Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36568 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36568 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2023
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24668/2022 R.G. proposto da COGNOME NOME, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO
-ricorrente – contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
RAGIONE_SOCIALE
-intimati –
Avverso la sentenza n. 122/2022 del la CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 6 aprile 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2023 dal AVV_NOTAIOigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
per il recupero di crediti di natura tributaria e non tributaria, RAGIONE_SOCIALE (cui, lite pendente , è per legge succeduta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) promosse in danno di NOME COGNOME espropriazione di crediti presso il terzo RAGIONE_SOCIALE;
nel proporre opposizione avverso detta procedura, l’esecutato dedusse l’omessa notifica del pignoramento e degli atti prodromici ad esso nonché l’insussistenza di qualsivoglia proprio debito;
all’esito del giudizio di prime cure, svolto in contraddittorio con l’agente della riscossione , l’adito Tribunale di Taranto dichiarò il difetto di giurisdizione dell’A.G.O. in ordine all’opposizione concernente crediti tributari, mentre dichiarò inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi e rigettò l’opposizione all’esecuzione relative ai crediti non tributari;
la decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’appello interposto da NOME COGNOME, il quale, pertanto, ricorre per cassazione articolando sette motivi, illustrati da memoria;
non svolgono difese in sede di legittimità RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE;
all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ.;
AVV_NOTAIOiderato che
è superflu o dare conto dei motivi dell’impugnazione di legittimità: rispetto alla disamina di essi riveste carattere pregiudiziale il rilievo officioso della nullità processuale invalidante l’intero corso del giudizio di merito (e, per conseguenza la sentenza gravata), siccome svolto a contraddittorio non integro;
dissipando precedenti dubbi euristici, questa Corte ha enunciato il principio di diritto per cui « nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. cod.
proc. civ. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario » (così Cass. 18/05/2021, n. 13533);
« molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza » (illustrati nel citato precedente, cui si fa rinvio) inducono alla riportata conclusione, funditus giustificata dal rilievo che l’esito RAGIONE_SOCIALE opposizioni esecutive « senza distinzioni di sorta » non è mai « indifferente » per il terzo pignorato, in ragione degli obblighi che egli è tenuto ad assolvere (quale ausiliario di giustizia) nell’espropriazione presso terzi;
a tale regula iuris (espressamente ribadita in plurime occasioni: tra le tante, Cass. 27/09/2021, n. 26114; Cass. 02/12/2021, n. 37929; Cass. 14/12/2021, n. 39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass. 08/03/2022, n. 7577; Cass. 26/07/2022, n. 23348) va data continuità;
è pacifico (ed emerge dagli atti di causa) che al presente giudizio avente ad oggetto opposizione avverso un’espropriazione presso terzi intrapresa nelle forme speciali di cui all’art. 72 -bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – non ha ab initio partecipato (ed in ambedue i gradi di merito) il terzo pignorato, RAGIONE_SOCIALE;
la evidenziata pretermissione di detto terzo non può essere sanata dalla evocazione dello stesso nel giudizio di legittimità, non valendo essa, in tutta evidenza, a ripristinare il contraddittorio vulnerato nei precedenti gradi di merito;
la non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimità: essa importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l’annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass. 19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass. 26/07/2013, n.
AVV_NOTAIO. est. NOME COGNOME
18127; Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665);
la gravata sentenza va pertanto cassata – con travolgimento anche di quella appellata, per il riscontrato vizio originario di contraddittorio con litisconsorte indefettibile – con rinvio al Tribunale di Taranto, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, affinché esamini nuovamente l ‘opposizione, stavolta nel contraddittorio anche con il soggetto già illegittimamente pretermesso;
al giudice del rinvio è altresì la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese dell ‘ intero giudizio, ivi incluse quelle del presente grado;
p. q. m.
d ecidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rinvio al Tribunale di Taranto, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di AVV_NOTAIOiglio della Terza Sezione