Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36318 Anno 2023
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36318 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 24390 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nonché
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), rappresentata nel presente giudizio da RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA) in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Catania n. 922/2022, pubblicata in data 6 maggio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del
12 dicembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., nel corso di un processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi promosso nei suoi confronti da RAGIONE_SOCIALE
L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Ragusa.
Oggetto:
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.)
Ad. 12/12/2023 C.C.
R.G. n. 24390/2022
Rep.
La Corte d’appello di Catania ha d ichiarato nulla la sentenza di primo grado e ha rimesso le parti dinanzi al Tribunale di Ragusa, per difetto di integrità del contraddittorio, non avendo partecipato al giudizio di primo grado il terzo pignorato, litisconsorte necessario.
Ricorre la COGNOME, sulla base di tre motivi.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società intimata.
È stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., per essere stati ravvisati profili di inammissibilità per manifesta infondatezza dello stesso.
La ricorrente ha proposto istanza di decisione, ai sensi del medesimo art. 380 bis c.p.c.
È stata, quindi, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Nullità della sentenza per violazione degli artt. 324 e 329, comma 2, c.p.c. e 111 Cost. in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c. ».
Con il secondo motivo si denunzia « Nullità della sentenza per violazione degli artt. 102, comma 1 e 615 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. , in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c. ».
I primi due motivi del ricorso sono connessi, logicamente e giuridicamente e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente.
Con riguardo ad essi non possono che confermarsi i rilievi già espressi nella proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in ordine alla loro manifesta
infondatezza , che ne determina l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 360 bis , comma 1, n. 1, c.p.c…
In particolare, va confermato che non è soggetto a preclusioni -tranne il solo caso, che qui non ricorre, di contrario espresso giudicato interno -il rilievo della non integrità del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, quale deve qualificarsi il terzo pignorato in base ad un ormai consolidato approdo nomofilattico.
Questa Corte ha infatti sancito, con decisione applicabile a tutte le opposizioni esecutive, di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa aAVV_NOTAIOata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanza in materia di esecuzione forzata (cd. ‘progetto esecuzioni’, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019), il principio di diritto per cui « nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario» , superando ogni precedente incertezza in proposito e chiarendo, anzi, espressamente, in motivazione, che « è avviso del Collegio giudicante che il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi: e debba esserlo sempre, senza distinzioni di sorta. Ciò per molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza » (per la più esaustiva illustrazione, in dettaglio, delle suddette ragioni, si fa diretto rinvio alla motivazione del precedente in questione, e cioè Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412 -01, al quale successivamente risultano conformi, tra i molti altri: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26114 del 27/09/2021, Sez. 6 -3; Ordinanza n. 37929 del 02/12/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021, Rv. 663189 -01; nel medesimo
senso, anche con specifico riferimento alla riscossione coattiva di crediti a mezzo ruolo, ai sensi dell’art. 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973, cfr.: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16236 del 19/05/2022, Rv. 665106 -01; con riguardo al giudizio di reclamo avverso la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 32445 del 03/11/2022, Rv. 666112 -01; 9000/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 9000 del 21/03/2022).
Ai principi di diritto sopra indicati va data piena continuità, ciò che, del resto, trova conferma anche nel provvedimento del Presidente Aggiunto della Corte del 28-29 novembre 2023, che ha, con ampia ed articolata motivazione, rigettato l’istanza della ricorrente di assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, per la pretesa sussistenza di un contrasto sul punto, osservando che l’esposto indirizzo, dopo l’arresto di cui a Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412 -01, è stato « applicato, in maniera ferma e costante, dalla successiva giurisprudenza della Corte, assumendo i connotati dell’indirizzo consolidato ».
Con il terzo motivo si denunzia « Nullità della sentenza per violazione degli artt. 354 e 91 c.p.c. , in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c. ».
La ricorrente contesta la propria condanna alle spese del giudizio di secondo grado.
2.1 Si premette che la Corte d’appello di Catania dopo aver rilevato, di ufficio, la nullità del giudizio di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio -ha condannato la COGNOME al pagamento delle spese del (solo) grado di appello, richiamando a tal fine, del tutto genericamente, il principio di soccombenza.
2.2 Rileva il Collegio che, in effetti, come emerge dagli atti, sia il giudizio di merito di primo grado (a seguito della sospensione dell’esecuzione disposta ai sensi dell’art. 624 c.p.c. ), sia il
giudizio di appello (essendo stata accolta l’opposizione dal tribunale) sono stati instaurati dalla società creditrice opposta, non dalla debitrice opponente, la quale, in tal caso, non può ritenersi unica responsabile della nullità processuale ricollegabile alla mancata evocazione di un litisconsorte necessario, soprattutto per quanto riguarda il giudizio di appello (che è l’unico grado per il quale sono state liquidate le spese).
2.3 In siffatta situazione, il generico richiamo alla soccombenza operato dalla corte d’appello ai fini della condanna della parte opponente al pagamento delle spese del grado, risulta del tutto apodittico e logicamente contraddittorio, visto che la COGNOME era in realtà vittoriosa in primo grado, era parte appellata e l’appello non era stato affatto accolto .
La decisione sulle spese della corte d’appello deve, in altri termini, ritenersi sostenuta da motivazione meramente apparente, nonché logicamente contraddittoria, in quanto il generico richiamo alla ‘ soccombenza ‘, in caso di dichiarazione di nullità rilevata di ufficio del giudizio di primo grado, per difetto di integrità del contraddittorio, con rimessione delle parti davanti al giudice di prime cure, non è adeguato a giustificare la pronuncia sulle spese di lite.
Quando il giudizio, come nella specie, viene definito in base al rilievo di ufficio di una nullità processuale che ha inficiato l’intero processo, infatti, deve individuarsi -ai fini della regolamentazione delle spese di lite -non la parte soccombente, ma la parte che ha dato causa alla nullità (cfr. Cass., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 11865 del 06/05/2021, Rv. 661476 -01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 14495 del 09/06/2017, Rv. 644620 -01; Sez. 2, Sentenza n. 16765 del 16/07/2010, Rv. 614173 – 01)
2.4 Naturalmente, anche il giudizio sulla responsabilità della nullità processuale va motivato, laddove necessario, e certamente ciò, in caso di nullità per difetto di evocazione di una parte necessaria, deve puntualmente e rigorosamente
avvenire, specie nel caso in cui si intenda condannare la parte che è stata essa stessa evocata in giudizio e non quella che ha instaurato il giudizio stesso omettendo di citare tutte le parti necessarie.
Nella specie, tale motivazione, nella decisione impugnata, risulta del tutto assente.
2.5 La sentenza impugnata, limitatamente al capo relativo alle spese del grado, va dunque cassata per difetto assoluto di motivazione, come in sostanza richiesto dalla parte ricorrente nello sviluppo delle censure di cui al motivo di ricorso in esame (le quali contengono un esplicito riferimento anche alla totale assenza di motivazione sulla individuata soccombenza, benché nella rubrica non si richiami l’art. 132 c.p.c.) , affinché, in sede di rinvio, sia rivalutata la relativa regolamentazione, sulla base dei principi di diritto più sopra enunciati.
Il primo ed il secondo motivo del ricorso sono dichiarati inammissibili, ai sensi dell’art. 360 bis , comma 1, n. 1, c.p.c.; è accolto il terzo motivo e, per l’effetto, la sentenza impugnata è cassata in relazione al solo motivo accolto, con rinvio alla Corte d’a ppello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte:
-dichiara inammissibili i primi due motivi del ricorso, accoglie il terzo e cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-