Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 36049 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 36049 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 38327/2019 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al ricorso,
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al controricorso,
-controricorrente-
nonchè contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME,
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di GENOVA n.1433/2019 depositata il 24.10.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.12.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 3.3.2009 COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME convenivano in giudizio davanti al Tribunale di La Spezia NOME NOME, chiedendo in via principale di accertare la proprietà comune del sottotetto della palazzina di Tellaro di Lerici, INDIRIZZO, che la convenuta, proprietaria dell’appartamento al secondo piano, aveva trasformato in un vano autonomo ed abitabile, accessibile solo dalla sua abitazione, realizzando alcuni lucernai sulla copertura del tetto, e di condannare la convenuta alla riduzione in pristino, ed in subordine di accertare l’asservimento del sottotetto alla propria utilità pro indiviso per usucapione.
Si costituiva nel giudizio di primo grado NOME, che chiedeva il rigetto delle domande avversarie, sostenendo che il vano sottotetto in questione era una pertinenza del suo appartamento al secondo piano, come desumibile dal titolo di provenienza, l’atto di donazione di COGNOME NOME del 15.12.1959, che comunque si trattava di un bene che per dimensioni e
caratteristiche strutturali poteva essere destinato unicamente a fungere da camera d’aria isolante dell’ultimo piano, e che ne era proprietaria esclusiva per usucapione per averlo posseduto uti domina insieme ai propri danti causa, COGNOME NOME e la di lui madre COGNOME NOME, facendovi passare impianti elettrici, idrici e di riscaldamento dell’appartamento.
Deceduto nelle more COGNOME NOME, al quale subentrava l’erede COGNOME NOME, ed espletata CTU, il Tribunale di La Spezia con la sentenza n. 740/2015 dichiarava la proprietà comune del sottotetto, condannando COGNOME NOME al ripristino dello stato dei luoghi ed al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale sentenza proponeva appello COGNOME NOME, che chiedeva di accertare la sua proprietà esclusiva del sottotetto rigettando le domande della controparte, in subordine, nel caso di ritenuta proprietà comune del sottotetto, di accertare che ne era diventata proprietaria per usucapione, ed in ulteriore subordine di accertare che la porzione di sottotetto costituiva l’esatta proiezione dell’appartamento sottostante della COGNOME di sua proprietà esclusiva per acquisto dal dante causa, o per usucapione, disponendo quindi il ripristino ed il rilascio solo per la porzione residua del sottotetto.
Si costituivano in secondo grado COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che eccepivano l’inammissibilità delle domande nuove avanzate dalla COGNOME, e chiedevano comunque il rigetto dell’appello.
La Corte d’Appello di Genova con la sentenza n. 1433/2019 delll’11.9/24.10.2019 rigettava l’appello e condannava la NOME al pagamento delle spese processuali di secondo grado.
Avverso tale sentenza, notificata il 25.10.2019, ha proposto ricorso alla Suprema Corte, notificato a COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME il 18.12.2019 NOME, affidandosi a sei motivi, e resiste con controricorso notificato il 21.1.2020
COGNOME NOME, mentre sono rimasti intimati COGNOME NOME e COGNOME NOME.
NOME ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. La causa é stata trattenuta in decisione nell’adunanza camerale del 12.12.2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) e 4) c.p.c., la violazione degli articoli 101 e 102 c.p.c. e la conseguente nullità della sentenza impugnata per error in procedendo per la mancata partecipazione al giudizio di tutti i litisconsorti necessari dal lato attivo.
Assume la ricorrente che sia in relazione alla domanda degli originari attori di accertamento della proprietà comune del sottotetto, sia in relazione alle sue domande riconvenzionali di accertamento della proprietà esclusiva per titolo convenzionale, o in subordine per usucapione, del sottotetto, dovevano ritenersi litisconsorti necessari pretermessi i condomini NOME NOME e NOME COGNOME, proprietari di un appartamento con cantina e garage nel condominio di Tellaro di Lerici, INDIRIZZO, acquistato da COGNOME NOME e COGNOME NOME, come emergente dal verbale di assemblea dell’1.8.3008, prodotto come documento 25 dalla COGNOME con la comparsa di risposta del giudizio di primo grado.
Il primo motivo é infondato, in quanto questa Corte ha più volte affermato che, avendo il diritto di ciascun condomino per oggetto la cosa comune intesa nella sua interezza, pur se entro i limiti dei concorrenti diritti altrui, egli può legittimamente proporre le azioni reali a difesa della proprietà comune senza che si renda necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini (Cass. 25.9.2023 n. 27206; Cass. 27.10.2022 n. 31827; Cass.
n.19460 del 6.10.2005, concernente proprio la domanda di alcuni condomini nei confronti di altri per far accertare la proprietà condominiale del sottotetto sovrastante gli appartamenti siti all’ultimo piano dello stabile, illegittimamente occupato dai proprietari di questi, che assumevano di averne la proprietà esclusiva; ancora, Cass. n. 14765 del 3.9.2012), per cui non era necessaria la partecipazione al giudizio dei condomini COGNOME NOME e NOME in relazione alla domanda di accertamento della proprietà comune degli originari attori.
Va aggiunto che la sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n.25454 del 13.11.2013 ha chiarito che, qualora un condomino agisca per l’accertamento della natura condominiale di un bene, non occorre integrare il contraddittorio nei riguardi degli altri condomini, seppur il convenuto eccepisca la proprietà esclusiva, a meno che questi non formuli un’apposita domanda riconvenzionale, in tal modo mettendo in discussione -con finalità di ampliare il tema del decidere ed ottenere una pronuncia avente efficacia di giudicato -la comproprietà degli altri soggetti.
Nella specie COGNOME NOME nel giudizio di primo grado si era limitata a chiedere il rigetto delle domande della controparte, eccependo che doveva ritenersi proprietaria esclusiva del sottotetto per acquisto a titolo derivativo, o in subordine per usucapione, ma non aveva avanzato allo scopo vere e proprie domande riconvenzionali, che ha proposto tardivamente ed inammissibilmente solo nel giudizio di secondo grado, per cui anche in relazione alle mere eccezioni sollevate in primo grado dalla COGNOME, in ordine alla sua asserita proprietà esclusiva del sottotetto, non era necessario integrare il contraddittorio nei confronti dei condomini sopra indicati, non essendo stato richiesto un accertamento con efficacia di giudicato di una situazione giuridica soggettiva incompatibile coi loro diritti.
Col secondo motivo la NOME lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) e 4) c.p.c., la violazione degli articoli 101 e 102 c.p.c. e la nullità della sentenza impugnata per la mancata partecipazione al giudizio, fin dal primo grado, del marito della ricorrente, COGNOME NOME, che come emergente dal rogito del 24.4.2004 prodotto dalla NOME con la comparsa di risposta nel giudizio di primo grado, e dal verbale di assemblea condominiale dell’1.8.2008 prodotto dalla NOME come documento 25 con la comparsa di risposta di primo grado, aveva acquistato in comunione legale con la moglie l’appartamento al secondo piano di INDIRIZZO.
Tale motivo é fondato, in quanto le sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sentenza del 23.1.2009 n. 9660 (nello stesso senso vedi anche Cass. 29.1.2013 n. 2082), hanno statuito che qualora uno dei coniugi, in regime di comunione legale dei beni, abbia da solo acquistato o venduto un bene immobile da ritenersi oggetto della comunione, il coniuge rimasto estraneo alla formazione dell’atto è litisconsorte necessario in tutte le controversie in cui si chieda al giudice una pronuncia che incida direttamente e immediatamente sul diritto, e non c’é dubbio che una pronuncia che accerti la proprietà comune dei condomini in luogo della comunione legale del sottotetto e che per di più condanni al ripristino incida direttamente sui diritti di COGNOME NOME.
L’impugnata sentenza va, quindi, integralmente cassata in relazione all’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, con assorbimento delle restanti censure del ricorso, attinenti al merito della decisione adottata.
La causa, ai sensi del combinato disposto dell’art. 383 c.p.c., e 354 c.p.c., data la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di COGNOME NOME, per la quale la Corte d’Appello avrebbe dovuto rimettere le parti al giudice di primo
grado, dev’essere rimessa ad altro giudice del Tribunale di La Spezia, che provvederà anche sulle spese di questa fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo ed assorbiti gli ulteriori motivi, cassa l’impugnata sentenza e rinvia ad altro giudice del Tribunale di La Spezia, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12.12.2023