Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5642 Anno 2026
RAGIONE_SOCIALE Ord. Sez. 1 Num. 5642 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 545/2025 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, n.q. di erede universale RAGIONE_SOCIALE‘ingegnere NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO unitamente all’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in atti e con domicilio digitale ex lege
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE Di RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso, giusta delibera di G.M. n. 17 del 21 gennaio 2025 e procura speciale in atti, dall ‘AVV_NOTAIO e con domicilio digitale ex lege
-controricorrente-
nonché contro
Il Segretario Generale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di soggetto
responsabile in relazione alle iniziative finalizzate al superamento RAGIONE_SOCIALE situazione di criticità ambientale determinatasi nel settore del traffico e RAGIONE_SOCIALE mobilità, giusta ordinanza n. 133 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -Dipartimento RAGIONE_SOCIALE del 22 novembre 2013
-intimato- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Roma n. 3766/2024 depositata il 28/05/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -Con atto notificato il 14 aprile 2015, l ‘ingegner NOME COGNOME proponeva domanda di arbitrato per vedere accertato il proprio diritto ad ottenere i compensi dovuti per il primo e secondo Lotto -Svincolo autostradale ‘Giostra’ RAGIONE_SOCIALE Città di RAGIONE_SOCIALE, in seguito alla revoca RAGIONE_SOCIALE‘incarico di direttore dei lavori, giusta disposizione commissariale n. 49, del 23 novembre 2009.
Con lodo n. 9 del 2018, il Collegio Arbitrale accertava e quantificava in euro 62.457,85 il credito maturato dal professionista nei confronti del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e del Segretario Generale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in qualità di Soggetto Responsabile in relazione alle iniziative finalizzate al superamento RAGIONE_SOCIALE situazione di criticità ambientale determinatasi nel settore traffico e RAGIONE_SOCIALE mobilità, e, per quanto d’interesse , condannava, in solido fra loro, i convenuti al relativo pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE‘attore oltre accessori.
Avverso questo provvedimento interponeva appello NOME COGNOME, nella qualità in epigrafe indicata in seguito al decesso, nelle more intervenuto, del coniuge, proprio dante causa, chiedendo dichiararsi il diritto a percepire la complessiva somma di euro 547.455,24, con condanna degli appellati al pagamento RAGIONE_SOCIALE residua somma di euro 378.230,38.
Si costituiva l’RAGIONE_SOCIALE che proponeva appello incidentale.
L a Corte d’appello di Roma con ordinanza collegiale, dopo avere rilevato che l’atto di impugnazione del lodo era stato notificato personalmente al Segretario Generale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, anziché al RAGIONE_SOCIALE dal quale egli dipendeva, onerava parte attrice RAGIONE_SOCIALE notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto introduttivo nel termine di novanta giorni e rinviava la causa , per la verifica RAGIONE_SOCIALE regolare instaurazione del contraddittorio e per i successivi provvedimenti, a nuova udienza.
L’appellante principale non dava seguito all’ordine di integrazione del contraddittorio e, intervenuto uno scambio di note autorizzate tra le parti, con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Roma, dopo aver e preso atto che l’ impugnante aveva ‘omesso di ottemperare all’ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 102 nei confronti del RAGIONE_SOCIALE‘ e ritenuto che ‘a tale omissione consegue l’estinzione del giudizio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 307 comma 2 ( recte 3) c.p.c. ‘, dichiarava l’estinzione del giudizio.
2. –NOME COGNOME ricorre per la cassazione RAGIONE_SOCIALE‘indicata sentenza con due motivi.
Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
E’ stata fissata adunanza camerale per la trattazione del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE deduce, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 102, 307, 331 e 332 cod. proc. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1294 cod. civ., la violazione dei principi generali e RAGIONE_SOCIALEe norme in tema di solidarietà passiva e giudizio con pluralità di parti e la conseguente nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
La Corte d’Appello di Roma aveva inteso e applicato in maniera erronea i principi e le norme in materia di solidarietà passiva, litisconsorzio necessario e contraddittorio con pluralità di parti, nel dichiarare l’improcedibilità e quindi l’estinzione del giudizio , nei termini di cui a ll’art. 307, secondo comma, cod. proc. civ., per non avere l’appellante ottempera to all’ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 102 nei confronti del RAGIONE_SOCIALE.
Le due cause in trodotte dall’appellante erano infatti scindibili e la parte non era tenuta ad impugnare necessariamente il lodo arbitrale anche nei confronti del Segretario Generale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale.
Tra i convenuti doveva ritenersi una solidarietà passiva rispetto all’obbligazione di pagamento di una somma di denaro e in difetto di litisconsorzio necessario, la norma applicabile era l’art. 332 cod. proc. civ. dove la notifica ordinata dal giudice di appello avrebbe avuto la funzione di mera litis denuntiatio nei confronti del Segretario Generale.
L’unico effetto prodotto dalla mancata notifica sarebbe stato quindi quello RAGIONE_SOCIALE sospensione del processo sino al decorso dei termini per l’impugnazione , e non l’estinzione.
L’ingegner COGNOME, dante causa RAGIONE_SOCIALE ricorrente, aveva agito in sede arbitrale esercitando il diritto al compenso per l’attività professionale svolta su disciplinare di incarico del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
In seguito alla pronuncia del 3 ottobre 2007 con cui il RAGIONE_SOCIALE di Giustizia Amministrativa di Palermo aveva dichiarato decaduta la Giunta Municipale, nel periodo compreso tra il novembre 2007 e il giugno 2013, e per successive ordinanze del Presidente del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE (OPCM), la competenza per il completamento dei lavori, per cui aveva prestato la propria opera professionale l’ingegner COGNOME, veniva trasferita dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE a soggetti diversi, quali Commissari delegati.
Venivano in tal modo individuati nel tempo, dapprima il prefetto di AVV_NOTAIO, nominato Commissario Delegato per l’attuazione dei lavor i, poi il Sindaco di AVV_NOTAIO, in sostituzione del prefetto, che revocò l’incarico all’ ingegnere COGNOME COGNOME NUMERO_DOCUMENTO n. NUMERO_DOCUMENTO del 23 novembre 2009 a tanto obbligato dal la necessità di investire RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione dei lavori RAGIONE_SOCIALE . Con Ordinanza del Capo Dipartimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 93 del 13 giugno 2013, la competenza per il completamento dei lavori veniva attribuita di nuovo al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e in detto contesto il Segretario Generale veniva individuato quale soggetto ‘ Responsabile RAGIONE_SOCIALEe iniziative finalizzate al subentro RAGIONE_SOCIALE medesima RAGIONE_SOCIALE nel coordinamento degli interventi ‘.
Il Segretario Generale veniva anche ‘ autorizzato a porre in essere le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario RAGIONE_SOCIALEe iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna ‘ e a provvedere ‘ alla ricognizione ed all’accertamento RAGIONE_SOCIALEe procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento RAGIONE_SOCIALEe opere realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti ‘ .
In sede arbitrale il professionista incaricato proponeva domanda nei confronti del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e del Segretario Generale laddove, precisa la ricorrente, nessun rapporto vi era tra il RAGIONE_SOCIALE e il Segretario Generale in relazione all’incarico conferito con il disciplinare del 1991, trattandosi di rapporti autonomi e distinti.
I l RAGIONE_SOCIALE aveva assunto l’obbligo di pagare il professionista incaricato e il Segretario Generale al momento in cui era stata proposta domanda di arbitrato era, per l’ordinanza del Capo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE citata, soltanto il R esponsabile RAGIONE_SOCIALEe iniziative finalizzate al subentro RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE nel coordinamento degli interventi con compiti di ricognizione e accertamento di procedure e rapporti pendenti, veste in ragione RAGIONE_SOCIALE quale l’ingegnere NOME COGNOME aveva esteso nei suoi confronti la condanna richiesta in sede di arbitrato.
La posizione del Segretario Generale era del tutto autonoma rispetto a quella del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE: il Segretario, infatti, non era parte del Disciplinare di incarico e non rivestiva più il ruolo di soggetto competente per i lavori perché la competenza era stata riattribuita al RAGIONE_SOCIALE con l’ordinanza del Capo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE civile citata, e lo stesso atto di revoca RAGIONE_SOCIALE‘incarico era stato adottato dal Sindaco del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
In siffatta cornice il RAGIONE_SOCIALE era vincolato in ragione del contratto intercorso con il professionista e il secondo per una ordinanza del Capo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Per l ‘accertamento loro rimesso, gli arbitri avrebbero dovuto interpretare il contratto di incarico per stabilire se vi era responsabilità del RAGIONE_SOCIALE e, ancora, l’Ordinanza del Capo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , per verificare se potesse configurarsi una diversa e autonoma responsabilità del Segretario Generale, nel suo ruolo di Soggetto Responsabile.
I giudici privati avrebbero quindi potuto condannare entrambi i convenuti o, ancora, soltanto il RAGIONE_SOCIALE in ragione del Disciplinare di incarico, ritenendo estraneo il Segretario Generale o, altrimenti, soltanto quest’ultimo, qualificando il RAGIONE_SOCIALE non responsabile in quanto esautorato dai propri poteri in seguito allo scioglimento RAGIONE_SOCIALE Giunta municipale, nel periodo tra il 2007 e il 2013, in cui era intervenuta la revoca RAGIONE_SOCIALE‘incarico.
Avrebbe dovuto, pertanto, trovare applicazione la regola RAGIONE_SOCIALE solidarietà passiva e quella RAGIONE_SOCIALE scindibilità RAGIONE_SOCIALEe cause che lascia nella facoltà del creditore di rivolgersi, per l’intero, all’uno o all’altro debitore , con autonoma impugnabilità non ricorrendo, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, una RAGIONE_SOCIALEe ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 331 cod. proc. civ. (sono citate: Cass. civ., sez. III, 27 dicembre 2023, n. 36100; Cass. civ., sez. III, 21agosto 2018, n. 20860).
2. -Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l’e rrata statuizione sulle spese in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale e tanto laddove l ‘accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello avrebbe dovuto determinare la condanna del
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite. Articola quindi, la ricorrente, in via rescindente, i motivi di dedotta nullità del lodo impugnato davanti la Corte d’appello di Roma.
-Il controricorrente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE deduce, a sua volta, l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso.
3.1. -Controparte avrebbe potuto rinunciare alla domanda nei confronti del Segretario Generale in sede di note di trattazione, depositate in data 9 aprile 2024, mentre si era limitata ad insistere in atti, il che avrebbe determinato ‘ l’inevitabilità del pronunciamento di estinzione ‘.
3.2. -L ‘epigrafe del ricorso per cassazione riportava poi e ancora il Segretario Generale tra i resistenti.
3.3. -L ‘ ordinanza del 18 dicembre 2023 , con cui la Corte d’Appello di Roma aveva concesso termine per rinnovare la notifica, non avrebbe potuto sussumersi nell’alveo RAGIONE_SOCIALE‘art. 332 c od. proc. civ., atteso che a tale data il lodo arbitrale del 5 dicembre 2022, ‘ era già passato in giudicato per il Segretario Generale e la Corte non avrebbe avuto necessità di chiedere la rinnovazione RAGIONE_SOCIALE notifica ‘ RAGIONE_SOCIALE‘appello.
3.4. -Si sarebbe poi e comunque realizzata una ipotesi di ‘ litisconsorzio processuale necessario ‘ in appello, trattandosi di cause inscindibili o tra loro dipendenti, insorgendo la necessità del litisconsorzio in appello per il solo fatto che tutte le parti erano state presenti nel giudizio di primo grado.
3.4.1. -La situazione di dipendenza RAGIONE_SOCIALEe controversie e dei relativi accertamenti si sarebbe avuta nel caso di specie e tanto in ragione RAGIONE_SOCIALE contestazione insorta tra le parti sulla individuazione RAGIONE_SOCIALE ‘ unico soggetto obbligato, con il conseguente rilievo che ”. le controversie devono rimanere riunite anche in fase di impugnazione, ove sia ancora in discussione la questione RAGIONE_SOCIALE‘individuazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligato
La valutazione operata in sede arbitrale su ll’eccepita carenza di legittimazione passiva sollevata dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , poi oggetto di appello incidentale, avrebbe reso inscindibili le due cause e ‘ corretta la
necessità di integrazione del contraddittorio nel giudizio di secondo grado, nei confronti del Segretario Generale ‘.
La controricorrente ha quindi concluso per l’inammissibilità o il rigetto dei motivi di ricorso.
3.5. -In via subordinata la parte ha quindi contraddetto nel merito del lodo, concludendo per la non fondatezza del ricorso.
-Il primo motivo di ricorso è fondato nei termini di seguito indicati; il secondo resta assorbito.
5. -La ricorrente deduce che il proprio dante causa, l’ ingegnere NOME COGNOME, ha maturato un credito professionale nei confronti del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE -con cui aveva sottoscritto un Disciplinare di incarico per la direzione lavori relativa alla realizzazione di svincolo stradale in territorio RAGIONE_SOCIALE -e del Segretario Generale del RAGIONE_SOCIALE.
Quest’ultimo veniva evocato in lite, anche nel giudizio arbitrale, in quanto ‘ Soggetto Responsabile in relazione alle iniziative finalizzate al superamento RAGIONE_SOCIALE situazione di criticità ambientale determinatasi nel settore del traffico e RAGIONE_SOCIALE mobilità nella città di RAGIONE_SOCIALE ‘ , designato, come tale, giusta ordinanza n. 133 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -Dipartimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE civile del 22 novembre 2013.
La parte, dopo aver ottenuto parziale soddisfazione del maggiore credito rivendicato in sede arbitrale, impugna, per l’effetto, il lodo davanti alla Corte d’appello di Roma reclamando le maggiori somme, dedotte le relative nullità.
La Corte territoriale, su eccezione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE convenuta, che aveva sul punto eccepito la nullità ab origine del giudizio, compreso quello arbitrale, per violazione del principio del contraddittorio, verificato che la notifica al Segretario Generale era stata curata presso la sede del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e non presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE , da cui il primo dipendeva, ne ha disposto il rinnovo, dando termine all’appellante per l’incombente.
L’appellante non ha provveduto alla nuova notifica e la Corte d’appello con l’impugnata sentenza ha dichiarato l’estinzione del giudizio , ritenuta tra le parti l’esistenza di un litisconsorzio necessario (artt. 307 e 331 cod. proc. civ.).
5.1. -I termini RAGIONE_SOCIALE questione posta richiedono che, in via preliminare, si stabilisca se l’obbligazione dedotta in lite abbia natura solidale e se per la stessa possa applicarsi il principio, valido per le obbligazioni solidali, secondo il quale ciascuno dei condebitori in solido è tenuto per l’intero e il creditore può indiff erentemente rivolgersi all’uno o all’altro dei debitori per l’intero (art. 1292 cod. civ.) e vige tra i condebitori la presunzione di solidarietà passiva (art. 1294 cod. civ.).
Più puntualmente, alla obbligazione solidale si accompagna uno statuto sostanziale e processuale (artt. 1292, 1294 e 1306 cod. civ. e ancora artt. 102, 103, 331 e 332 cod. proc. civ.), per un quadro, ampio, in cui si compongono in via autonoma e distinta le singole obbligazioni facenti capo ai condebitori in solido, salve le eccezioni integrate dai limiti di contestazione e accertamento portati nel processo dalle parti quanto al dedotto rapporto solidale.
Alla obbligazione solidale, si accompagnano pertanto due regole.
La prima, in ragione RAGIONE_SOCIALE quale il creditore può agire in giudizio reclamando l’intero nei confronti di uno dei condebitori in solido .
La seconda per la quale, una volta intervenuta sentenza passata in giudicato, ciascuno degli altri debitori, non partecipanti al giudizio, potrà fare valere rispetto al creditore il giudicato formatosi tra creditore e altro/altri condebitore/i, in quanto a sé favorevole.
L’art. 1306 cod. civ., ai commi primo e secondo, è, sul punto, norma di raccordo e ‘ crocevia di problemi tra diritto e processo ‘, come definita dalla migliore dottrina.
La disposizione dopo aver previsto che il giudicato tra creditore e uno dei condebitori, in caso di solidarietà passiva, o ancora tra debitore ed uno dei
concreditori, in caso di solidarietà attiva, non possa opporsi agli altri condebitori o concreditori che non abbiano partecipato al giudizio, rimarcando la generale regola RAGIONE_SOCIALE‘efficacia limitata inter partes del giudicato (art. 2909 cod. civ.), esprime il carattere autonomo che le obbligazioni solidali conservano nel processo, legittimando, quanto alla solidarietà passiva, tante azioni quanti sono i condebitori.
L’indicata indole trova poi conferma nella distinta facoltà riconosciuta a tutti i condebitori che non abbiano preso parte al relativo giudizio, di potersi avvalere del giudicato.
Alle segnate regole che predicano RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione solidale la natura di un fascio di autonomi rapporti, consegue l’evidenza che i l giudizio instaurato nei confronti di più condebitori realizza una ipotesi di litisconsorzio processuale facoltativo, con scindibilità RAGIONE_SOCIALEe cause ove cumulativamente proposte, senza che insorga la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri condebitori.
Si è più chiaramente affermato che la natura solidale RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione determina l’insorgenza di una pluralità di rapporti distinti, anche se collegati tra loro (Cass., Sez. V, 24 luglio 2025, n. 21246; Cass., Sez. III, 14 febbraio 2024, n. 4065; Cass., Sez. I, 1° settembre 2023, n. 25593; Cass., Sez. I, 6 ottobre 2020, n. 21497) , che conoscono distinte vicende all’RAGIONE_SOCIALE del processo secondo le quali eventi interruttivi e impugnazioni, ad esempio, restano limitati negli effetti al rapporto cui accedono.
Tale regola conosce però una eccezione, nell’ipotesi in cui il processo non è evento neutro rispetto alla struttura RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione solidale, all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE quale introduce la figura del litisconsorzio processuale necessario, nell ‘acquisita dipendenza RAGIONE_SOCIALEe domande promosse, con conseguente inscindibilità RAGIONE_SOCIALEe cause.
Siffatta ipotesi resta integrata, ad esempio, dove insorga contestazione tra le parti in ordine alla titolarità passiva del debito che ciascuno dei convenuti
neghi per sé, affermandola invece per l’a ltro o, ancora, quando la parte convenuta agisca in regresso rispetto a un terzo chiamato in giudizio.
Come questa Corte ha già avuto modo, in più occasioni, di affermare, in tal caso la decisione RAGIONE_SOCIALE controversia fra attore e convenuto è alternativa rispetto a quella fra attore e terzo e si estende necessariamente a quest ‘ ultima, sicché i diversi rapporti processuali diventano inscindibili, legati dal nesso proprio del litisconsorzio necessario processuale -per dipendenza di cause o litisconsorzio alternativo -che, permanendo la contestazione in ordine all’individuazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligato, non può essere s ciolto neppure in sede d’impugnazio ne (Cass., Sez. II, 8 agosto 2003, n. 11946; Cass., Sez. I, 28 febbraio 2018, n. 4722).
Le cause sono, in tal caso, tra loro dipendenti poiché le distinte posizione dei coobbligati presentano una obiettiva interrelazione, alla stregua RAGIONE_SOCIALE loro strutturale subordinazione, anche sul piano del diritto sostanziale, sicché la responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘uno presupponga o nega la responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘altro e dovendosi valutare il rapporto di subordinazione logica o di pregiudizialità tra le cause in relazione al contenuto RAGIONE_SOCIALEe censure proposte, tanto determina la natura necessaria del contraddittorio (Cass., Sez. Un. Civ., 4 dicembre 2024, n. 31136).
L’effetto , RAGIONE_SOCIALE al processo, è quindi quello per il quale, ad esempio, là dove un evento interruttivo attinga il litisconsorzio necessario processuale -in essere per la procurata interferenza tra accertamenti in ordine alla alternativa ed effettiva titolarità RAGIONE_SOCIALE pretesa -e si realizzi una tardiva riassunzione RAGIONE_SOCIALE causa, si ha una estinzione RAGIONE_SOCIALE‘intero processo e non già del solo rapporto processuale interessato dall’evento medesimo (Cass., Sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4283; in termini, Cass., Sez. III, 29 dicembre 2023, n. 36420).
6. -In applicazione degli indicati principi si tratta di stabilire se la citazione nel giudizio arbitrale e la domanda di annullamento del lodo proposta dall’odierna ricorrente davanti alla Corte d’appello di Roma , in cui
figuravano quali condebitori in solido sia il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE che il Segretario Generale, quale Soggetto Responsabile RAGIONE_SOCIALEe iniziative finalizzate al subentro RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel coordinamento degli interventi e di cui si chiedeva la condanna, in solido, al pagamento dei compensi professionali maturati dall’ingegnere NOME COGNOME per la direzione dei lavori di realizzazione di strutture per la regolamentazione del traffico veicolare in territorio RAGIONE_SOCIALE, rispetti l’autonomia dei rapp orti obbligatori ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1292 e 1294 cod. civ., con conseguente litisconsorzio facoltativo tra i due debitori evocati in lite e relativa indifferenza di ciascuna RAGIONE_SOCIALEe parti in lite agli eventi processuali che attingano l’altr a.
Oppure se, per una interferenza degli accertamenti sulla titolarità a latere debitoris del credito vantato dal professionista, in ragione RAGIONE_SOCIALE contestazione portata -là dove portata, nel rapporto tra i due convenuti, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e il Segretario Generale, circa l’individuazione RAGIONE_SOCIALE‘effettivo debitor e -resti integrata una ipotesi di litisconsorzio processuale necessario.
L’effetto conseguente sarà quello :
nella prima ipotesi, RAGIONE_SOCIALE insensibilità RAGIONE_SOCIALE mancata notifica in rinnovo RAGIONE_SOCIALE‘atto di citazione in appello al Segretario Generale con prosecuzione, nel merito, del giudizio di opposizione al lodo arbitrale nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘altro convenuto, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE , e tanto nel rispetto RAGIONE_SOCIALE previsione di cui all’art. 332 cod. proc. civ., che onera la parte RAGIONE_SOCIALE notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto introduttivo ai fini di una mera provocatio ad opponendum senza che il mancato adempimento RAGIONE_SOCIALE‘incombente, ordinato nella spec ie dalla Corte di merito, comporti l’estinzione RAGIONE_SOCIALE‘intero processo, ma solo la sua sospensione nell’attesa che passi in cosa giudicata la decisione arbitrale, impugnata, rispetto all’altra parte, il Segretario Generale ;
nella seconda ipotesi, l’effetto invece sarà quello RAGIONE_SOCIALE estensione RAGIONE_SOCIALE‘estin zione al l’intero giudizio per mancata notifica al Segretario Generale , nell’indicata qualità, e tanto nella integrazione di un litisconsorzio processuale necessario per realizzata interferenza tra accertamenti sulla legittimazione passiva.
6.1. -Poiché il dedotto vizio integra un ‘ error in procedendo ‘ questa Corte è legittimata all’esame degli atti del giudizio .
L ‘oggetto di scrutinio attiene infatti al modo in cui il processo si è svolto e con il proposto ricorso per cassazione viene denunciato un vizio che comporta la nullità del procedimento o RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un ‘ attività deviante rispetto ad un moRAGIONE_SOCIALEo legale rigorosamente prescritto dal legislatore.
Negli indicati presupposti il giudice di legittimità è pertanto investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda (Cass., Sez. III, 7 giugno 2023, n. 16028; Cass. Sez. Un. Civ., 22 maggio 2012, n. 8077; Cass., Sez. Lav. 24 dicembre 2021, n. 41465).
6.2. -Come riportato in ricorso, l’odierna ricorrente ha proposto dinanzi al collegio arbitrale, e quindi davanti alla Corte d’appello , una domanda di condanna in solido del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e del Segretario Generale, quest’ultimo quale ‘ Responsabile RAGIONE_SOCIALEe iniziative finalizzate al subentro RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel coordinamento degli interventi in materia di mobilità nella città di RAGIONE_SOCIALE ‘ .
Come ancora risulta dagli atti di costituzione e resistenza, dopo che il RAGIONE_SOCIALE di Giustizia Amministrativa di Palermo aveva dichiarato decaduta la Giunta municipale di RAGIONE_SOCIALE il 3 ottobre 2007, all’esito, in ragione di successive ordinanze del Presidente del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, gli interventi urgenti e il potere di fronteggiare l’emergenza ambientale che si era determinata nel settore del traffico e RAGIONE_SOCIALE mobilità nella città di RAGIONE_SOCIALE, erano stati di volta in volta attribuiti a distinti Delegati per l’attuazione.
Con ordinanza n. 93 del 13 giugno 2013 del Capo Dipartimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE civile, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE veniva individuato come amministrazione competente al coordinamento RAGIONE_SOCIALEe attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità ambientale determinatasi nel settore del traffico e RAGIONE_SOCIALE mobilità RAGIONE_SOCIALE città di RAGIONE_SOCIALE (art. 1, comma 1) e il Segretario Generale RAGIONE_SOCIALE città RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE quale ‘Responsabile RAGIONE_SOCIALEe iniziative finalizzate al subentro RAGIONE_SOCIALE medesima RAGIONE_SOCIALE nel coordinamento degli interventi ‘ con autorizzazione ‘ a porre in essere le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario RAGIONE_SOCIALEe iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico ‘ provvedendo ‘ alla ricognizione e all’accertamento RAGIONE_SOCIALEe procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento RAGIONE_SOCIALEe opere realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti ‘ (art. 1, comma 2).
Per i segnati momenti le due figure, quella RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e quella del Segretario Generale, hanno distinte competenze: quelle proprie del Segretario Generale assumono valenza ricognitiva e prodromica RAGIONE_SOCIALEe altre che, successive e ormai elevate ‘ a sistema ‘ , spettano al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
La parte controricorrente ha dedotto di avere contestato nel giudizio di merito, nelle sue distinte sedi, la propria legittimazione passiva alla pretesa creditoria RAGIONE_SOCIALE‘avente causa RAGIONE_SOCIALE‘ingegnere NOME COGNOME per i compensi da questi maturati, facendo valere quella del Segretario Generale, e che pertanto il litisconsorzio processuale doveva intendersi necessario e il giudizio di appello estinto per inosservanza del termine di notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto introduttivo.
Il controricorrente deduce di avere ‘( individuato appunto il soggetto obbligato all’adempimento nella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE civile e in definitiva nel Segretario Generale )’ (p. 16 controricorso).
Ancora dal controricorso, nella parte in cui riporta ampi stralci RAGIONE_SOCIALE‘atto di costituzione nel giudizio arbitrale (p. 30 e ss.), si apprende che nel giudizio davanti agli arbitri il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, osservando che ‘ il Sindaco interviene nella vicenda non come legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE‘Ente Locale, bensì sempre e comunque nella sua qualità di Commissario Delegato del Presidente del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE e più in particolare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE civile . Per l’effetto … la domanda attorea sarebbe dovuta essere proposta e notificata nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ (p. 30 controricorso che riporta stralcio RAGIONE_SOCIALE decisione arbitrale).
Le ulteriori pagine (dalla p. 30 e fino alla p. 38) richiamate nella sezione del controricorso, in cui il RAGIONE_SOCIALE deduce la sussistenza di un litisconsorzio processuale necessario tra le parti convenute e appellate nel giudizio di merito, richiamano gli esiti RAGIONE_SOCIALE lite arbitrale decisa dai giudici privati nel senso RAGIONE_SOCIALE legittimazione, in proprio, del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per il cui operato, si dice dal decidente, non può essere chiamata a rispondere la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE.
Gli indicati passaggi non valgono pertanto a chiarire, altrimenti, la portata RAGIONE_SOCIALE contestazione sulla stretta legittimazione del Segretario Generale così da radicare in giudizio la questione RAGIONE_SOCIALE alternativa titolarità passiva RAGIONE_SOCIALEe parti evocate in lite dalla ricorrente.
Il controricorrente RAGIONE_SOCIALE si difende deducendo la responsabilità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma non chiede l’accertamento RAGIONE_SOCIALE responsabilità del Segretario Generale neppure quale delegato RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE centrale.
Resta ferma, quindi, e nel resto, l ‘articolazione contenuta in ricorso RAGIONE_SOCIALEe domande di condanna in solido proposte da NOME COGNOME, n.q. di erede universale RAGIONE_SOCIALE‘ingegnere NOME COGNOME, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e del Segretario Generale, per l’indicata veste, non altrimenti qualificate quanto ai rispettivi titoli in termini di logica
connessione, senza che le contestazioni portate dal controricorrente definiscano una interferenza in punto di accertamento sulla alternativa legittimazione passiva del Segretario Generale, nella qualità indicata.
Nessuna ipotesi di litisconsorzio processuale necessario è pertanto configurabile nei rapporti tra parte creditrice e i due soggetti evocati in lite. 7. -Il primo motivo di ricorso è quindi fondato.
Nell’accertato error in procedendo la sentenza impugnata va pertanto cassata nei limiti RAGIONE_SOCIALEe censure accolte e la causa va rinviata per il prosieguo nel merito davanti alla Corte d’appello di Roma che, in altra composizione, provvederà anche a vagliare, preliminarmente, per la eventuale attivazione del meccanismo di cui all’art. 332 , secondo comma, cod. proc. civ., se nelle more il lodo impugnato sia passato in cosa giudicata per decorso dei termini di cui agli artt. 325 e 327, primo comma, cod. proc. civ., con conseguente inutilità RAGIONE_SOCIALE sospensione del processo.
Il giudice del rinvio provvederà altresì alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
Il restante motivo, sulla regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di merito, resta assorbito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo del ricorso di NOME COGNOME, n.q. di erede universale RAGIONE_SOCIALE‘ingegnere NOME COGNOME, e dichiara assorbito il restante motivo, cassa la sentenza impugnata nei limiti RAGIONE_SOCIALEe censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/01/2026.
La Presidente NOME