Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36561 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36561 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 1004/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, in proprio e nella qualità di ex legale rappresentante, ex liquidatore pro tempore ed ex socio della RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
-ricorrente – contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2675/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 6/6/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
I coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME convenivano davanti al Tribunale di Civitavecchia RAGIONE_SOCIALE con atto di citazione notificato il 30 settembre 2010 per ottenerne ex articolo 1669 c.c. il risarcimento dei danni subiti per i vizi di un villino che da essa avevano acquistato con contratto del 31 maggio 2001. La convenuta si costituiva resistendo e otteneva l’autorizzazione a chiamare la ditta RAGIONE_SOCIALE come esecutrice dei lavori; anche questa si costituiva resistendo.
Con sentenza del 22 agosto 2014 il Tribunale condannava la ditta RAGIONE_SOCIALE a corrispondere agli attori la somma di euro 7549,35 oltre Iva e interessi.
La ditta proponeva appello, cui resisteva NOME COGNOME, in proprio e quale ex legale rappresentante, ex liquidatore ed ex socio di RAGIONE_SOCIALE, cancellata dal registro delle imprese; si costituivano anche i coniugi, resistendo.
Constatando che la società era stata cancellata in 25 febbraio 2008 e quindi anteriormente alla citazione in primo grado, il giudice d’appello sospendeva l’esecutorietà della sentenza e disponeva l’integrazione del contraddittorio rispetto agli ‘altri ex soci’ con ordinanza del 9 marzo 2015. Risultava che oltre al COGNOME vi era soltanto un altro socio, NOME COGNOME, il quale, dopo la notifica, veniva dichiarato contumace con ordinanza del 27 settembre 2016.
Con sentenza del 6 giugno 2020 la Corte d’appello di Roma, ritenuta la sentenza del Tribunale viziata per mancata integrazione del contraddittorio ex articolo 102 c.p.c. e che solo se si fosse costituito il COGNOME in secondo grado, accettando
la causa della situazione in cui era, si sarebbe potuto decidere la causa stessa, la rimetteva ai sensi dell’articolo 345 c.p.c. al Tribunale di Civitavecchia, condannando alla rifusione delle spese, sia all’appellante sia ai due coniugi appellati, il COGNOME in proprio e quale ex legale rappresentante, ex liquidatore ed ex socio di RAGIONE_SOCIALE, perché in primo grado si era costituito quale legale rappresentante della società conferendo la procura per costituirsi in giudizio con domanda riconvenzionale e chiamata di terzo ‘omettendo di rappresentare che la società era cancellata’ del 25 febbraio 2008, e pertanto qualificandolo ‘soccombente per aver dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio’ ex articolo 354 c.p.c.
Il COGNOME, quale ex legale rappresentante, ex liquidatore ed ex socio di RAGIONE_SOCIALE, ha proposto ricorso articolato in due motivi, da cui gli intimati non si difendono.
Considerato che:
1.1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 91, 92 e 354 c.p.c. nonché omesso esame di fatti decisivi.
Né il ricorrente, soccombente in secondo grado, né la società, soccombente in primo grado, avrebbero causato la nullità. L’appellante COGNOME, essendo all’epoca già cancellata la società RAGIONE_SOCIALE, avrebbe dovuto, ‘utilizzando la buona diligenza’, verificare se questa esisteva prima di notificare l’appello. Inoltre il ricorrente non sarebbe stato ‘la causa del rinvio ex art. 354 c.p.c. poiché si è costituito personalmente nel grado di appello sanando il contraddittorio nei propri confronti’: non ricorrerebbe per lui, dunque, la fattispecie di cui all’articolo 91 c.p.c.; ‘a tutto voler concedere’ il giudice d’appello avrebbe potuto compensare le spese ex articolo 92 c.p.c.
1.2 Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 91, 92 e 354 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi ed ‘errata valutazione e/o individuazione della/e parte/i che ha/hanno dato causa rinvio’ ai sensi dell’articolo 354 c.p.c.
Il giudice d’appello ha condannato alle spese il ricorrente perché egli, quale legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, ‘si è costituito nel giudizio di primo grado conferendo la procura alle liti per la costituzione in giudizio con domanda riconvenzionale e chiamata in causa del terzo, ed omettendo di rappresentare che la società era cancellata’ dal 25 febbraio 2008 .
Si oppone che gli attori del primo grado avrebbero dovuto, secondo buona fede, accertare l’esistenza o meno della società, per cui sarebbero responsabili di avere citato la società inesistente. La stessa responsabilità per la citazione in appello graverebbe l’appellante COGNOME. Si conclude quindi come nel precedente motivo.
Il contenuto dei motivi ne appalesa l’idoneità al vaglio congiunto.
2.1 La recente e pienamente condivisibile Cass. 6-2, ord. 6 maggio 2021 n. 11865 insegna che il giudice d’appello, quando rinvia al primo giudice ex articolo 354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere alle spese di secondo grado, condannando a rifonderle ‘la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio’; e precisa che nel caso in esame veniva cassata la decisione d’appello (estesasi anche alle spe se di primo grado, come è possibile), pur avendo gravato delle spese le parti convenute, perché l’imperfetta individuazione dei litisconsorti ‘dipende, piuttosto, dalla negligenza o da un errore dell’attore ovvero da un difetto di attività del giudice’. In questo arresto si ritiene che il giu dice d’appello sia obbligato a decidere sulle spese del gravame (cfr. pure Cass. sez. 2, 16 luglio 2010 n. 16765), non ravvisando invece anche per le spese di primo grado la specificità necessaria (v. già Cass. sez. 2, 5 maggio 2003 n. 6762: ‘qualora ritenga di avere sufficienti elementi …’).
2.2 Alla luce di questo inquadramento della fattispecie, allora, si deve riconoscere che soccombente nel caso qui in esame è chi ha causato, con la sua negligenza, il difetto di litisconsorzio, il quale non può essere naturalmente l’appellato, bensì chi ha avviato la fase d’appello, cioè l’appellante, dovendosi ritenere che, nonostante la presenza dell’errore anche nel primo grado (dove,
come rilevato in Cass. 11865/2021, non può derivare da difetto di eccezione, bensì da negligenza attorea), chi instaura con in jus vocatio il giudizio del grado deve anteriormente verificarne i destinatari. Pertanto responsabile della non integralità del litisconsorzio qui fu l’appellante COGNOME.
Si deve quindi cassare la sentenza in parte qua , potendo decidere nel merito. Per la evidente peculiarità della vicenda, allora, si dispone la compensazione delle spese del secondo grado. Tale peculiarità si estende agevolmente a giustificare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa per quanto di ragione la sentenza impugnata e decide nel merito compensando le spese d’appello . Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 21 novembre 2023