Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7034 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 7034 Anno 2025
Presidente: RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/03/2025
Il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del Comune di Pozzuoli avente ad oggetto le trattenute sullo stipendio effettuate dal Comune di Pozzuoli per la quota dei contributi previdenziali ai fini del TFS, divenute indebite a seguito della sentenza del Consiglio di Stato con cui era stato confermato l’annullamento, da parte del CORECO, della delibera con cui il COGNOME era stato nominato Direttore di Servizio (ruolo dirigenziale) ed il COGNOME era stato dunque retrocesso nella categoria impiegatizia.
La Corte di Appello di Napoli ha rimesso gli atti al giudice di primo grado, disponendo la riassunzione del giudizio innanzi al medesimo nei termini di legge.
La Corte territoriale ha richiamato i principi secondo cui il litisconsorzio si verifica non solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, ma anche nei casi in cui la sentenza da emettere sarebbe comunque inidonea a produrre i propri effetti, destinati a coinvolgere tutti i soggetti di una determinata situazione sostanziale necessariamente plurilaterale, e secondo cui il litisconsorzio deve essere accertato ex ante .
Ha osservato che l’impossibilità di adottare una pronuncia idonea a produrre gli effetti giuridici voluti senza la partecipazione di determinati soggetti al giudizio deve essere verificata in base alla formulazione della domanda, e non secondo l’es ito della lite.
Ha ritenuto che solo partecipando al giudizio l’INPS avrebbe potuto dimostrare che il corretto versamento da parte dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro ne avrebbe comportato l’irripetibilità , e avrebbe inoltre potuto inoltre provare che l’entità dei contributi versati influisce sull’importo dell’assegno di pensione, che avrebbe dovuto pertanto essere decurtato a fronte dell’incidenza del versamento dei contributi in misura maggiore del dovuto.
La sentenza che avesse accertato l’obbligo restitutorio dell’INPS senza che l’ente avesse partecipato al giudizio non sarebbe stata inoltre opponibile all’Istituto.
Considerato che la ratio dell’art. 102 cod. proc. civ. è quella di evitare pronunce incomplete o inutili, ha ritenuto la nullità del giudizio e della sentenza.
Avverso tale sentenza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo.
Il Comune di Pozzuoli ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
DIRITTO
1.Con l’unico motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 354 e 102 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale rimesso gli atti di causa al giudice di primo grado, sull’erroneo presupposto della sussistenza del litisconsorzio necessario nei confronti dell’INPS.
Il ricorrente precisa che il rapporto giuridico non riguarda il diritto a pensione, ma il diritto al TFS.
Evidenzia che a seguito dell’annullamento dell’inquadramento nel ruolo superiore, le quote di retribuzione corrispondenti al differenziale tra lo stipendio da dirigente e quello da funzionario non sarebbero più entrate nel calcolo del trattamento di fine servizio, e che pertanto le trattenute erano a posteriori indebite.
Sostiene che l’Istituto non ha alcun interesse a contestare la richiesta di restituzione che avanzasse il Comune, in quanto tale ente non ha diritto a ripeterli; aggiunge che con nota della Direzione Centrale del 11.9.2017, l’INPS aveva dichiarato la propria estraneità al giudizio.
2. Il ricorso è fondato.
Infatti, la presente controversia riguarda esclusivamente il rapporto di lavoro, vertendo la domanda azionata del Grieco su prospettate differenze di retribuzione in ragione delle somme versate dal datore di lavoro all’INPS per la quota di contributi previdenziali ai fini del TFS rispetto alla qualifica poi annullata, di talché l ‘unico legittimato passivo nel presente giudizio è lo stesso datore di lavoro.
Dalla sentenza impugnata non risulta che nel presente giudizio sia stata richiesta all’INPS la restituzione dei contributi corrispondenti al differenziale tra lo stipendio da dirigente e quello da funzionario, né risultano proposte domande pensionistiche.
Nemmeno dal controricorso, che riporta un passaggio della memoria di costituzione del Comune nel giudizio di primo grado, risulta che nel presente giudizio siano state avanzate richieste restitutorie nei confronti dell’INPS (‘eventuali azioni per la ripetizione dei contributi che si assumono erroneamente versati all’Ente previdenziale vanno comunque rivolte esclusivamente nei confronti dell’Ente previdenziale medesimo ‘).
A fronte del petitum (restituzione differenze retributive per le prospettate indebite trattenute a titolo quota contributiva gravante sul lavoratore ai fini del TFR) e della causa petendi (retrocessione del lavoratore alla qualifica di funzionario), non è luogo all’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS.
3. Questa Corte ha peraltro chiarito che sussiste litisconsorzio necessario tra il lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale, ai sensi dell’art. 102 cod. proc. civ., solo in presenza di una domanda del lavoratore ad ottenere la condanna del datore di lavoro a versare all’ente previdenziale i contributi omes si (Cass. n. 701/2024; Cass. n. 8956/2020) ; l’obbligo di versamento dei contributi si configura, nell’ambito del rapporto di lavoro, come un obbligo di ‘facere’ del datore di lavoro in favor e dell’ente previdenziale che, dando luogo a una situazione sostanziale unitaria, deve trovare riflesso processuale nella partecipazione al giudizio di tutti i soggetti nei cui confronti la decisione del giudizio stesso è idonea a produrre effetti (Cass. n. 17320/2020).
Si è inoltre affermato che i l datore di lavoro è l’unico legittimato all’azione di ripetizione verso l’ente previdenziale, anche riguardo alla quota dei contributi indebitamente versati riferibile al lavoratore, mentre il lavoratore, che abbia subito l’indebita trattenuta sulla retri buzione può agire nei confronti del datore di lavoro che ha eseguito la trattenuta stessa; questa azione del lavoratore non richiede che il datore abbia già ottenuto dall’ente previdenziale il rimborso dei contributi versati e non dovuti (v. Cass. n. 8888/2010, la quale ha richiamato
Cass. n. 239/2006; Cass. n. 11616/2001; Cass. n. 9470/2001; Cass. n. 8175/2001; Cass. n. 12936/1999 e Cass. n. 12758/1998).
Si è infatti chiarito che il lavoratore non subisce alcun pregiudizio, quanto al l’eventuale diritto al rimborso dei contributi che risultino indebitamente trattenuti dal datore di lavoro, per effetto del mancato, negativo o negligente esercizio da parte di quest’ultimo dell’azione di ripetizione di tali contributi dall’INPS.
In conclusione il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli , anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte