Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28050 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28050 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 25426-2022 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del responsabile direzione sinistri, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO COGNOME;
– resistente –
Avverso la sentenza n. 1887/2022 del Tribunale di Nola, pubblicata in data 30/09/2022;
Oggetto
RESPONSABILITÀ CIRCOLAZIONE STRADALE
Regolamento di competenza
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 13/06/2024
Adunanza camerale
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale in data 13/06/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha proposto, sulla base di due motivi, regolamento di competenza avverso la sentenza n. 1887/22, del 30 settembre 2022, del Tribunale di Nola (in relazione alla quale, peraltro, in via di subordine, ha pure proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo), che ha rigettato l’appello da esso esperito avverso la sentenza n. 903/17 del Giudice di pace di Marigliano, dichiarativa del difetto di competenza territoriale in favore del Giudice di pace di Napoli.
Riferisce , in punto di fatto, l’odierno ricorrente di aver adito il Giudice di pace di Marigliano, convenendo in giudizio la società RAGIONE_SOCIALE (poi divenuta RAGIONE_SOCIALE) per conseguire il risarcimento dei danni materiali subiti dalla propria autovettura in conseguenza di un sinistro stradale occorsogli in Napoli, l’11 marzo 2014, a seguito di uno scontro con un autocarro di proprietà di -e condotto nell’occasione da -tale NOME COGNOME, assicurato per la ‘RCA’ con la società UnipolSa i RAGIONE_SOCIALE
Costituitasi in giudizio, RAGIONE_SOCIALE eccepiva -tra l’altro il difetto di competenza territoriale dell’adita autorità giudiziaria, eccezione sollevata sul duplice presupposto di avere essa convenuta la propria sede legale in Milano (essendo, invece, priva di stabilimenti o rappresentanti autorizzati a stare in giudizio nel mandamento del Giudice di pace di Marigliano) e che l’obbligazione risarcitoria era sorta a Napoli. La convenuta, invece, nulla deduceva -secondo l’odierno ricorrente circa il c.d. ‘ forum destinatae solutionis ‘.
Declinata, come detto, dall’adito Giudice di pace la competenza, in favore di quello di Napoli, la decisione -non essendo esperibile regolamento necessario di competenza, secondo il disposto dell’art. 46 cod. proc. civ. -veniva gravata con appello.
Il giudice di seconde cure, tuttavia, lo respingeva (non senza rilevare che esso si poneva ‘ai limiti della inammissibilità ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ.’), affermando per quanto qui di interesse -che l’eccezione sollevata da RAGIONE_SOCIALE recav a ‘l’indicazione di tutti i fori alternativi’ di cui all’art. 20 cod. proc. civ.; in ogni caso, ‘per completezza’, il giudice d’appello rilevava come ‘la domanda originaria, di cui alla citazione di primo grado’, fosse ‘inammissibile’, essendo l’atto introduttivo del giudizio ‘del tutto incompleto, con riferimento alle modalità dell’evento dannoso per cui è causa, sicché -già nella prospettazione -non è dato individuare la causa petendi ‘.
Avverso la sentenza del Tribunale nolano il COGNOME ha proposto, in via di principalità, regolamento di competenza, sulla base -come detto -di due motivi.
3.1. Il primo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. -il ‘mancato rilievo del difetto di contraddittorio, la violazione e/o la falsa applicazione del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, artt. 141 e 149, nonché degli artt. 102 e 354, comma 1, cod. proc. civ.’, donde la conseguente ‘nullità della decisione’.
Sul presupposto di aver esperito azione diretta nei confronti del proprio assicuratore (sussistendo, pertanto, un’ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti del preteso responsabile del danno, nella specie, il COGNOME), il ricorrente evidenzia di aver chiesto al Tribunale, con il proprio atto di appello, di poter integrare il contraddittorio.
Non avendo il giudice di seconde cure provveduto in tale senso, la decisione dallo stesso adottata viene , per l’appunto, censurata sotto il profilo della nullità per carenza di un contraddittore necessario, richiamandosi il ricorrente al principio -enunciato da questa Corte -secondo cui la ‘decisione del giudice del merito, dichiaratosi incompetente nonostante una delle parti non fosse stata regolarmente convenuta, è censurabile con il mezzo del regolamento di competenza poiché anche l’integrità del contr addittorio attiene «in modo diretto e necessario alla competenza»’ (è richiamata Cass. Sez. 6 -3, ord. 12 marzo 2020, n. 7055).
3.2. Il secondo motivo censura il ‘mancato rilievo dell’incompletezza dell’eccezione di incompetenza ex artt. 20 e 38 cod. proc. civ. sollevata da RAGIONE_SOCIALE, ribadendo che quest’ultima, né in comparsa di risposta, né in occasione della prima udienza innanzi al Giudice di pace, ebbe a dedurre alcunché in merito al ‘ forum destinatae solutionis ‘, come emerge dal contenuto sia di quello scritto defensionale che del verbale di udienza (come riprodotti nel presente regolamento).
Avrebbe, dunque, errato il Tribunale di Nola, che a tale tema non dedica ‘nessuna parola’, ad affermare la completezza dell’eccezione.
Il COGNOME, inoltre, ha proposto -in via di subordine -ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo.
4.1. Premette il ricorrente di essere consapevole del principio secondo cui, qualora il giudice -‘dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia ‘ -abbia ‘ impropriamente inserito nella
sentenza argomentazioni sul merito ‘ , non sussiste, per la parte soccombente, l’onere né l’interesse ad impugnar la , donde ‘è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata’ . Ciò nondimeno, esso reputa di dover censurare la sentenza impugnata là dove ha dichiarato nulla la sua domanda, per carenza di ‘ causa petendi ‘.
Il motivo, pertanto, denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. -‘falsa applicazione degli artt. 163, 164 e 318 cod. proc. civ.’, donde la conseguente ‘nullità della sentenza e del procedimento’.
Si evidenzia, infatti, come l’atto di citazione di primo grado fosse completo di ‘tutte le informazioni essenziali’, donde l’illegittimità della statuizione del Tribunale.
Ha resistito all’avversaria impugnazione, con memoria, RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo Sostituto, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con cui ha chiesto l’accoglimento del primo motivo del regolamento di competenza.
RAGIONI COGNOME DECISIONE
Il primo motivo del proposto regolamento va accolto.
8.1. In via preliminare, tuttavia, è necessario ribadire che la sola impugnazione esaminabile da parte di questa Corte è, appunto, il regolamento di competenza, e ciò alla stregua del principio secondo cui, qualora il giudice, nel declinare la propria competenza (ovvero, come nella specie, nel confermare una decisione siffatta), ‘abbia, poi, erroneamente, anziché spogliarsi della causa, deciso il merito della stessa’, una simile pronuncia è ‘impugnabile esclusivamente con il regolamento necessario di competenza, posto che essendo la motivazione sul fondamento della controversia resa « ad abundantiam » da un giudice che ha esaurito la propria « potestas iudicandi » con la emissione di una pronuncia in rito completamente definitiva della causa dinanzi a sé, anche la statuizione di rigetto, contenuta nel dispositivo, è meramente apparente e, come tale, non solo insuscettibile di passare in cosa giudicata, ma anche in concreto inidonea a incidere sull’individuazione del rimedio impugnatorio esperibile’ (Cass. Sez. 6-Lav., ord. 17 gennaio 2019, n. 1093, Rv. 65261101).
8.2. Orbene, essendo il solo mezzo impugnatorio utilmente esperibile, nel caso di specie, il regolamento necessario di competenza (dovendo ritenersi l’affermazione della nullità della domanda, contenuta nella sentenza impugnata, ‘ tamquam non esset ‘ , e ciò ad ogni fine, neppure escluso quello dell’individuazione dell’impugnazione da proporre), esso era l’unico con cui potesse farsi valere il mancato rilievo della carenza di un contraddittore necessario, qual è effettivamente -in caso di azione diretta ex art. 149 cod. assicurazioni (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 16 febbraio 2023, n. 4994, Rv. 666753-01) -il preteso responsabile del danno.
8.3. Il primo motivo del regolamento è, dunque, fondato, avendo questa Corte affermato che la ‘decisione del giudice del merito, dichiaratosi incompetente nonostante una delle parti non fosse stata regolarmente convenuta, è censurabile con il mezzo del regolamento di competenza poiché anche l’ integrità del contraddittorio attiene «in modo diretto e necessario alla competenza»’ (Cass. Sez. 6 -3, ord. 12 marzo 2020, n. 7055, Rv. 65755901). Difatti, si è osservato, che ‘mettere da parte’ il contraddittorio, ‘ per occuparsene dopo che la competenza è stata regolata ‘, significherebbe ‘ deprivare del suo diritto di difesa la parte che non ha tempestivamente potuto entrare nel contraddittorio (cfr. articolo 382, secondo comma, cod. proc. civ.)’ (così, in motivazione, Cass. Sez. 6 -3, n. 7055 del 2020, cit .).
Pertanto, l ‘esito del presente giudizio -come chiarito sempre dall’arresto test é citato -deve consistere nel provvedere, ‘ai sensi dell’articolo 49 cod. proc. civ.’, rimettendo ‘le parti davanti al giudice a quo ‘, nella specie il Giudice di pace di Marigliano, affinché ‘proceda, appunto, ad esaminare la questione relativa alla corretta costituzione del contraddittorio e a provvedere in conseguenza’.
Resta, inoltre, inteso che all’esito della riassunzione del giudizio ex art. 50 cod. proc. civ., ad iniziativa dell’odierno ricorrente, poiché il processo ricomincerà ‘ ex novo ‘, i poteri delle parti convenute riguardo alla competenza potranno nuovamente essere esercitati, benché tempestivamente.
Le spese del giudizio innanzi a questa Corte vanno integralmente compensate, ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. , costituendo ‘giusto motivo’ lo stesso contegno dell’odierno ricorrente, il quale si è doluto in appello (e con la
presente impugnazione) dell’assenza di un contraddittore necessario che avrebbe dovuto ‘ ab ovo ‘ evocare in giudizio.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo del proposto regolamento e dichiara il difetto di integrità del contraddittorio, rimettendo le parti innanzi al Giudice di pace di Marigliano e fissando per la riassunzione del giudizio termine di mesi tre, decorrente dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della