
Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1142 e 1146 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per non aver la corte d’appello riconosciuto in loro favore la successione nel possesso con il loro comune genitore NOME COGNOME.
3.1. Il motivo è infondato.
Effettivamente sembra che la corte d’appello abbia operato una confusione di piani a pagina 6 della sentenza qui impugnata, pretendendo dagli odierni
ricorrenti la prova di aver posseduto non più a titolo di compossesso, ma a titolo esclusivo (vale a dire, attraverso atti incompatibili con il permanere del compossesso altrui), come se la domanda di acquisto per usucapione fosse stata proposta da compossessori nei confronti di altri. Va, a tal riguardo, ricordato che, ai fini dell’usucapione di un bene già in possesso del de cuius , lo stato di compossesso nascente a favore dei suoi coeredi, per effetto della successione, non fa venir meno, nei confronti dei terzi estranei alla successione ereditaria, il carattere esclusivo già sussistente in quel possesso, ma spiega i suoi effetti limitativi (finalizzati a rendere possibile l’esercizio dei concorrenti diritti degli altri partecipanti) nel solo ambito dei rapporti intercorrenti tra i coeredi compossessori e, perciò, non impedisce – attesa l’identità dei due possessi – la successio possessionis ed il conseguente maturare dell’usucapione del bene ereditario nei riguardi dei suindicati terzi, anche quando il possesso, dopo l’apertura della successione, si sia concretamente estrinsecato attraverso atti di esercizio posti in essere esclusivamente da uno dei coeredi (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 22 del 06/01/1982).
Tuttavia il riconoscimento in concreto della successio possessionis non avrebbe condotto ad esiti differenti (e, quindi, la questione difetta della decisività), se solo si considera che, alla luce di quanto evidenziato nell’analizzare il precedente motivo, ciò che la corte ha valorizzato, al fine di rigettare la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dagli eredi di NOME ed NOME COGNOME, è stato il ‘difetto di prova del tempo del possesso esclusivo e della qualità delle distinte relazioni di pos sesso’.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita di essere accolto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 3.500,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del RAGIONE_SOCIALE, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 25.11.2025.
Il Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME