Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1533 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1533 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/01/2023
R.G.N. 8868/18
C.C. 16/12/2022
Distanze costruzioni Preclusione del
-giudicato
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da: COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-ricorrenti –
-contro-
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, nel cui studio in Palermo, INDIRIZZO, ha eletto domicilio;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1466/2017, pubblicata il 25 agosto 2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre 2022 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
letta la memoria depositata nell’interesse del controricorrente, ai sensi dell’art. 380 -bis .1. c.p.c.
FATTI DI CAUSA
- -Con citazione notificata il 30 gennaio 1996, COGNOME NOME conveniva, davanti al Pretore di Palermo, AVV_NOTAIO, chiedendo che il convenuto fosse condannato ad arretrare il proprio edificio di cm. 12,50 dal fondo di proprietà dell’attore nonché i balconi e le finestre fino al rispetto della distanza dal confine tra i due fondi e, ancora, ad ampliare la dimensione della grondaia di scolo delle acque piovane.
L’attore premetteva che COGNOME NOME aveva occupato parte del fondo di sua proprietà, aveva violato le norme sulle distanze per l’apertura di vedute e balconi ed aveva provocato lo scarico di acque piovane sul fondo attoreo.
Il Pretore di Palermo, con sentenza n. 246/1999, depositata il 16 febbraio 1999, accoglieva integralmente le domande proposte.
Decorso il termine per l’impugnazione e instaurato il procedimento per l’esecuzione dell’ obbligo di fare, intimato con atto di precetto notificato il 14 dicembre 2004, COGNOME NOME chiedeva al giudice dell’esecuzione di dichiarare inutiliter data e perciò inefficace e ineseguibile la sentenza indicata, poiché resa in violazione del principio dell’integrazione del contraddittorio nei confronti di COGNOME NOME, litisconsorte necessaria
pretermessa, nella qualità di comproprietaria del fabbricato oggetto del procedimento esecutivo.
All’esito, i l procedimento esecutivo si estingueva, poiché non coltivato dall’esecutante.
-Con citazione notificata il 18 giugno 2009, COGNOME NOME conveniva, davanti al Tribunale di Palermo, COGNOME NOME e COGNOME NOME, reiterando le domande originariamente avanzate davanti al Pretore.
Si costituivano in giudizio COGNOME NOME e COGNOME NOME, i quali eccepivano la violazione del principio del ne bis in idem ed opponevano, nel merito, la prescrizione acquisitiva del diritto di servitù.
Nel corso del giudizio era espletata consulenza tecnica d’ufficio.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 1834/2013, depositata il 23 aprile 2013, in accoglimento della domanda di parte attrice, condannava COGNOME NOME e COGNOME NOME ad adeguare il fabbricato di loro proprietà alle prescrizioni contenute nell’elaborato tecnico d’ufficio.
-Con citazione notificata il 9 giugno 2014, proponevano appello COGNOME NOME e COGNOME NOME, i quali lamentavano la nullità della sentenza di prime cure per carenza di alcun riferimento allo svolgimento del processo nonché per violazione del principio del ne bis in idem e per contraddittorietà della motivazione.
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Palermo, nella contumacia di COGNOME NOME, con la sentenza
di cui in epigrafe, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava integralmente la pronuncia impugnata.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte territoriale sosteneva, per quanto interessa in questa sede: a ) che l’azione con la quale il proprietario di un fabbricato avesse chiesto la rimozione, o comunque l’arretramento a distanza legale, di opere abusivamente eseguite dava luogo ad un’ipotesi di litisconsorzio necessario passivo nei confronti dei comproprietari del fabbricato stesso; b ) che la sentenza emessa nei confronti di uno solo di tali litisconsorti necessari sarebbe stata inutiliter data e, quindi, ineseguibile in danno del proprietario pretermesso, incidendo sulla proprietà o sul possesso di tutti coloro che fossero stati partecipi di tale signoria di fatto o di diritto sul bene; c ) che, pertanto, la sentenza emessa dal Pretore, in violazione del principio del contraddittorio, era inefficace nei confronti di entrambi i comproprietari del fabbricato rispetto al quale era stata richiesta l’osservanza delle distanze legali e, quindi, insuscettibile di acquistare autorità di cosa giudicata sostanziale, invalidità che poteva essere rilevata indipendentemente dal suo passaggio in giudicato formale in un successivo e separato giudizio.
4. -Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, COGNOME NOME e COGNOME NOME. Ha resistito con controricorso l’intimato COGNOME NOME.
- -Il controricorrente ha presentato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- -Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa
applicazione dell’art. 612 c.p.c. previgente nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione del principio del giudicato esterno o del ne bis in idem , per avere la Corte di merito ritenuto che la sentenza del Pretore non fosse coperta dal giudicato, nonostante ad essa avesse fatto seguito l’azione esecutiva ai sensi dell’art. 612 c.p.c., successivamente abbandonata.
Gli istanti obiettano che l’effetto preclusivo del giudicato non avrebbe potuto essere eluso attraverso l’ampliamento formale della platea dei convenuti, al fine di proporre una questione identica ad altra decisa tra le parti, ad essa effettivamente interessate.
-
-Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di tutti i motivi di appello, attinenti a fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti nel giudizio di prime cure, per avere la Corte d’appello tralasciato di pronunciarsi su tutte le critiche spiegate dall’appellante.
-
-Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per non avere la Corte distrettuale addotto alcuna motivazione atta a giustificare le ragioni per cui il Giudice di primo grado si fosse discostato dalle valutazioni conclusive della consulenza tecnica d’ufficio, benché tale circostanza fosse stata oggetto dei motivi di gravame.
-
-Con il quarto motivo i ricorrenti censurano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un
fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla violazione dell’art. 612 c.p.c. e al principio del giudicato esterno, per avere la Corte territoriale omesso ogni motivazione sulle ragioni per le quali avesse assunto una posizione nettamente divergente rispetto a quella del suo ausiliario, così integrando un vizio motivazionale.
-Il quinto motivo investe, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 612 e 616 c.p.c., in relazione al rigetto de ll’eccezione inerente alla violazione del principio del ne bis in idem , per avere il Giudice del gravame ritenuto inapplicabile alla fattispecie il giudicato esterno conseguente all’attivazione del procedimento esecutivo per obblighi di fare.
-Tanto premesso, il secondo, il terzo e il quarto motivo -che possono essere esaminati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione -sono inammissibili. E ciò per più ordini di motivi.
Anzitutto, essi operano un’indebita commistione tra il vizio di omessa pronuncia di domande ed eccezioni e il vizio di omesso esame di circostanze di fatto decisive, oggetto di discussione tra le parti (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30501 del 18/10/2022; Sez. 2, Sentenza n. 1539 del 22/01/2018; Sez. 5, Sentenza n. 25761 del 05/12/2014; Sez. 6-3, Ordinanza n. 25714 del 04/12/2014).
In secondo luogo, le censure violano il divieto stabilito dall’art. 348 -ter , ultimo comma, c.p.c., secondo cui non è ammissibile la denuncia del vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. nel caso di doppia conforme, previsione applicabile, ai sensi dell’art. 54, secondo comma, del
d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, tra cui rientra quello di specie. L’evenienza ivi contemplata è integrata non solo quando la decisione di secondo grado sia interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo, in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 29222 del 12/11/2019; Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014). Nella fattispecie, i ricorrenti hanno espressamente riconosciuto che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello sono state omologhe.
Ancora, tali doglianze violano il principio di specificità e autosufficienza ex art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c., in quanto non sono indicati gli asseriti motivi di gravame non esaminati nel giudizio d’appello, non sono indicate le valutazioni del consulente tecnico d’ufficio, da cui il Giudice di prime cure si sarebbe discostato, non è indicato il fatto omesso rispetto al quale vi sarebbe stata l’integrazione di un giudicato esterno (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022; Sez. 1, Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021; Sez. 5, Ordinanza n. 22880 del 29/09/2017).
7. -Il primo e il quinto mezzo di critica, afferenti alla stessa questione, sono, invece, infondati.
Infatti, la Corte di merito ha debitamente dato conto, per un verso, del fatto che, a fronte della proposizione di una domanda di riduzione in pristino per violazione delle distanze legali, la comproprietà del fabbricato rispetto al quale si adduce la violazione di dette distanze, importa l’integrazione di un litisconsorzio necessario tra i comproprietari di tale fabbricato; e, per altro verso, che, qualora la richiamata domanda di riduzione in pristino sia stata proposta nei confronti di uno solo dei comproprietari, pretermettendo l’altro litisconsorte necessario, la sentenza eventualmente resa sul punto è inutiliter data e non eseguibile nei confronti di alcuno.
Sicché non può essere opposto il giudicato di una pronuncia che non può produrre effetto, non potendo essere attuata pro quota la modificazione di una comproprietà.
7.1. -Sotto il primo profilo, è orientamento consolidato -cui, in questa sede, si intende dare seguito -che nel giudizio promosso al fine di conseguire la rimozione di una costruzione che si affermi realizzata in violazione delle distanze legali, tutti i comproprietari del bene su cui l’opera insiste sono litisconsorti necessari, in quanto una eventuale sentenza di condanna ad un facere resa nei confronti di uno o di alcuni soltanto di essi resterebbe inutiliter data , perché non eseguibile, con la conseguenza che la mancata partecipazione al giudizio di uno dei comproprietari, integrando una irregolare costituzione del rapporto processuale, è rilevabile anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (anche in sede di legittimità), quando la relativa prova risulti dagli atti già acquisiti nel giudizio di merito (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12201 del 14/04/2022; Sez. 2,
Ordinanza n. 14096 del 23/05/2019; Sez. 6-2, Ordinanza n. 10845 del 26/05/2015; Sez. 3, Sentenza n. 10208 del 10/05/2011; Sez. 2, Sentenza n. 9902 del 26/04/2010; Sez. 2, Sentenza n. 8949 del 15/04/2009; Sez. 2, Sentenza n. 4382 del 23/02/2009; Sez. 2, Sentenza n. 27412 del 18/11/2008; Sez. 2, Sentenza n. 7669 del 07/06/2001; Sez. 2, Sentenza n. 8468 del 28/04/2016, quest’ultima con specifico riferimento al caso in cui l’azione reale per violazione delle distanze legali tra immobili venga avanzata nei confronti di coniugi in regime di comunione legale).
Solo nel caso in cui sia proposta un mera azione risarcitoria non sussiste la necessit à dell’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari dell’immobile, così come deve ritenersi inapplicabile il suddetto principio nel caso in cui, dal lato attivo, plurimi soggetti siano, in ipotesi, interessati ad ottenere la demolizione o l’arretramento dell’opera immobiliare eseguita in violazione delle distanze legali, potendo essi agire indiv idualmente, con l’effetto che la sentenza emessa in favore anche di uno solo di essi è suscettibile di esecuzione e, perciò, utilmente data (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 31237 del 03/11/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 12325 del 23/06/2020; Sez. 2, Sentenza n. 8949 del 15/04/2009; Sez. 2, Sentenza n. 5545 del 15/03/2005).
7.2. -Quanto al secondo profilo, già in ragione del dettato normativo di cui all’art. 102, primo comma, c.p.c., nel caso di litisconsorzio necessario -per espressa previsione di legge ovvero alla stregua della ricorrenza di un rapporto plurisoggettivo unitario -, la decisione non può pronunciarsi che in confronto di
più parti, dal che discende implicitamente che, ove sia pronunciata in confronto di alcuna delle parti necessarie, non può produrre qualsivoglia effetto giuridico.
Ed invero, è altrettanto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che, in tema di litisconsorzio necessario, l’esigenza della partecipazione al processo di tutti i soggetti della situazione sostanziale dedotta in giudizio ricorre unicamente quando, in assenza anche di uno soltanto di essi, la sentenza finisca per risultare inidonea a produrre un qualsiasi effetto giuridico anche nei confronti degli altri. Deve, per converso, escludersi la configurabilità del predetto litisconsorzio quando la pronuncia risulti inutiliter data soltanto nei confronti dei soggetti assenti dal giudizio ma possa, viceversa, spiegare ritualmente i suoi effetti nei confronti delle altre parti costituite, sicché la nozione di ‘nullità della sentenza’ enucleabile dal disposto dell’art. 102 c.p.c. va rettamente intesa in termini di ‘inidoneità’ a produrre qualsivoglia effetto giuridico, e non già di ‘pratica inutilità’ derivante da insuscettibilità parziale di esecuzione, alla quale può, per converso, ovviarsi con la successiva instaurazione di un altro processo nei confronti dei soggetti assenti nel primo (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 728 del 15/01/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 18029 del 04/07/2019; Sez. 3, Ordinanza n. 30186 del 22/11/2018; Sez. 2, Sentenza n. 25680 del 15/10/2018; Sez. 2, Sentenza n. 19483 del 23/07/2018; Sez. 2, Sentenza n. 3925 del 29/02/2016; Sez. 3, Sentenza n. 8891 del 04/05/2015; Sez. 2, Sentenza n. 29792 del 29/12/2011; Sez. 2, Sentenza n. 27521 del 19/12/2011; Sez. 2, Sentenza n. 19004 del 22/09/2004; Sez. U, Sentenza n. 2427 del 27/02/1992).
Solo allorché non sussista una ipotesi di litisconsorzio necessario può essere evocato il principio richiamato dai ricorrenti in forza del quale il giudicato sostanziale si forma su ogni singola questione, decisiva ed autonoma, tra le parti interessate, indipendentemente dal numero delle questioni dedotte e dal coinvolgimento nella lite di altre parti, con la conseguenza che non basta l’ampliamento formale della platea dei convenuti per riproporre una questione identica ad altra già decisa tra le parti, ad essa effettivamente interessate, con surrettizia elusione dell’effetto preclusivo del giudicato (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7891 del 20/07/1995).
7.3. -D’altronde, nessun effetto irreversibi le si è prodotto per effetto dell’avvio dell’esecuzione in forma specifica per obblighi di fare ex art. 612 c.p.c., atteso che la procedura esecutiva è stata abbandonata all’esito dell’eccezione sollevata dall’esecutato sulla inidoneità del titolo esecutivo ( recte della pronuncia di condanna del Pretore) ad incidere sulla realtà esterna, proprio in ragione della pretermissione di un litisconsorte necessario.
Orbene, in tema di esecuzione forzata, la irretrattabilità dei risultati del procedimento esecutivo consegue alla sua conclusione con l’attuazione concreta dell’obbligo posto in esecuzione (nella specie, relativa ad obblighi di fare, con la realizzazione materiale delle concrete modalità disposte dal giudice dell’esecuzione), sicché ogni diverso esito della proc edura che non implichi una valutazione del giudice dell’esecuzione sulla consumazione del diritto a procedere esecutivamente non determina attuazione della pronuncia (Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
29347 del 13/11/2019; Sez. 3, Sentenza n. 23182 del 31/10/2014).
- -Conseguentemente, il ricorso deve essere disatteso.
Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore del controricorrente, che ne ha fatto istanza, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., nella memoria illustrativa tempestivamente depositata.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 1.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, con distrazione a beneficio del difensore antistatario.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 16 dicembre 2022.
Il Presidente NOME COGNOME