Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36247 Anno 2023
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36247 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 16323 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da
RAGIONE_SOCIALERISCOSSIONE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587)
-ricorrente-
nei confronti di
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Bologna n. 65/2022, pubblicata in data 11 gennaio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del
12 dicembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME ha proposto opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., nel corso di alcuni procedimenti esecutivi, sia mobiliari che presso terzi,
Oggetto:
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.)
Ad. 12/12/2023 C.C.
R.G. n. 16323/2022
Rep.
promossi nei suoi confronti dall’agente della riscossione per una pluralità di crediti iscritti a ruolo.
L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Rimini.
La Corte d’a ppello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre l’RAGIONE_SOCIALE, sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso il COGNOME.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
È pregiudiziale, rispetto all’esame del merito, il rilievo della inammissibilità del ricorso, per violazione dei requisiti di specificità e della sommaria esposizione del fatto, previsti dall’art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6, c.p.c..
1.1 Si tratta di requisiti di contenuto-forma del ricorso, il quale deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 -01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 -01; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 -01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 01). La prescrizione di siffatti requisiti non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la
portata RAGIONE_SOCIALE censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 -01; Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 -01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004). È, dunque, necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria RAGIONE_SOCIALE reciproche pretese RAGIONE_SOCIALE parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, RAGIONE_SOCIALE eccezioni, RAGIONE_SOCIALE difese e RAGIONE_SOCIALE deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, RAGIONE_SOCIALE argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, RAGIONE_SOCIALE difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.
Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo.
1.2 In primo luogo, si osserva che nell’esposizione dei fatti di causa contenuta nel paragrafo del ricorso a tanto dedicato, si afferma genericamente che l’opposizione del COGNOME era stata proposta -parrebbe addirittura cumulativamente -con riguardo ad un pignoramento mobiliare di veicoli e tre pignoramenti di crediti presso terzi effettuati ai sensi dell’art. 72 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, ma non si chiarisce altro in ordine a tali procedure esecutive: non è quindi specificato per quali crediti ognuna di esse era stata promossa, quali beni (mobili e crediti) erano oggetto di ciascuna procedura e quali fossero esattamente le specifiche ragioni poste a base dell’opposizione (l’agenzia ricorrente si limita ad affermare che era stata deAVV_NOTAIOa la mancata notificazione RAGIONE_SOCIALE sottese cartelle esattoriali, la prescrizione del credito intimato e l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE somme accessorie richieste, e, in particolare, che il credito intimato scaturiva dall’attività della società RAGIONE_SOCIALE di COGNOME RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita, onde
l’attività di riscossione avrebbe dovuto essere circoscritta all’interno della procedura concorsuale).
Nessun concreto riferimento vi è, nel ricorso, alla precisa natura ed all’entità dei crediti fatti valere in ciascuna procedura esecutiva (genericamente definiti come ‘crediti erariali’) ed ai concreti termini RAGIONE_SOCIALE contestazioni in concreto avanzate con riguardo agli stessi ed alla loro prescrizione, oltre che alla regolarità degli atti della riscossione.
Già solo sulla base di tale rilievo, il ricorso deve qualificarsi inammissibile, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c..
1.3 Inoltre, nel presente giudizio, il cui oggetto è costituito da una opposizione all’esecuzione proposta, ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., nel corso di un processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi (anzi, per la precisione, di tre distinti processi di tale natura, oltre che di un processo di espropriazione mobiliare, per quanto emerge dal ricorso), non solo non risulta evocato il terzo pignorato (o i terzi pignorati), neanche in sede di legittimità, ma neanche è indicato chi sia il suddetto terzo pignorato (o i suddetti terzi pignorati), né se siano state rese una o più dichiarazioni di quantità, ed eventualmente in quali termini.
Questa Corte ha sancito, con decisione applicabile a tutte le opposizioni esecutive, di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa aAVV_NOTAIOata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanza in materia di esecuzione forzata (cd. ‘progetto esecuzioni’, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019), il principio di diritto per cui « nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c. il terzo
pignorato è sempre litisconsorte necessario» , superando ogni precedente incertezza in proposito e chiarendo, anzi, espressamente, in motivazione, che « è avviso del Collegio giudicante che il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi: e debba esserlo sempre, senza distinzioni di sorta. Ciò per molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza » (per la più esaustiva illustrazione, in dettaglio, RAGIONE_SOCIALE suddette ragioni, si fa diretto rinvio alla motivazione del precedente in questione, e cioè Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412 -01, al quale successivamente risultano conformi, tra i molti altri: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26114 del 27/09/2021, Sez. 6 -3; Ordinanza n. 37929 del 02/12/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021, Rv. 663189 -01; nel medesimo senso, anche con specifico riferimento alla riscossione coattiva di crediti a mezzo ruolo, ai sensi dell’art. 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973, cfr.: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16236 del 19/05/2022, Rv. 665106 -01; con riguardo al giudizio di reclamo avverso la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 32445 del 03/11/2022, Rv. 666112 – 01).
Ai principi di diritto sopra indicati va data piena continuità.
La parte ricorrente, peraltro, non si è fatta carico -nemmeno nell’ampio intervallo di tempo trascorso dall’esplicito arresto sopra richiamato -di attivare gli strumenti processuali per farvi adeguatamente fronte.
Orbene, se il giudizio di merito si è certamente svolto in mancanza di (almeno) un litisconsorte necessario, non è neanche possibile per questa Corte, a causa RAGIONE_SOCIALE lacune espositive di cui al ricorso, valutare adeguatamente -sulla base dell’esposizione dei fatti in quest’ultimo contenuta se vi siano e quali siano eventuali altri litisconsorti necessari pretermessi, nonché verificare la sussistenza di eventuali altre questioni di carattere
processuale e/o sostanziale, rilevabili di ufficio anche ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., che possano avere rilievo ai fini della decisione della presente controversia.
1.4 In definitiva, a causa del segnalato difetto di esposizione dei fatti di causa, non è possibile per la Corte accedere alla valutazione del merito dei motivi di ricorso, dovendo il ricorso stesso essere dichiarato inammissibile (cfr., in proposito, da ultimo, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26562 del 14/09/2023, Rv. 668669 -01: « in materia di opposizioni esecutive, il ricorso per cassazione carente dell’esatta indicazione dei litisconsorti necessari è inammissibile, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.: non è possibile, nonostante la violazione dell’art. 102 c.p.c., rimett ere l’intera causa al giudice di primo grado al fine di procedere a contraddittorio integro a causa dell’assoluta incertezza dell’identità dei litisconsorti stessi, trattandosi di requisito di contenuto-forma che deve essere assolto necessariamente con il ricorso e non può essere ricavato ‘aliunde’ ; in applicazione del principio la RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal creditore procedente avverso la sentenza di accoglimento dell’opposizione proposta dal debitore esecutato in un’esecuzione mobiliare presso terzi, in ragione della to tale omissione di identificazione dei terzi pignorati, litisconsorti necessari »; nel medesimo senso: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11268 del 12/06/2020, Rv. 658143 -01).
Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Per questi motivi
La Corte:
-dichiara inammissibile il ricorso;
-condanna l’ente ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole
in complessivi € 9.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-