Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7034 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 7034  Anno 2025
Presidente: TRICOMI IRENE
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/03/2025
Il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del Comune di Pozzuoli avente ad oggetto le trattenute sullo stipendio effettuate dal Comune RAGIONE_SOCIALE Pozzuoli per la quota dei contributi previdenziali ai fini del TFS, divenute indebite a seguito della sentenza del Consiglio di Stato con cui era stato confermato l’annullamento, da parte del CORECO, della delibera con cui il COGNOME era stato nominato Direttore di Servizio (ruolo dirigenziale) ed il COGNOME era stato dunque retrocesso nella categoria impiegatizia.
La Corte di Appello di Napoli ha rimesso gli atti al giudice di primo grado, disponendo la riassunzione del giudizio innanzi al medesimo nei termini di legge.
La Corte territoriale ha richiamato i principi secondo cui il litisconsorzio si verifica non solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, ma anche nei casi  in  cui  la  sentenza  da  emettere  sarebbe  comunque inidonea a produrre i propri  effetti,  destinati  a  coinvolgere  tutti  i  soggetti  di  una  determinata situazione sostanziale necessariamente plurilaterale, e secondo cui il litisconsorzio deve essere accertato ex ante .
 Ha  osservato  che  l’impossibilità  di  adottare  una  pronuncia  idonea  a produrre gli effetti giuridici voluti senza la partecipazione di determinati soggetti al giudizio deve essere verificata in base alla formulazione della domanda, e non secondo l’es ito della lite.
 Ha  ritenuto  che  solo  partecipando  al  giudizio  l’RAGIONE_SOCIALE  avrebbe  potuto dimostrare che il corretto versamento da parte dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro ne avrebbe comportato l’irripetibilità , e avrebbe inoltre potuto  inoltre  provare  che  l’entità  dei  contributi  versati  influisce  sull’importo dell’assegno di pensione, che avrebbe dovuto pertanto essere decurtato a fronte dell’incidenza del versamento dei contributi in misura maggiore del dovuto.
La sentenza che avesse accertato l’obbligo restitutorio dell’RAGIONE_SOCIALE senza che l’ente  avesse  partecipato  al  giudizio  non  sarebbe  stata  inoltre  opponibile all’Istituto.
Considerato che la ratio dell’art. 102 cod. proc. civ. è quella di evitare pronunce incomplete o inutili, ha ritenuto la nullità del giudizio e della sentenza.
Avverso tale sentenza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo.
Il Comune di Pozzuoli ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
DIRITTO
1.Con l’unico motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 354 e 102 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale rimesso gli atti di causa al giudice di primo grado, sull’erroneo presupposto della sussistenza del litisconsorzio necessario nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorrente precisa che il rapporto giuridico non riguarda il diritto a pensione, ma il diritto al TFS.
Evidenzia  che  a  seguito  dell’annullamento  dell’inquadramento  nel  ruolo superiore, le quote di retribuzione corrispondenti al differenziale tra lo stipendio da dirigente e quello da funzionario non sarebbero più entrate nel calcolo del trattamento  di  fine  servizio,  e  che  pertanto  le  trattenute  erano a  posteriori indebite.
Sostiene  che  l’Istituto  non  ha  alcun  interesse  a  contestare  la  richiesta  di restituzione  che  avanzasse  il  Comune,  in  quanto  tale  ente  non  ha  diritto  a ripeterli; aggiunge che con nota della Direzione Centrale del 11.9.2017, l’RAGIONE_SOCIALE aveva dichiarato la propria estraneità al giudizio.
2. Il ricorso è fondato.
Infatti,  la  presente  controversia  riguarda  esclusivamente  il  rapporto  di lavoro, vertendo la domanda azionata del COGNOME su prospettate differenze di retribuzione in ragione delle somme versate dal datore di lavoro all’RAGIONE_SOCIALE per la quota di contributi previdenziali ai fini del TFS rispetto alla qualifica poi annullata, di talché l ‘unico legittimato passivo nel presente giudizio è lo stesso datore di lavoro.
Dalla  sentenza  impugnata  non  risulta  che  nel  presente  giudizio  sia  stata richiesta all’RAGIONE_SOCIALE la restituzione dei contributi corrispondenti al differenziale tra lo stipendio da dirigente e quello da funzionario, né risultano proposte domande pensionistiche.
Nemmeno  dal  controricorso,  che  riporta  un  passaggio  della  memoria  di costituzione del Comune nel giudizio di primo grado, risulta che nel presente giudizio  siano  state  avanzate  richieste  restitutorie  nei  confronti  dell’RAGIONE_SOCIALE (‘eventuali azioni per la ripetizione dei contributi che si assumono erroneamente versati  all’Ente  previdenziale  vanno  comunque  rivolte  esclusivamente  nei confronti dell’Ente previdenziale medesimo ‘).
A  fronte  del petitum (restituzione  differenze retributive per le prospettate indebite trattenute a titolo quota contributiva gravante sul lavoratore ai fini del TFR)  e  della causa  petendi (retrocessione  del  lavoratore  alla  qualifica  di funzionario), non  è  luogo  all’integrazione  del  contraddittorio  nei  confronti dell’RAGIONE_SOCIALE.
3. Questa Corte ha peraltro chiarito che sussiste litisconsorzio necessario tra il lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale, ai sensi dell’art. 102 cod. proc. civ., solo in presenza di una domanda del lavoratore ad ottenere la condanna del datore di lavoro a versare all’ente previdenziale i contributi omes si (Cass. n. 701/2024; Cass. n. 8956/2020) ; l’obbligo di versamento dei contributi si configura, nell’ambito del rapporto di lavoro, come un obbligo di ‘facere’ del datore di lavoro in favor e dell’ente previdenziale che, dando luogo a una situazione sostanziale unitaria, deve trovare riflesso processuale nella partecipazione al giudizio di tutti i soggetti nei cui confronti la decisione del giudizio stesso è idonea a produrre effetti (Cass. n. 17320/2020).
Si è inoltre affermato che i l datore di lavoro è l’unico legittimato all’azione di ripetizione verso l’ente previdenziale, anche riguardo alla quota dei contributi indebitamente versati riferibile al lavoratore, mentre il lavoratore, che abbia subito l’indebita trattenuta sulla retri buzione può agire nei confronti del datore di lavoro che ha eseguito la trattenuta stessa; questa azione del lavoratore non richiede che il datore abbia già ottenuto dall’ente previdenziale il rimborso dei contributi versati e non dovuti (v. Cass. n. 8888/2010, la quale ha richiamato
Cass.  n.  239/2006;  Cass.  n.  11616/2001;  Cass.  n.  9470/2001;  Cass.  n. 8175/2001; Cass. n. 12936/1999 e Cass. n. 12758/1998).
Si è infatti chiarito che il lavoratore non subisce alcun pregiudizio, quanto al l’eventuale diritto  al  rimborso  dei  contributi    che  risultino  indebitamente trattenuti dal datore di lavoro, per effetto del mancato, negativo o negligente esercizio  da  parte  di  quest’ultimo  dell’azione  di  ripetizione  di  tali  contributi dall’RAGIONE_SOCIALE.
 In  conclusione  il  ricorso  va  accolto;  la  sentenza  impugnata  va  dunque cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli , anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte